Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9361 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9361 Anno 2015
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 20334-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SABART SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO
BUOZZI 49,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

RICC IONI,

rappresentato

e difeso dall’avvocato

GIANFRANCESCO VECCHIO con procura notarile del Not.

Data pubblicazione: 08/05/2015

Dr.ssa SCAFA LEA MARIA DOLORES in REGGIO EMILIA rep.
n. 114317 del 20/10/2009;

avverso

la

sentenza

controricorrente

n.

COMM.TRIB.REG EZ.DIST. di PARMA,

74/2008

della

depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il controricorrente l’Avvocato RICCIONI su
delega dell’Avvocato VECCHIO che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

23/06/2008;

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1. Con avviso di accertamento n. 86903T101102 per IVA, IRPEG ed IRAP per
l’anno di imposta 1999 veniva accertato un maggior reddito imponibile nei
confronti della società Sabart SPA mediante il recupero a tassazione degli importi
di due fatture di acquisto, che erano state portate in deduzione dal reddito di
impresa come ‘costi: la n.36/1999 di lire 116.443.760 e la n.42/2000 di lire
58.760510, emessa dalla Yama SPA, società controllante la Sabart, a titolo di
acconto e saldo corrispettivo 1999 per prestazioni di assistenza gestionale e
coordinata rese alla società controllata. Per l’Amministrazione finanziaria non si
erano realizzati i presupposti di cui all’art.75 del DPR n.917/1986 (in vigore sino
al 31.12.2003) in merito alla certezza di esistenza delle spese e della loro
correlazione all’attività da cui derivavano ricavi e proventi produttivi di reddito.
2. La società contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Emilia che accoglieva il ricorso con la sentenza n.
487/01/07.
L’appello proposto dalla Agenzia delle entrate veniva respinto dalla Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza n.74/23/08, depositata
il 23.06.08 e non notificata.
3. Affermava il giudice di appello che l’attività della controllante non si esauriva
in una attività finanziaria di partecipazione volta a coordinare quella svolta dalla
società controllata, ma determinava la costituzione di attività complementari tra
loro sotto il controllo di una direzione uniforme, “in modo che le attività stesse ne
venissero migliorate ed arricchite”; sosteneva quindi che l’attività della
contribuente non poteva essere valutata singolarmente, ma nell’ambito del
gruppo, inteso alla produzione ed al commercio di piccole macchine per
l’agricoltura, di guisa che la ripartizione dei costi relativi a queste attività
complementari doveva ritenersi consentita alla luce di una sorta di “fisiologica”
inerenza con le conseguenti detrazioni.
4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi. La società contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il ricorso è articolato su tre motivi:
1.2.1. Primo – Violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc (art. 360, comma 1
n.4, cpc). Nella prospettazione della ricorrente la sentenza è viziata da omessa
pronuncia sui motivi di appello con cui aveva censurato la sentenza di primo
grado assumendo la mancata prova dell’effettività delle prestazioni, il cui costo
era stato riportato in fattura.
1.2.2. Secondo – Violazione degli artt.75 del DPR n.917/1986, ora trasfuso
nell’art.109 del . DPR n.917/1986, 2697 cc e 39 del DPR n.600/1973 (art. 360,
comma 1 n.3, cpc). Per la ricorrente la CTR ha errato, in presenza di indizi gravi,
precisi e concordanti circa l’indeducibilità dei costi per difetto di certezza della
loro esistenza, a ritenere non necessaria la prova contraria della contribuente

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Cons. est. Laura Tricorni

RITENUTO IN FATTO

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sulla loro effettiva sussistenza in ragione dell’affermata natura fisiologica delle
prestazioni cui si riferirebbero i costi.
1.2.3. Terzo – Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio
(art.360, comma 1 n.5, cpc), individuato nell’effettivo svolgimento, nel periodo di
imposta in verifica, delle prestazioni fatturate dalla capogruppo alla società
verificata, in assenza di sufficiente ed idonea documentazione.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, oltre che per
intrinseca contraddittorietà.
Innanzi tutto va considerato che la riproduzione integrale dell’atto di appello non
consente di individuare le singole questioni decise dal primo Giudice ed oggetto
di impugnazione, e non consente, pertanto, di verificare in limine la esatta
corrispondenza tra il “quantum devolutum” alla cognizione del Giudice di appello
ed il “tantum decisum”, dovendo ribadirsi il principio affermato da questa Corte
secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art.
366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità
della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la
scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. Corte
cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012).
A ciò va aggiunto che l’affermazione che la CTR non ha risposto ai motivi dell’atto
di appello dell’Ufficio finanziario, si palesa intrinsecamente illogica atteso che il
provvedimento giurisdizionale è dotato di apparato motivazionale ed ha
pronunciato sui motivi di gravame, fornendo una regula juris al rapporto
tributario controverso, con la conseguenza che rimane logicamente impossibile la
stessa allegazione di una omessa pronuncia sui motivi di gravame (cfr. Cass.
sent. n. 5977/2015).
2.2. I motivi secondo e terzo sono connessi, possono essere trattati
congiuntamente e vanno accolti.
2.3. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di IVA, qualora
la società capofila, di un gruppo di imprese, al fine di coordinare le scelte
operative delle, aziende formalmente autonome eio ridurre i costi di gestione
attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di
interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate,
l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati
incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché
il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia detraibile ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, art. 19, che la prestazione sia stata effettivamente resa e
che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità,
obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata. (V. Cass. ord.
n.8808/2012, sent. nn. 26851/09, n. 13197/09, 21184 del 08/10/2014).
2.4. La CTR non si è conformata a questo principio in quanto, nonostante la
puntuale contestazione della Amministrazione finanziaria circa la prova della
effettiva esecuzione delle prestazioni, fondata sulla non affidabilità della

