Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9361 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21994-2014 proposto da:

ALON SS, in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 10, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO VITO, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO

NEGRO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARCELLO CARRIERO per delega non scritta;

udito l’Avvocato FABIO NEGRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata, pubblicata il 17 marzo 2014, la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello avanzato da ALON s.s. contro la sentenza del Tribunale di Ivrea del 21 luglio 2011, con cui era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta dalla stessa società nei confronti del Condominio (OMISSIS).

Questo aveva notificato atto di precetto per obblighi di fare fondato sulle sentenze n. 13/94 del Tribunale di Ivrea e n. 1173/98 della Corte d’appello di Torino pronunciate nei confronti di R.D., indicato come dante causa della ALON s.s. L’opponente aveva sostenuto che gli atti di trasferimento della proprietà, e precisamente l’atto pubblico per notaio Q. del 16 gennaio 1995 e l’atto pubblico per notaio P. dell’ 1 giugno 2000, non erano idonei a renderle opponibili le sentenze in quanto non erano state trascritte; che, inoltre, col secondo atto era stata trasferita alla società la proprietà del terrazzo da parte di Ri.Se. e Ri.En., che si erano qualificati proprietari, ed erano estranei al giudizio concluso con dette sentenze; che anche per questo i titoli non avrebbero potuto essere opposti alla società, quale avente causa dai Ri..

Il Condominio aveva resistito, deducendo che i costruttori dell’edificio condominiale, signori Ri., avevano venduto a R.D., con atto del 26 settembre 1988, un locale ad uso negozio al piano terreno; che questo bene era stato oggetto del primo dei detti due atti di compravendita, col quale era stato trasferito dal R. alla ALON s.s.; che, nel giudizio concluso con le sentenze azionate come titolo esecutivo, il Condominio aveva convenuto il R., ottenendone, in primo grado, la condanna ad eseguire delle opere ed a cessare dei comportamenti riguardanti il locale negozio, nonchè ad eliminare ogni deposito privato sul terrazzo adiacente, ritenuto quest’ultimo di proprietà condominiale; che la Corte d’appello aveva respinto il gravame proposto dal R. (limitatamente al capo di sentenza col quale era stato condannato a rimuovere le masserizie dal terrazzo), confermando la sentenza di primo grado, con la quale era stato affermato che il bene era “di proprietà comune condominiale”; che nelle more del giudizio di appello la ALON s.s. aveva acquistato la proprietà del locale-negozio dal R.; che nell’atto di compravendita tra quest’ultimo e la società si era dato atto che il locale era oggetto di controversia come risultava dall’atto di citazione promosso dal Condominio e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ivrea; che solo in data 1 giugno 2000 la ALON s.s. aveva acquistato dai Ri. la proprietà del terrazzo.

Il Tribunale aveva condiviso le ragioni in diritto dell’opposto Condominio, reputando che le due sentenze poste a fondamento dell’atto di precetto fossero opponibili alla ALON s.s..

2. La Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale, ha premesso che la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti, come titolo esecutivo, anche contro il successore a titolo particolare. Dato ciò, ha ritenuto che la società ALON s.s. non avrebbe potuto contrapporre un proprio autonomo diritto all’autorità del titolo esecutivo costituito dalle sentenze emesse contro il dante causa R., in quanto succeduta a quest’ultimo ed in quanto la domanda del Condominio era stata trascritta e richiamata nell’atto di compravendita del locale-negozio. Inoltre, la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello concernente l’estraneità dei Ri. al giudizio concluso con dette sentenze, affermandone l’irrilevanza, perchè l’atto di compravendita è stato stipulato in epoca successiva alla trascrizione della domanda con la quale il Condominio avrebbe chiesto l’accertamento della proprietà condominiale del terrazzo ed il relativo giudicato sarebbe perciò opponibile alla ALON s.s.; con la conseguenza che l’acquisto di quest’ultima dai Ri. sarebbe stato un acquisto a non domino.

Rigettato perciò il gravame, la Corte d’appello ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. ALON s.s. propone ricorso con due motivi, illustrati da memoria. Il Condominio (OMISSIS) si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 2909 c.c..

La ricorrente sostiene che la sola trascrizione della domanda proposta dal Condominio nei confronti del R. non potrebbe produrre l’effetto di rendere opponibile la sentenza costituente titolo esecutivo perchè la domanda trascritta non conteneva alcuna richiesta di accertamento della proprietà del terrazzo. A maggior ragione prosegue la ricorrente- questa opponibilità avrebbe dovuto essere esclusa nei confronti dei Ri., rimasti completamente estranei al contenzioso tra il Condominio e il R..

2. Il motivo è fondato.

La questione di diritto da risolvere non è ben posta quando è intesa così come l’ha intesa il giudice a quo, ma, in parte, anche la ALON s.s.- come riferita agli effetti della trascrizione delle domande giudiziali e delle sentenze, di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c.. Piuttosto, viene in rilievo l’ambito oggettivo e soggettivo del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea n. 13/94, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1173/98.

Giova precisare che, pur essendo il titolo esecutivo costituito dalla seconda sentenza (cfr. Cass. n. 9161/13, tra le altre), il relativo giudicato si è formato sulle statuizioni di condanna così come contenute nella prima sentenza e confermate dalla sentenza d’appello.

Orbene, quanto all’ambito soggettivo, non vi è dubbio che queste sentenze facciano stato, oltre che nei confronti del Condominio e del R., anche nei confronti della ALON s.s., ma soltanto nei limiti in cui questa è avente causa dal R., ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ..

