Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 936 del 17/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.17/01/2017), n. 936
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24134-2013 proposto da:
ELIPSO FINANCE SRL e per essa quale mandataria PRELIOS CREDIT
SERVICING SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15,
presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO PANINI che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUCA D’ANDREA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.L., T.W., CO.LO., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato
RAMAZZOTTI CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PASQUALE MARIO TIGANO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
nonchè contro
C.D., CO.DA., CO.DE.,
CU.LE., BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SCARL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 578/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;
udito l’Avvocato ALBERIGO PANINI;
udito l’Avvocato PASQUALE MARIO TIGANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.P. e T.V. proposero opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona avverso il Decreto Ingiuntivo 14 ottobre 1999, n. 475 richiesto dalla Banca Nazionale dell’agricoltura nella loro qualità di fideiussori di C.G. per il pagamento della somma di Lire 15.576.828, oltre interessi convenzionali al tasso pattuito (quale sorte recata dal vaglia cambiario scaduto emesso a garanzia del prestito artigiano concesso il 20 maggio 1997), nonchè della ulteriore somma di Lire 173.377.511, oltre interessi convenzionali al tasso pattuito (quale saldo del c/c n. (OMISSIS) presso al filiale di (OMISSIS)); proposero, inoltre, domanda di manleva nei confronti di Co.Da., C.D., Co.De. e Cu.Le. (eredi di C.G.); in particolare gli opponenti contestarono il credito azionato in via monitoria in quanto non provato e non dovuto nella misura richiesta in ragione degli interessi esorbitanti richiesti, eccependone la nullità sotto diversi profili. La banca opposta, costituitasi in giudizio contestò l’opposizione adducendo che la fideiussione era stata stipulata a prima richiesta e che il tasso di interessi era stato convenuto nel contratto.
Il Tribunale di Ancona, interrotto il giudizio e riassunto per intervenuta fusione per incorporazione della banca opposta nella Banca Antoniana Popolare Veneta, dichiarò l’inammissibilità – improcedibilità dell’opposizione.
La Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto da C.L., Co.Lo. e T.V. (vedova C.) e di quello incidentale proposto da Co.Da. e C.D., accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e statuì sulle spese.
Avverso questa decisione, Prelios Credit Servicing (già Pirelli Re Crediti Servicing) s.p.a. quale mandataria di Elipso Finance s.r.l. e cessionaria di Banca Anton Veneta, propone ricorso per cassazione articolato in tre distinti motivi.
Hanno resistito con controricorso C.L., Co.Lo. e T.V. (vedova C.).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce “art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; in particolare, lamenta che la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente affermato, per un verso, che l’originaria fideiussione omnibus fosse stata aggiornata conformemente al disposto di cui alla L. n. 154 del 1992 e, per l’altro, negato che fosse stato convenuto un nuovo patto fideiussorio, posto che i crediti azionali erano maturati successivamente al 1992.
Il motivo è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. civ., Sez. Un., Sentenze nn. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014, RRvv. 629830 e 629833; v. anche Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914).
Non è neppure più configurabile il vizio di “contraddittoria motivazione” della sentenza tenuto conto che il nuovo testo della norma sopra richiamata attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 6 luglio 2015, Rv. 636030, che ha escluso la sopravvivenza del vizio di contraddittoria motivazione anche se fatto valere come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c.).
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 3 ottobre 2012 – il controllo sulla motivazione è dunque possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza e/o della contraddittorietà.
Nella vicenda in esame, tutti i punti contestati nel motivo, invece, sono stati oggetto di esame e valutazione da parte della Corte d’appello la quale ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali la fideiussione de qua traeva origine da quelle stipulate in data 16 aprile 1980 di cui gli atti successivi non costituivano novazione, sicchè le censure sono da ritenere inammissibili.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto “art. 360 c.p.c., n. 5: omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e lamenta che il giudice di merito avrebbe omesso di prendere in esame un’altra fideiussione perfezionata con la lettera del 5.10.1992 tra la Banca Nazionale dell’Agricoltura e Cu.Le. contenuta nel fascicolo di parte della fase monitoria.
Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, introduce una questione nuova, non sollevata nel giudizio di merito.
3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare artt. 1937 e 1362, 1364 c.c.” e lamenta come la Corte di appello nel valutare che la scrittura in data 5 ottobre 1992 non costituisse un “nuovo patto fideiussorio”, avrebbe violato l’art. 1937 c.c., che non richiede formule sacramentali, purchè risulti in modo in equivoco la volontà delle parti di prestare fideiussione (volontà espressa dalle parti chiaramente mediante il richiamo alla precedente fideiussione e alla specificazione che la garanzia andava limitata, come prescritto, alla somma di Lire 374.000.000). Avrebbe violato, inoltre, gli artt. 1362 e 1364 c.c., in tema di interpretazione del contratto non avendo operato alcuna indagine sulla reale intenzione contrattuale delle parti.
Il motivo è anch’esso inammissibile. La Corte di appello, nel motivato esercizio del proprio (esclusivo) potere di interpretazione delle risultanze processuali, ha coerentemente spiegato come alla luce delle risultanze documentali fosse emerso che la fideiussione omnibus del 16 aprile 1988, reiterata in data 6 aprile 1990, fosse stata aggiornata conformemente al disposto della L. n. 154 del 1992, con lettera in data 5 ottobre 1992 sottoscritta da C.P. e T.V. con cui veniva delimitata la somma garantita per le obbligazioni assunte da C.G. e che, pertanto, non fosse stato convenuto un nuovo patto fideiussorio posto che i crediti maturarono successivamente all’anno 1992.
In altri termini, il ricorrente sebbene formalmente lamenti la violazione degli artt. 1937, 1362 e 1364 c.c., tuttavia reintroduce una serie di questioni di fatto concernenti la pretesa novazione del patto fideiussorio, questioni tendenti alla rivalutazione delle prove emerse nel corso della causa ed a conseguire un diverso giudizio nel merito della controversia.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la parte ricorrente a rimborsare a ciascuno dei resistenti le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017