Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9360 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12448/2009 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 25 (OSTIA), presso lo studio dell’avvocato INFUSO CALOGERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORDANO Maria, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/2008 del TRIBUNALE di GELA del 12/03/08,

depositata il 05/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1 – Con sentenza n. 136 del 2008 il Tribunale di Gela – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal giudice di pace – ha respinto la domanda proposta da S.R. contro la s.p.a.

Fondiaria SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’investimento del ciclomotore di cui era alla guida ad opera del conducente di un’automobile rimasta sconosciuta.

Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda con il fatto che l’attore non aveva fornito la prova che l’incidente si era verificato per colpa del conducente di un’automobile rimasta sconosciuta, nè aveva dimostrato di non avere potuto identificare il conducente e l’automobile stessa per difficoltà non addebitabili a sua colpa.

L’intimata non ha depositato difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a), sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto indispensabile la denuncia dell’incidente all’autorità di polizia, quale presupposto per poter agire nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia, trattandosi invece di requisito non contemplato dalla legge. La sentenza avrebbe poi disatteso le deposizioni testimoniali.

3.- Il motivo è inammissibile.

In primo luogo perchè sia il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sia le argomentazioni contenute nel motivo, non sono congruenti con le effettive ragioni poste a base della sentenza di appello, che non ha respinto la domanda di risarcimento per la mancata denuncia, ma perchè ha ritenuto non dimostrato nè il comportamento colpevole dell’ignoto investitore, nè il fatto che il danneggiato non abbia avuto la possibilità di identificarlo. La mancata denuncia è stata menzionata solo come una delle circostanze che hanno concorso a rendere poco credibile la versione dei fatti resa dal ricorrente; non come l’unica, e men che mai come quella decisiva.

In secondo luogo il ricorso sollecita il riesame dei fatti e la valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio ad opera del giudice di merito, riesame non ammissibile in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata risulti congruamente e logicamente motivata, come nel caso di specie.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive svolte nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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