Evidentemente è da escludere che, ai sensi di queste norme, dette sentenze possano fare stato nei confronti dei Ri., soggetti estranei a quel giudizio, nè aventi causa da alcuna delle parti.

2.1. La questione dell’opponibilità delle sentenze nei confronti di questi ultimi (eventualmente con gli effetti di cui all’art. 404 c.p.c., comma 1) si sarebbe posta ove le decisioni avessero contenuto un accertamento idoneo a pregiudicare il loro diritto di proprietà sul terrazzo adiacente il locale negozio. Questo accertamento non è affatto riscontrabile nel caso di specie.

Quanto all’ambito oggettivo del giudicato, infatti, l’errore del giudice a quo è consistito nel non trarre le dovute conseguenze dalla constatazione, pur fatta nella sentenza impugnata, secondo cui la citazione in giudizio avanzata dal Condominio nei confronti di R.D. non conteneva alcuna domanda di accertamento della proprietà del terrazzo.

Peraltro, non è mai stato in contestazione, nemmeno tra le parti, che la domanda del Condominio non fosse una domanda di rivendicazione.

Quindi è da escludere che si potesse pervenire ad un accertamento della proprietà del terrazzo, con efficacia di giudicato, su domanda di una delle parti.

E’ da escludere altresì che questo accertamento si ponesse come questione pregiudiziale, in senso proprio, da decidere per legge con efficacia di giudicato.

L’accertamento concernente la proprietà del terrazzo ha costituito in quel giudizio un antecedente del tutto incidentale, rispetto alla decisione sulla domanda del Condominio di condanna del R. a rimuovere le masserizie. Esso è perciò inidoneo ad integrare gli estremi di una questione pregiudiziale in senso tecnico, tale cioè da assumere un rilievo autonomo, in quanto destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa tra il Condominio ed il R..

La conseguenza è che l’affermazione della proprietà del terrazzo, pur presupposta dalla pronuncia di condanna, non ha portato alla formazione della cosa giudicata, in quanto è stata funzionale soltanto alla soluzione del giudizio nel cui ambito la questione è stata sollevata (cfr., tra le varie, Cass. n. 14578/05, Cass. S.U. n. 14650/11, n. 8093/13).

2.2. Peraltro, il dispositivo della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 13/94, confermato dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1173/98, è del tutto coerente con le considerazioni in diritto che precedono, dato che non contiene affatto una statuizione di accertamento della proprietà del terrazzo. Piuttosto, dopo aver condannato il R. a tenere le condotte (di fare e di non fare) di cui ai capi contrassegnati con i numeri da 1) a 4), riguardanti il locale negozio di sua proprietà, contiene il seguente capo n. 5: “eliminare ogni proprio deposito privato sul terrazzo adiacente il locale, essendo di proprietà comune condominiale”.

Date le premesse in diritto di cui sopra, la mera affermazione incidentale del giudice non ha alcuna idoneità al giudicato in merito ad un accertamento che nessuno ha richiesto e che per legge non era tenuto a fare.

In sintesi, il giudicato si è formato soltanto sul diritto del Condominio di pretendere dal R. l’esecuzione degli obblighi di fare o di non fare ivi imposti.

3. Ne consegue che la posizione di ALON s.s., rispetto alle sentenze azionate come titolo esecutivo nei suoi confronti dal Condominio, va esaminata distinguendo a seconda che venga o meno in rilievo la sua qualità di successore del R..

La condanna alla riduzione in pristino ed agli obblighi di fare e di non fare che riguardano il locale negozio, pronunciata nei confronti del R., ha efficacia di titolo esecutivo altresì nei confronti dell’avente causa, società ALON s.s., in quanto questa ha acquistato, a titolo particolare, in corso di causa, il fondo assoggettato o da assoggettarsi all’esecuzione (cfr. Cass. n. 3643/13, dove si precisa che la legittimazione passiva dell’azione esecutiva spetta esclusivamente a chi, tra l’alienante condannato e l’acquirente del diritto, abbia la materiale disponibilità della cosa, e possa, perciò, realizzare il risultato dovuto in base al titolo; cfr., nello stesso senso, di recente Cass. n. 24637/16).

In riferimento al locale negozio viene quindi in rilievo l’atto di compravendita a rogito del notaio Q. del 16 gennaio 1995, nel quale si è dato atto della pendenza del giudizio.

3.1. Diversa è invece la posizione di ALON s.s. rispetto all’obbligo di fare da compiersi non sul locale negozio, ma sul terrazzo adiacente. Rispetto a quest’ultimo la società non è avente causa dal R., bensì avente causa dai Ri., in forza dell’atto di compravendita per notaio P. dell’1 giugno 2000.

Poichè non si è formato alcun giudicato sulla proprietà di questo bene in capo al Condominio, che le possa essere opposto, la società acquirente è legittimata a contrapporre al Condominio, creditore procedente in sede esecutiva, il proprio diritto incompatibile con l’azione esecutiva, al solo scopo di bloccare quest’ultima.

In proposito, va ribadito il principio per il quale, in ipotesi di esecuzione forzata per obblighi di fare, il terzo detentore dell’immobile assoggettato ad esecuzione nei cui confronti il titolo può essere eseguito, è legittimato a proporre opposizione all’esecuzione, qualora sostenga di possedere il bene in forza di un titolo autonomo non pregiudicato dalla sentenza azionata (cfr. Cass. S.U. n. 1238/15, nonchè Cass. n. 2855/15 e n. 13316/15).

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata, con assorbimento del secondo motivo.

La causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perchè decida nel merito dell’opposizione all’esecuzione proposta dalla ALON s.s., tenendo distinti gli obblighi della cui esecuzione si tratta, secondo quanto sopra.

Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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