Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9362 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25045-2014 proposto da:

R.V.I., R.C. in proprio e quali eredi

universali di R.F. e A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA APPIA NUOVA 107, presso lo studio dell’avvocato

MARIANGELA ZUPA, rappresentati e difesi dall’avvocato

R.F. giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO

FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA PERRUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINO MIRANDA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEBELLO

109, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SERAFINO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.F., S.G.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, per l’inammissibilità del ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza pubblicata il 21 maggio 2014 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile il reclamo al collegio proposto, ai sensi degli artt. 630 e 178 cod. proc. civ., da R.C. e R.V., nonchè da R.F., nei confronti di S.D. e L.P., nonchè di S.F. e S.G. (questi ultimi due reclamati contumaci), avverso l’ordinanza pronunciata il 26-27 marzo 2014 dal giudice dell’esecuzione nell’espropriazione immobiliare iscritta col n. 244/98, cui è riunita la procedura iscritta col n. 268/99 (intrapresa dai R., quali creditori pignoranti, contro S.D., oltre che contro F.V.).

Il Tribunale, in composizione collegiale, ha ritenuto che con detta ordinanza il giudice dell’esecuzione non avesse adottato alcun provvedimento in merito all’estinzione del processo esecutivo – in quanto si era trattato di un provvedimento rappresentante “la estrinsecazione della funzione ordinatoria spettante al G.E. finalizzata a regolare lo svolgimento dell’esecuzione”. Ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità, per la quale il rimedio del reclamo al collegio ex art. 630 cod. proc. civ. può essere esercitato solo quando si tratti di impugnare provvedimenti di estinzione o di rigetto di istanze di estinzione c.d. tipica del processo esecutivo. Escluso siffatto contenuto dell’ordinanza reclamata, ha, come detto, dichiarato inammissibile il reclamo, condannando i reclamanti alle spese del processo in favore dei reclamati costituiti.

2.Con ordinanza depositata il 16 settembre 2014 il giudice dell’esecuzione dell’espropriazione immobiliare suddetta ha dichiarato l’improcedibilità della procedura esecutiva, ordinando al Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento avvenuta in data 11.1.1999 contro F.V. e S.D. e a favore di R.A. e F., nonchè alla cancellazione della trascrizione del pignoramento avvenuta in data 14.1.2000 contro S.D. e a favore di R.A. e F.. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che mancassero le condizioni dell’azione esecutiva richieste dagli artt. 602 c.p.c. e segg. e non realizzate dai creditori procedenti nei confronti dei terzi proprietari L.P., S.F. e S.G.; per tale ragione, ha concluso per l’improcedibilità dell’esecuzione.

3. Con unico atto, intitolato “impugnativa di contestuali gravami a mezzo regolamento di competenza ex artt. 42 c.p.c. e segg. nonchè 187 disp. att. c.p.c.”, R.C. e R.V.I., in proprio e quali eredi universali di R.F. e A., nonchè R.F., impugnano sia la sentenza del Tribunale, in composizione collegiale, che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, sopra esposti.

S.D. e L.P. si difendono con distinti controricorsi.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile sia se inteso come regolamento di competenza sia se inteso come ricorso straordinario per cassazione. Infatti, a prescindere da profili di inammissibilità attinenti il mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e n. 4 (evidenziato nei controricorsi), il ricorso non è ammissibile perchè contro ciascuno dei provvedimenti impugnati il codice di rito individua un apposito rimedio, diverso dal ricorso per cassazione esperito dai ricorrenti.

2. Per quanto riguarda l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, il principio di diritto da applicare è il seguente: “L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come “reclamo” ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. l’impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l’opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l’ appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell’inappellabilità, previsto per le decisioni sull’opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest’ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta” (Cass. ord. n. 30201/08).

2.1. In base a questo principio, va dichiarato inammissibile il ricorso anche se inteso come regolamento di competenza- proposto contro la sentenza n. 339/2014 decisa il 21 maggio 2014, dal Tribunale in composizione collegiale, in quanto pronunciata ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ.. Infatti, l’unico rimedio esperibile sarebbe stato l’appello, anche soltanto al fine di contestare, così come i ricorrenti contestano, l’errore del giudice nel dichiarare inammissibile il reclamo.

3. Quanto all’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata del 10 settembre 2014, il principio di diritto applicabile -su cui si fonda un orientamento giurisprudenziale di legittimità oramai consolidato- è quello secondo cui “Nell’espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità, come nella specie per difetto di appartenenza dei beni pignorati al debitore) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica” (così Cass. ord. n. 30201/08, seguita, tra le altre, da Cass. ord. n. 2674/11 e n. 15374/11).

A questo principio fa da corollario il seguente:

“In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (…) non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo” (così Cass. ord. n. 24775/14).

3.1. Con l’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha dichiarato improcedibile l’azione esecutiva perchè ha ritenuto che i creditori pignoranti non avessero rispettato le formalità degli artt. 602 c.p.c. e segg. e, per l’effetto, ha ordinato la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti.

Trattandosi di un atto esecutivo del giudice dell’esecuzione, che i ricorrenti assumono essere viziato, essi avrebbero dovuto esperire il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., non il ricorso straordinario per cassazione.

4. Quanto, infine, al regolamento di competenza, è sufficiente ribadire – a prescindere dalla verifica della sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di forma dell’art. 42 cod. proc. civ. – che trattasi di rimedio che non può mai avere ad oggetto provvedimenti del giudice dell’esecuzione (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 21665/15).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nell’importo di Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, per ognuno, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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