Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9361 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13458/2009 proposto da:

O.A.P., quale erede di E.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

studio dell’avvocato PASSARINI FABRIZIO ALESSANDRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato REGNI Roberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA SOC. COOP. A R.L., P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 332/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

21/05/08, depositata il 24/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- O.A.P., nella qualità di erede di E. E., propone ricorso per cassazione contro la sentenza 21-24 maggio 2008 n. 332 della Corte di appello di Ancona che – rigettando l’appello proposto da essa proposto – ha confermato il rigetto ad opera del Tribunale di Ancona della domanda da essa proposta contro P.R. e la soc. coop. a r.l. Cattolica, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla defunta madre, E. E., investita dall’auto del P..

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, sul rilievo che la sentenza impugnata ha disatteso la confessione resa dal P. – il quale ha dichiarato di avere investito la signora nell’effettuare una manovra di retromarcia e che per fortuna se n’è accorto per tempo, altrimenti l’avrebbe uccisa – e ha dato prevalente credito alla deposizione di una testimone, la quale ha detto che la E. era caduta per essere andata a sbattere contro l’automobile ferma.

Assume che la deposizione testimoniale non è credibile, a fronte della specificità delle dichiarazioni confessorie del conducente dell’autovettura.

3.- Il motivo è inammissibile.

Esso mette in questione la valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio ad opera del giudice di merito, al quale la legge riserva il potere di ricostruire i fatti sulla base del principio del suo libero convincimento, purchè con logica e congrua motivazione.

La Corte di appello ha ampiamente motivato la soluzione adottata, assumendo che – nel caso di litisconsorzio necessario, qual è quello che si instaura fra il danneggiante ed il suo assicuratore – l’eventuale confessione resa dall’uno non vincola l’altro, qualora questo contesti la veridicità di quanto dichiarato; che pertanto in questi casi la confessione è liberamente valutata dal giudice in relazione alle altre prove, ivi incluse le dichiarazioni testimoniali.

Sulla base di questi principi, conformi alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha ritenuto maggiormente credibili le dichiarazioni testimoniali.

Trattasi di soluzione che, di per sè, non è suscettibile di censura in sede di legittimità. 5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, a causa della mancata formulazione da parte del ricorrente di un momento di sintesi delle censure, analogo al quesito di diritto, che riassuma il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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