Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9359 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32667-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2020/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe pubblicata il 28.3.2018, nel dichiarare cessata la materia del contendere rispetto all’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro proposta da C.E., dava atto dell’avvenuta estinzione della pretesa di altro coobbligato solidale e compensava le spese del giudizio “attesa l’esiguità del petitum”.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso proposto il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione alla compensazione delle spese in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15.

La censura è fondata.

Premesso che nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, l’art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), nn. 1 e 2- in vigore dall’1.1.2016 – questa Corte ha chiarito che questa Corte, con indirizzo ormai consolidato, cui qui si intende dare continuità, ha chiarito che in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. Cass. 09/03/2017, n. 6059; 26/09/2018, n. 23059).- cfr. Cass. n. 26978/2018 -.

Si è ancora in via consolidata affermato che in tema di spese processuali, dovendo trovare un adeguato supporto motivazionale il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” ex art. 92 c.p.c., pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), la compensazione delle spese giustificata dall’esiguo valore della causa si traduce, allorquando l’importo delle stesse sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa ed in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l’illogicità e l’erroneità delle motivazioni addotte – cfr. Cass. n. 8346 del 04/04/2018, Cass. n. 12893/2011, Cass. n. 25594 del 12/10/2018 -.

Orbene, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, nemmeno potendosi ritenere che la motivazione della compensazione riposi nella parte motiva della decisione, diversamente da quanto prospettato dall’Agenzia delle entrate. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizi odi legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2020

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