Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9362 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14142/2009 proposto da:

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

97, presso lo studio dell’avvocato LEONE Aurelio, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BARIGAZZI DANIELA, giusta procura

ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CTP SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 540/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

28/03/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. – R.B., dopo avere chiesto giudizialmente ed ottenuto la restituzione da parte della conduttrice s.n.c. CTP di due appartamenti di proprietà sua e di altri parenti, da lui stesso rappresentati, per intervenuta scadenza del contratto di locazione, ha proposto contro la società medesima, in persona del rappresentante legale F.G. domanda di restituzione di altri due locali con terrazza, che assumeva essere stati abusivamente occupati e trattenuti dalla società, e di risarcimento dei danni.

La CTP ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente il suo difetto di legittimazione passiva, occupante dovendosi ritenere il F.G. in proprio, in forza di contratto da lui concluso il (OMISSIS) con uno dei proprietari dell’immobile, A.M., come da scrittura privata in suo possesso, ed ha chiesto in subordine, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per il mancato godimento dei locali per tutto il tempo convenuto con il suddetto contratto.

Il Tribunale di Parma ha accolto la domanda attrice, condannando la società convenuta a pagare Euro 5.802,00 in risarcimento dei danni.

Proposto appello dal soccombente, con sentenza n. 540/2008 la Corte di appello di Bologna, in riforma, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CTP, in quanto i locali erano occupati dal F. personalmente, in virtù del citato contratto 9/2/1994.

2.- Il R. propone un motivo di ricorso per cassazione, articolato in molteplici censure di insufficiente motivazione, con riguardo:

– alla ritenuta validità della scrittura (OMISSIS), contenuta su foglio informale privo di data certa e di ogni riferimento concreto, che comunque faceva riferimento alla stipulazione di un futuro contratto, che non è mai stato concluso;

– al fatto che si è considerata dimostrata la detenzione dei locali ad opera del F. personalmente, in contrasto con le risultanze della CTU e di ampio materiale fotografico, da cui risulta che i locali ospitavano materiali appartenenti alla società, della quale peraltro il F. era amministratore e rappresentante legale;

all’omessa considerazione della circostanza che i comproprietari dell’immobile, ivi incluso quello che aveva sottoscritto il contratto del 1994, erano incapaci di agire per malattia e che comunque nessuno di essi poteva impegnare, da solo, i comproprietari, essendo stato conferito ogni potere di rappresentanza dell’intera proprietà ad esso R. fin dal 1993, tramite apposita procura speciale.

3.- Le censure appaiono manifestamente fondate, a fronte della scarna e apodittica motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto valido e idoneo a conferire al solo F. il titolo giuridico idoneo a giustificare l’occupazione dei due locali, senza prendere in alcun modo in esame le molteplici e circostanziate eccezioni sollevate dall’odierno ricorrente sulla base della documentazione in atti, e senza rispondere in alcun modo alle argomentazioni altrettanto circostanziate con cui la sentenza di primo grado aveva rigettato domande ed eccezioni della CTP. La motivazione risulta quindi gravemente insufficiente e inidonea a giustificare la decisione.

L’intimata non ha presentato difese.

4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, a causa della mancata formulazione da parte del ricorrente di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, analogo al quesito di diritto, che riassuma il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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