Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9359 del 20/04/2010
Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5515/2009 proposto da:
P.G., M.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato MAZZA Roberto, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUNARO PIETRO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
INA ASSITALIA SPA nella sua qualità di impresa designata alla
trattazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del procuratore speciale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo
studio dell’avvocato MAGNANI Sergio, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAGNANI CRISTIANA, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4683/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 21/02/08,
depositata il 29/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- P.G. e M.S. propongono due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza 21-29 febbraio 2008 n. 46 83 del Tribunale di Roma, che ha accolto l’opposizione proposta dalla s.p.a. Le Assicurazioni d’Italia (oggi INA Assitalia) all’esecuzione promossa da essi ricorrenti per ottenere il pagamento della somma di Euro 33.000,00, loro dovuta per effetto di sentenza di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale.
L’opposizione è stata accolta sul rilievo che la sentenza di condanna al pagamento non era opponibile ad Assitalia, impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, poichè il processo non era stato riassunto nei suoi confronti, dopo l’interruzione conseguita al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. Tirrena, originariamente tenuta al risarcimento; nè le era stato dato avviso della pendenza del processo, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 25.
Resiste INA Assitalia con controricorso.
2.- I due motivi, con cui i ricorrenti denunciano violazione di varie norme di legge (L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 25, nel primo motivo; D.L. n. 857 del 1976, art. 11; L. n. 738 del 1978, artt. 1 e 4, con il secondo motivo), nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sono inammissibili, per l’inidonea formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..
I quesiti di diritto – che si limitano a chiedere che la Corte di cassazione accerti l’avvenuta violazione delle suddette norme di legge – risultano in ammissibilmente generici.
II quesito di diritto non può consistere nella mera richiesta di accertamento della violazione di determinate norme di legge, senza alcun riferimento alla fattispecie, al principio che si assume erroneamente affermato dalla sentenza impugnata ed a quello corretto che il ricorrente chiede che venga riconosciuto (Cass. Civ. Sez. 3^, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044).
In tal caso infatti il quesito risulta inidoneo a far comprendere alla Corte di legittimità, tramite la sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola che, secondo la prospettazione del ricorrente, dovrebbe essere applicata in sua vece (cfr., per tutte, Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).
2.1.- Quanto agli asseriti vizi di motivazione, manca una chiara sintesi delle censure che riassuma il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e indichi le ragioni per cui la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione Ccfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).
5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010