Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9361 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 23/05/2019, dep. 21/05/2020), n.9361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19704-2018 proposto da:

A.T., A.S., P.V., tutti quali

eredi del sig. A.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ERMELINDA

COSENZA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO ITALICO DE

SANTIS;

– ricorrenti –

contro

AL.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMLETO IAFRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1830/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 4/11/2008 P.V., A.S. e A.T., in qualità di eredi di Armando A., convenivano in giudizio Al.Pa., chiedendo che venisse accertato e dichiarato l’inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi contrattuali assunti con le scritture private intervenute tra le parti in data 4/7/1997 e 30/11/1997, con conseguente dichiarazione di risoluzione, che gli fosse ordinato di cessare ogni comportamento lesivo del diritto di proprietà degli attori sulla porzione di terreno identificata con il mappale n. 1098 e che il medesimo fosse condannato al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, Al.Pa. chiedeva in via preliminare che venisse dichiarata la prescrizione del diritto fatto valere e, in subordine, che venisse integrato il contraddittorio; in via riconvenzionale, per quanto interessa il presente giudizio, chiedeva di accertare che la porzione di terreno (da identificarsi non più con il mappale 1098, ma con quello 990, subalterno 7) costituiva corte comune del fabbricato, nonchè di condannare gli attori al pagamento di una somma non inferiore ad Euro 5.000 per lite temeraria.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 121/2014, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, rigettava le domande degli attori; in parziale accoglimento di quelle spiegate in via riconvenzionale dal convenuto accertava e dichiarava che i subalterni 1 e 7 della particella 990 costituivano corte del fabbricato, in quanto proprietà comune dei subalterni 2, 3, 4, 5 e 6, e condannava gli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., quantificato in Euro 2.700, in favore del convenuto.

2. Avverso la sentenza proponevano appello P.V., A.S. e A.T., in relazione al capo che aveva accolto l’eccezione di prescrizione (primo motivo) e a quello in cui il giudice di prime cure aveva accertato la proprietà comune della porzione di terreno (secondo motivo). La Corte d’appello di Roma – con sentenza 22 marzo 2018, n. 1830 – rigettava il gravame.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione P.V., A.S. e A.T., in qualità di eredi di A.A..

Resiste con controricorso Al.Pa..

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Preliminarmente va affermata l’ammissibilità del ricorso (contestata dal controricorrente): da un lato la mancata impugnazione del capo della pronuncia d’appello che rigettava il motivo concernente la prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto, capo autonomo rispetto a quello che ha rigettato il motivo relativo alla proprietà comune della porzione di terreno, non ha reso inammissibile il ricorso, come neppure lo ha reso inammissibile la mancata impugnazione della pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c., mancata impugnazione dalla quale non può certo farsi discendere, essendo la sentenza di primo grado stata appellata, il passaggio in giudicato degli altri capi della sentenza.

II. L’unico complesso motivo di ricorso lamenta, in relazione al rigetto del

secondo motivo d’appello, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., “da porre in relazione alla erronea valutazione operata, sia in ordine alla documentazione presente in atti, che all’esame e alla rilevanza data alla stessa, nonchè alla interpretazione delle risultanze documentali, con specifico riferimento alle scritture intercorse tra le parti (violazione prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il tutto da porre in relazione all’interesse ad impugnare esclusivamente la conferma del capo 2 della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto, all’area rivendicata dall’originario attore, la natura di corte comune”: il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato “l’effettiva rilevanza delle risultanze catastali”, facendole prevalere rispetto a quelle provenienti dalla conservatoria dei registri immobiliari, avrebbe erroneamente interpretato le scritture intercorse tra le parti e si sarebbe basato su erronee risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha rigettato il secondo motivo di gravame che, lamentando anch’esso violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione, allegava quale prova dell’esclusiva proprietà dell’area, in particolare l’esistenza, al tempo dell’acquisto di Al., di una ipoteca giudiziale sulla medesima e la discordanza tra le risultanze catastali e quelle dei registri immobiliari (v. pp. 6-7 della sentenza impugnata). Ad avviso del giudice d’appello il motivo non teneva conto del “nucleo” della motivazione di primo grado, ossia che le particelle – sulla cui numerazione il Tribunale ha seguito il ragionamento svolto dal consulente tecnico d’ufficio – sono state oggetto di una precisa volontà delle parti nelle scritture susseguitesi nel tempo, argomento rispetto al quale diviene irrilevante il profilo della prevalenza dei dati dei registri immobiliari rispetto a quelli catastali, essendo – conclude il giudice d’appello – “le operazioni riguardanti gli immobili sia con riferimento alle scritture private, sia alle variazioni catastali, sia agli atti di trasferimento, tutte collegate tra loro” e indicando tutte la sottrazione all’unico proprietario, A.A., della piena disponibilità della corte, avendola egli destinata a servizio di tutte le unità immobiliari.

A fronte degli argomenti del giudice d’appello, il ricorrente ripropone l’argomento della prevalenza dei registri immobiliari su quelli catastali, dell’esistenza di una iscrizione ipotecaria (che lo stesso ricorrente ammette avere unicamente valore di “ulteriore elemento di valutazione”), delle erronee risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza confrontarsi con il “nucleo” della decisione dei giudici di merito, appunto imperniata sull’interpretazione delle scritture private, interpretazione che il ricorrente si limita a genericamente denunciare come erronea, senza offrire a questa Corte elementi per controllare tale erroneità, essendo d’altro denunciata unicamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e non il mancato rispetto dei canoni ermeneutici che regolano l’interpretazione degli atti.

III. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020

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