Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 936 del 17/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 936 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 5924-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
CIRELLA EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI
EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine dell’atto di costituzione;

– resistente –

Data pubblicazione: 17/01/2014

avverso la sentenza n. 9198/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 25.11.09, depositata il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

ROMANO.

Ric. 2011 n. 05924 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

02.1…. i(

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Roma, pubblicata il 24 febbraio 2010, che, accogliendo il ricorso di Emiliano
Cirella, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo
determinato stipulato tra quest’ultimo e Poste italiane per il periodo 4 marzo —
30 giugno 2000 ‘esigenze eccezionali’, con i provvedimenti consequenziali.
Poste italiane propone un ricorso articolato in tre motivi, tutti concernenti il
mutuo consenso e la legittimità della apposizione del termine in base a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva. Non vengono formulate censure in
ordine alla materia del risarcimento del danno.
La posizione articolata da Poste italiane non è conforme alla giurisprudenza
costante di questa Corte in controversie del tipo di quella in esame: contratto a
termine, stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, dopo
la data del 30 aprile 1998.

Cass. n. 18272 del 2006; Cass. n. 13728 del 2009 e una lunga
serie di altre decisioni ricordano che l’art. 23 della legge 28
febbraio 1987 n. 56, nel demandare alla contrattazione
collettiva la possibilità di individuare -oltre le fattispecie
tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n.
230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29
gennaio 1983 n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 15
marzo 1983 n. 79- nuove ipotesi di apposizione di un termine
alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e
propria delega in bianco all’autonomia collettiva, la quale,
pertanto, non è vincolata all’individuazione di figure di
contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per
legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema
Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della
sopra citata delega in bianco le parti collettive hanno
individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella
di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

p

5.

rg. n 217122.E0

7

Partendo da questo principio la giurisprudenza di questa
Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata
nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla
mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia
viziate le decisioni dei giudici di merito che avevano affermato
la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e
conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi
quanto alla determinazione della data entro la quale era
legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale
interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal
chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in
particolare di quella secondo cui .. per far fronte alle predette
esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale
straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98
(cfr. accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione
del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei
contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano
sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare
innanzitutto riferimento al significato letterale delle
espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il
ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo
una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il
contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25
agosto 2003 n. 12453).
La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza,
nelle suddette sentenze, di una violazione del canone
ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel
dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi
nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in
quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la
statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre
limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25
settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi

Pertanto tutti i motivi di ricorso devono essere rigettati. Non sono state mosse
censure al capo della decisione sul risarcimento del danno.
Le spese devono essere per legge poste a carico della parte che perde il giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in 100,00 euro per esborsi e 3.500,00
euro per compensi professionali, oltre accessori.

Roma, 24 ottobre 2013.
Il presidente
Maura La Terza
3

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(

attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso”
(così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis,
Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha, per contro, ritenuto
corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come
operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita
all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa
due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il
diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso
che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare
autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di
sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la
copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza
degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve
comunque ritenersi conforme alla
regula
iuris
dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi,
dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere,
anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica
(previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico,
secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare
retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più
legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi,
per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Fueziedigl

aiar,io

Roma,

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