Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9360 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 23/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8204-2014 proposto da:

AUTOGRU LORESE DI F.P., in persona del titolare F.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2, presso lo

studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RITA CAVEZZUTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE TERRANUOVA BRACCIOLINI, in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CINZIA BALDO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1439/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.P., in qualità di titolare dell’impresa Autogru Lorese, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, il Comune di Terranuova Bracciolini, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del ribaltamento dell’autogru da lui condotta. A sostegno della domanda espose che, mentre stava percorrendo una strada sita nel territorio di quel Comune, al passaggio del mezzo si era verificato il cedimento del margine destro della carreggiata e dell’adiacente banchina stradale, per cui l’autogru si era ribaltata, finendo sul greto del fiume sottostante e riportando gravi danni.

Si costituì in giudizio il Comune convenuto, rilevando che l’accaduto era da ricondurre all’esclusiva colpa del F. e chiedendo il rigetto della domanda. La parte chiese anche di essere autorizzata a chiamare in causa l’Assitalia s.p.a. a fini di manleva e la Telecom s.p.a., quest’ultima in quanto aveva occupato una parte del tratto stradale interessato, determinando lo scartamento dell’autogru ed il conseguente suo ribaltamento.

Si costituirono entrambe le parti chiamate, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da F.P. e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 23 settembre 2013, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che dalle fotografie in atti risultava che la strada asfaltata non aveva subito alcun cedimento sul luogo del sinistro, mentre era stata la banchina sterrata a cedere sotto il peso delle ruote dell’autogru. Da ciò doveva dedursi che la versione dei fatti sostenuta dall’attore – e cioè che vi fosse stato un cedimento del manto stradale – era rimasta sfornita di prova.

Oltre a ciò, dalle foto e dalle deposizioni testimoniali era emerso che, pur essendovi effettivamente sulla strada un ingombro costituito dal cantiere della società Telecom, residuava tuttavia una larghezza del tratto stradale interessato maggiore rispetto all’ingombro dell’autogru.

Tanto premesso, la Corte fiorentina ha affermato che sussisteva un onere di manutenzione, a carico del Comune convenuto, anche in relazione alla banchina non transitabile sita oltre il confine della strada asfaltata, ai sensi dell’art. 3 C.d.S. e dell’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c..

Tuttavia, pur modificando tale profilo rispetto alla sentenza di primo grado, la Corte d’appello è pervenuta ugualmente al rigetto dell’impugnazione, rilevando che la condotta del danneggiato era stata tale da interrompere il nesso di causalità, integrando gli estremi del caso fortuito. Risultava dagli atti, infatti, che il F. si era recato preventivamente sui luoghi, per verificare che non vi fossero divieti di transito, sicchè gli era ben nota la situazione della strada, la quale “costeggiava una scarpata pressochè perpendicolare con sottostante torrente, da cui era separata da una banchina sterrata priva apparentemente di opere di consolidamento e contenimento”. Il cantiere Telecom costituiva un ostacolo fisso non esistente nel momento del sopralluogo, ma tuttavia non improvviso e non tale da imporre una manovra di emergenza. Di talchè, considerando “l’enorme peso del veicolo eccezionale” da lui condotto, il F., verificato il restringimento della carreggiata a causa del cantiere, “avrebbe dovuto arrestarsi e verificare meglio la situazione, già tale da doverlo allarmare soprattutto in caso di eventuale utilizzo della porzione più esterna della sede stradale”. Nè poteva egli trarre alcun affidamento dalla mancanza di segnali di pericolo. Ciò nonostante egli, pur potendo aggirare il cantiere, si era ugualmente spostato sulla banchina sterrata, determinandone la frana.

A tale comportamento andava riconosciuta la natura di caso fortuito.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorso F.P., nella qualità suindicata, con atto affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Terranuova Bracciolini e la s.p.a. Generali Italia.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e dell’art. 3 C.d.S..

Osserva il ricorrente che dalle foto in atti non risulta quale fosse la situazione della strada nel momento in cui si verificò l’incidente. Oltre a ciò, nessuna condotta antigiuridica potrebbe essere imputata al conducente dell’autogru. Richiamate alcune pronunce di legittimità sull’argomento – in particolare la sentenza 14 marzo 2006, n. 5445 – il ricorrente rileva che l’ente pubblico proprietario della strada ha il dovere di curarne la manutenzione e che la condotta del danneggiato deve, per poter integrare gli estremi del caso fortuito, essere qualificata come abnorme, cioè del tutto estranea al novero delle possibilità di cui al contesto. Il superamento del tratto asfaltato e l’occupazione della banchina, perciò, non costituirebbe un comportamento anomalo e non potrebbe fare venire meno la responsabilità del Comune.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 c.c..

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato le norme indicate, omettendo di valutare la possibile esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riconoscimento di una percentuale di responsabilità anche a carico del Comune.

3. I due motivi di ricorso, benchè differenti, sono da trattare congiuntamente perchè tra loro strettamente connessi.

3.1. Essi sono entrambi inammissibili, poichè tendono in modo evidente a sollecitare la Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, mentre i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso non giovano alla parte ricorrente.

Ed infatti – pacifico essendo che l’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c. si estende anche alla zona non asfaltata esistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada (sentenze 14 marzo 2006, n. 5445, e 4 ottobre 2013, n. 22755) – è tuttavia chiaro che il riconoscimento di un comportamento colposo da parte dell’utente della strada, tale da integrare gli estremi del caso fortuito, esclude di per sè la responsabilità del custode. Non a caso, infatti, proprio la sentenza n. 5445 del 2006 cit. è stata pronunciata in una fattispecie nella quale la Corte di merito aveva qualificato come corretta la manovra compiuta in quella sede dal conducente.

Nel caso odierno, invece, tale correttezza è mancata, tanto che la Corte di merito ha ritenuto provato che l’incidente si verificò per un comportamento scorretto del conducente, tale da integrare gli estremi del fortuito. La sentenza impugnata, infatti, ha osservato che il F. – il quale, tra l’altro, si era recato preventivamente sui luoghi per verificare che non vi fossero divieti di transito – avrebbe potuto tranquillamente aggirare il cantiere o) comunque, fermarsi e verificare la situazione prima di procedere, con quella doverosa prudenza che veniva imposta dallo stato dei luoghi e dalle eccezionali dimensioni del mezzo che egli conduceva. Ed è chiaro che, una volta riconosciuta a suo carico la colpa esclusiva integrante il fortuito, il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, non ha senso discutere di violazione dell’art. 1227 c.c., perchè la Corte d’appello ha positivamente accertato le responsabilità, senza che ciò sia più riesaminabile in questa sede.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a determinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 5.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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