Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9360 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32747-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

REGIONE MOUSE, ICA SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 157/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Molise, con la sentenza indicata in epigrafe pubblicata il 26.3.2018 rigettava l’appello proposto dalla Regione Molise avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico di D.A. per il recupero di tassa automobilista per l’anno 2012. Rilevava la CTR che bene aveva fatto il giudice di primo grado a ritenere decorso il termine triennale di prescrizione, non potendosi considerare ai fini dell’interruzione di tale termine la data di consegna dell’atto all’ufficio postale, rilevando unicamente la consegna al destinatario dell’atto, avente natura recettizia. Osservava, in particolare che non poteva giustificarsi una soluzione diversa. Riteneva di dovere compensare le spese del giudizio in relazione alla non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

D.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La Regione Molise, unitamente alla ICA s.r.l. in R.T.I. con Creset s.p.a., non si sono costituite.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo proposto, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15. La CTR non avrebbe considerato l’assenza di gravi ed eccezionali ragioni d’urgenza, non potendosi valorizzare il precedente di questa Corte n. 8867/2016, rimasto isolato.

Giova premettere che secondo questa Corte in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente

“ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, quali quelle della particolarità della fattispecie o dell’entità della lite), inidonea a consentire il necessario controllo – cfr. Cass. n. 14411/2016, Cass. n. 11217/2016, Cass. n. 11301/2015 -. Ora, la CTR ha compensato le spese processuali ritenendo che il caso deciso non potesse assimilarsi a quelli in cui sussistano gravi e eccezionali ragioni d’urgenza, essendosi consolidato presso la giurisprudenza di merito l’orientamento che ai fini della prescrizione prevale il termine di effettiva consegna dell’atto piuttosto che quello di spedizione.

La censura è palesemente errata.

Ed invero, questa Corte ha più volte affermato (Cass. nn. 8867/2016, 22320/2014; Cass. ord. n. 11457/12; Cass. n. 15298/08, Cass. n. 26980/2019, Cass. n. 26123/2019, Cass. n. 18487/2019, Cass. n. 9187/2019, cfr. Cass. n. 26980/2019, Cass. n. 26123/2019, Cass. n. 18487/2019, Cass. n. 9187/2019) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SS. UU. n. 24822/2015) ma anche agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio -cfr. Cass. n. 26980/2019, Cass. n. 26123/2019, Cass. n. 18487/2019, Cass. n. 9187/2019 -.

Tanto è sufficiente per ritenere insussistenti i rilievi difensivi delle parte ricorrente a proposito della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, avendo la CTR comunque individuato l’esistenza di contrasti giurisprudenziali in sede di legittimità rispetto alla soluzione di merito adottata – nella fase di merito, profili che hanno indotto la CTR- la quale ritenne prescritto il diritto azionato dall’Ufficio regionale ancorchè spedito entro il termine di prescrizione (ma consegnato successivamente) proprio in relazione alla non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in sede di legittimità a compensare le spese-con ciò pienamente conformandosi ai principi espressi da questa Corte – v. ex plurimis, Cass. n. 10917/2016, ove è pure precisato che in tema di compensazione delle spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile “ratione temporis”, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni – cfr. Cass., n. 1521/2016.

Sulla basse di tali considerazioni il ricorso va rigettato (dichiarato inammissibile).

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020

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