Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9361 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1584/2010 proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ERITREA 72, presso il Sig. ANGELO TISCIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato COTICELLI Pasquale, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA in persona di suo procuratore ad negotia, (già

Unipol Assicurazioni a questa succeduta per incorporazione),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso io

studio dell’avvocato CAROLI Enrico, che la rappresenta e diffonde,

giusta mandato speciale a margino del centro ricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 604/2008 della del TRIBUNALE di TORRE

ANNUNZIATA, SEZIONE DISTACCATA di GRAGNANO, depositata il 03/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dai Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato l’8 gennaio 2010 S.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 3 dicembre 2008 dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Gragnano – confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale.

L’UGF Assicurazioni S.p.A. (già Unipol Assicurazioni S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata, D.M. R., non ha espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il tema è l’erronea ricostruzione da parte del giudice d’appello dell’effettivo contenuto dell’avversa comparsa di risposta di primo grado, cioè un’attività interpretativa di esclusiva pertinenza del giudice di merito. Il momento di sintesi finale non circoscrive con chiarezza il fatto controverso e non specifica per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa e insufficiente.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza e dell’intero procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112, 167 e 115 c.p.c., nonchè agli artt. 2697 e 2054 c.c..

Già la formulazione della rubrica, riferita a violazioni disomogenee, si pone in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 4. Le argomentazioni a sostegno non dimostrano le denunciate violazione ma, piuttosto, si muovono sul piano dell’apprezzamento delle risultanze processuali. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate, ma si risolve nell’istanza di verifica del merito della controversia. Il terzo motivo denuncia ancora nullità della sentenza e dell’intero procedimento ex art. 360, n. 4 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè all’art. 2733 c.c., D.L. 187 del 1976, artt. 3 e 5.

Anche a prescindere dalla impropria formulazione della rubrica (non si verte in tema di nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, ma, semmai, di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che debbono essere fatte valere ai sensi del precedente n. 3), il tema trattato riguarda la valutazione del modello di constatazione amichevole, in relazione al quale il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, e di dichiarazioni testimoniali. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata ma, ancora una volta, si sostanzia in una sorta di richiesta di verificare la correttezza della sentenza impugnata.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; inoltre ha rilevato che il ricorrente non ha censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti il Tribunale ha accertato che non vi era stata non constatazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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