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Cons. est. Laura Tricorni

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2.5. Nel caso in esame in particolare la Amministrazione finanziaria, e ciò
introduce al terzo motivo, con l’avviso di accertamento che negava la deducibilità
dei costi sostenuti dalla Sabart per prestazioni ricevute dalla controllante YAMA,
aveva fondato la pretesa sulla circostanza della inattendibilità della
documentazione esibita in quanto formata ex novo nel 2005, e nei precedenti
gradi di merito, l’Ufficio finanziario aveva specificamente contestato la mancanza
di prova della effettiva prestazione dei servizi resi dietro corrispettivo dalla
Capogruppo alla Sabart, di cui alle fatture n. 36/1999 e n. 42/2000,
evidenziando che i verbalizzanti nel PVC avevano rilevato che la documentazione
commerciale intercorsa tra le predette società (e tra la Capogruppo e le altre
controllate) appariva essere stata formata soltanto in data successiva alle
prestazioni di servizio indicate, in quanto i moduli di carta intestata utilizzati nella
specie dalla Capogruppo, recanti la dicitura “T’AMA Industrial Group” ed indirizzi
civici e telematici nonché il numero di partita IVA, erano diversi da quelli utilizzati
anteriormente al mese di febbraio 2005, essendo risultato accertato che la
Capogruppo aveva ordinato a Grafitalia s.r.l. la stampa dei nuovi moduli di carta
intestata con fax trasmesso in data 4.2.2005 e dunque in data successiva a
quelle riportate nei documenti relativi ad annualità pregresse. Inoltre l’Ufficio
finanziario aveya ancora evidenziato che le firme dei presidenti delle società
controllate, apposte nella documentazione commerciale esaminata, non
apparivano genuine, circostanza che trovava riscontro nei verbali di sommarie
dichiarazioni in data 14.7.2006 allegati al PVC.
2.6. Tali elementi indiziari sono stati integralmente pretermessi dalla CTR che si
è limitata ad una generica affermazione della fisiologica “inerenza” dell’attività di
coordinamento svolta dalla Capogruppo a favore delle controllate, senza valutare
se le prestazioni di servizi fossero state effettivamente eseguite, in
considerazione della contestazione dell’esistenza affidata dall’Ufficio agli specifici
indizi risultanti dal PVC.
2.7. In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un
giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito,
che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per
cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia
può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass.
n.16499/2009).
Tale valutazione probatoria -che attiene al merito ed è insindacabile dal Giudice
di legittimità ove esente da vizi logici- deve trovare supporto in argomenti la cui
esternazione, nell’apparato motivazionale che sorregge il decisum, deve
rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, segnati dall’art. 360,
comma 1 n. 5, cpc con riferimento ai principi di completezza, di causalità logica
(secondo lo schema induttivo/deduttivo) e di non contraddizione.

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Cons. est. Laura Tricorni

documentazione di supporto, si è limitata a presumere l’esistenza delle
prestazioni sulla scorta di una generica valutazione di “fisiologicità” delle stesse.

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3.1. Conclusivamente il ricorso va accolto sui motivi secondo e terzo,
inammissibile il primo.
3.2. La sentenza impugnata va cassata e la causa, poiché non può essere decisa
nel merito, va rinviata alla CTR emiliana in altra composizione, affinché
provveda ad emendare i vizi riscontrati adeguandosi ai principi richiamati e liquidi
le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
– accoglie il ricorso principale sui motivi secondo e terzo, inammissibile il primo
motivo;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR dell’Emilia Romagna in
altra composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 30 marzo 2015.

2.8. Nella specie deve, pertanto, ravvisarsi il vizio di insufficienza motivazionale
in quanto la sentenza non dà conto delle ragioni che hanno portato i Giudici di
merito a risolvere la questione -da ritenersi presupposta a quella del requisito di
inerenza delle prestazioni infragruppo- della prova della effettiva erogazione dei
servizi alla controllata, (cfr., non essendo evidenziati gli elementi di fatto
considerati o presupposti nella decisione, Cass. n.16581/2009, n.18108/2010,
n. 2845/2010) e rimanendo così impedito il controllo sul percorso logicoargomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr.
Cass. n.26426/2008).

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