Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9359 del 28/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9359 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 849-2008 proposto da:
INVERSI

PIA

C.F.

NVRPIA67E53A285W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
637

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona

del

legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

Data pubblicazione: 28/04/2014

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI,
PUGLISI LUCIA, che lo rappresentano e difendono giusta
procura speciale notarile in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1967/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BARI, depositata il 27/12/2006 R.G.N. 1267/2003;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 dicembre 2006 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Inversi Pia avverso la sentenza del
Tribunale di Bari del 13 maggio 2002 con la quale era stata rigettata, per
intervenuta prescrizione del diritto azionato, la domanda da lei proposta nei

dell’indennità conseguente ad infortunio in occasione di lavoro occorsole in
data 8 febbraio 1994. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia di
inammissibilità ritenendo che la domanda di costituzione di rendita per
postumi permanenti proposta in appello non era stata formulata in primo
grado ove la domanda era limitata al riconoscimento dell’indennità per
inabilità assoluta temporanea.
La Inversi propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi.
L’INAIL resiste con controricorso.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.
1362 e segg. cod. civ., 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 e 112, 345 e 434 cod.
proc. civ.; motivazione insufficiente e contraddittoria ex art. 360, nn. 3, 4 e
5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la domanda di riconoscimento
di postumi di invalidità permanente sarebbe stata ritualmente proposta e
coltivata nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2, 11 e 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, 112 e 434 cod. proc. civ.; motivazione
insufficiente e contraddittoria ex art. 360, n. 3. 4 e 5 cod. proc. civ. In
particolare si assume che la Corte d’appello, ritenuto ammissibile il

Ji

confronti dell’INAIL per ottenere il riconoscimento in suo favore

gravame, avrebbe dovuto esaminare il motivo di appello relativo alla
ritenuta prescrizione del diritto, considerando insussistente tale prescrizione
in quanto il diritto alla prestazione da parte dell’INAIL si prescrive nel
termine di tre anni accresciuto di 150 giorni dalla domanda amministrativa,
per cui alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo

giorni dal giorno dell’infortunio (8 febbraio 1994).
Il primo motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, la regola del rito del lavoro contenuta nell’art.
437, secondo comma cod. proc. civ, che vieta di proporre in appello una
domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado, si verifica
allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e
circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti
costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un
nuovo tema di indagine che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i
termini della controversia; non è dunque consentito addurre in grado
d’appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in
primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato. In
relazione a tale principio, non può avere alcuna rilevanza il fatto dedotto
dalla ricorrente, secondo cui, in osservanza dell’art. 53 del d.P.R. 1124 del
1965, in presenza di una denuncia di infortunio sul lavoro, si attiva
d’ufficio il procedimento volto al riconoscimento delle indennità previste
dalla legge a carico dell’INAIL. Tale principio presuppone pur sempre
l’allegazione e la dimostrazione dei fatti costitutivi della fattispecie
normativa in questione, soggetta ai limiti e alle preclusioni propri del
processo del lavoro. Orbene, nel caso in esame, il fatto dedotto in primo
grado, così come interpretato dal giudice di merito, è costituito da
un’invalidità temporanea che dà luogo alla relativa indennità, e non alla
diversa invalidità permanente che dà luogo alla rendita in questione.

grado (4 luglio 1997) non sarebbe trascorso il termine di tre anni più 150

D’altra parte l’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua
ampiezza, oltre che del suo contenuto, un tipico apprezzamento di fatto
riservato al giudice del merito, e, pertanto, insindacabile in sede di
legittimità, se non sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità della
motivazione (per tutte Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475). Nel caso in esame il

interpretazione della domanda iniziale dell’attuale ricorrente, prendendo in
considerazione anche il quesito formulato al Consulente tecnico d’ufficio.
Del tutto irrilevanti, ai fini in esame, sono le deduzioni della ricorrente
riguardo alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU che, per ipotesi, ha
considerato sussistente un’invalidità permanente.
Il secondo motivo resta assorbito.
Nulla si dispone sulle spese in quanto il nuovo testo dell’art. 152 disp. att.
cod. proc. civ., contenuto nell’art. 42 punto 11 del D.L. n. 269 del 2003, che
nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini
aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto
di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, non si
applica ai procedimenti incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo
provvedimento legislativo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2014.

giudice dell’appello ha congruamente e logicamente motivato la propria

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