Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9359 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1559/2010 proposto da:

D.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO 2 6 – scala A – interno 7,

presso lo studio dell’avvocato CUGINI LANFRANCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASTENA Gaetano, giusta procura alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMBRA ASSICURAZIONI SPA IN L.C.A. (OMISSIS) in persona del

commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato FORZA MARIA

SELVAGGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato IMPERIALE Riccardo,

giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

contro

M.R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA IVANOE BONOMI 92, presso lo studio del Dr. ACHILLE DI DUCA,

rappresentata e difesa dall’avv. LIVIO PROVITERA, giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

LA GENERALI ASSICURAZIONI SPA quale impresa designata per la Regione

Campania dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,

G.A.;

– resistenti –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4303/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24.11.08, depositata il 16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Gaetano Pastena che si riporta al

ricorso, chiedendone l’accoglimento.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 gennaio 2010 D.D. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 16 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale che l’aveva accolta, dichiarava improcedibile la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale.

M.M.R. ha proposto ricorso incidentale tardivo (sentenza depositata il 16 dicembre 2008, ricorso incidentale notificato il 19 febbraio 2010).

L’Ambra Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, Generali Assicurazioni S.p.A. e G.A., non hanno svolto attività difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I quattro motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta motivazione carente illogica e contraddittoria; omesso esame di fatti decisivi sul punto della mancata identificazione del proprietario del veicolo. Le argomentazioni a sostegno implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto non consentiti in questa sede.

Non è stato redatto un motivo di sintesi strutturato secondo il paradigma sopra enunciato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare le ragioni della addotte carenze, illogicità, contraddittorietà e omissioni motivazionali.

Il secondo motivo denuncia tutta una serie di violazioni di norme del codice civile, del codice di rito e dei codici della strada succedutisi nel tempo: già per questo difetta della specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4. Non viene postulata l’enunciazione di un principio di diritto, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, fondato sulle numerose norme indicate.

Il terzo motivo ipotizza violazione dei principi dell’onere della prova (art. 2697 c.c.). Anche questa censura non postula l’enunciazione di un principio di diritto e, piuttosto, implica valutazioni di merito.

Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 99 del 1969, artt. 18 e 23; artt. 102 e 354 c.p.c.. Anche questa censura risulta priva del prescritto quesito di diritto e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile, inefficace l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di Ambra Assicurazioni e a favore della M., in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per ciascuna.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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