Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9358 del 28/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9358 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 25760-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2014

atti;
– ricorrente –

574

contro

CAPETTA MARZIA C.F. CPTMRZ79C41E463K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 28/04/2014

studio

dell’avvocato

SADURNY

CLAUDIO,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ARPESELLA ALBERTO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1083/2007 della CORTE

1298/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TOSI
PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/10/2007 R.G.N.

RG 25760/2008 Poste Italiane / Capetta Marzia
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 31/10/2007 la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del
Tribunale di La Spezia con la quale il primo giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto al
contratto intercorso tra Poste Italiane e Capetta Marzia stipulato dal 5/7/2002 al 30/9/2002 ai sensi
dell’ari I del dlgs n 368/2001″per esigenze tecniche , organizzative, e produttive, anche di carattere
straordinario c onseguenti a processi di riorganizzazione , ivi ricomprendendo un più funzionale

conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie , prodotti o servizi nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre , Il dicembre 2001 e I I
gennaio , 13 febbraio e 17 aprile 2002.. nonché a fronte di ” necessità di espletamento del servizio
in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale “.
La Corte territoriale, pur rilevando che il Tribunale aveva considerato un ‘ipotesi diversa da quella
intercorsa tra le parti, ha ritenuto che difettava la specificità delle ragioni legittimanti il termine ;
che l’esigenza di apposizione del termine non poteva essere desunta da formule generiche con
valenza generale sostanzialmente riproduttive della clausola dell’ari 25 del CCNL non più in vigore
; che Poste riteneva sufficiente che l’azienda fosse interessata da un ampio processo di
riorganizzazione senza alcuna specificazione delle esigenze dell’ufficio di destinazione ; che l’art
31 di prova per testi era privo di ogni riferimento al luogo di lavoro della ricorrente; che analoghe
osservazioni valevano per la seconda causale del tutto generica ; che la contemporanea presenza di
due diverse causali a giustificazione del termine testimoniava che anche il datore di lavoro non
aveva presente quale fosse l’esigenza giusti ficativa dell’assunzione .
La Corte ha affermato, inoltre, che la nullità del termine non determinava la nullità dell’intero
contratto . Ha precisato infatti che il legislatore aveva qualificato l’invalidità della clausola in
termini di inefficacia e non nullità con la conseguenza della salvezza degli ulteriori effetti del
contratto il quale, escluso il termine di durata, era da considerarsi a tempo indeterminato . Infine ha
riconosciuto il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perse dalla messa in mora con
lettera ricevuta il 29/9/2004 Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione Poste Italiane tbrmulando 5 motivi
successivamente illustrati con memoria ex art 378 cpc . Resiste la Capetta con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo Poste denuncia violazione dell’ari I del dlus n 368/2001 .

riposizionamento di risorse sul territorio , anche derivanti da innovazioni tecnologiche , ovvero

Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’indicazione di più esigenze legittimanti
l’apposizione del termine determinava di per se sola l’illegittimità del termine sebbene nessuna
norma lo vietasse
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art I dlgs n 368/2011 e art 1363 cc , nonché
vizio di motivazione
Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto generiche le causali indicate in contratto . Osserva
che le dimensioni dell’azienda determinava che le esigenze fossero sostanzialmente le stesse su

La descrizione particolareggiata e dettagliata della causale era desumibile per relationem dal
contenuto scritto degli accordi disciplinanti il processo di mobilità menzionati nel contratto ma non
salutati dalla Corte che si è limitata a censurare la genericità della clausola .
Anche con riferimento alle esigenze in concomitanza delle ferie censura la tesi della Corte che
non ha valutato le esigenze del servizio presso la filiale di Ponzano Magra .
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art 2697 cc, art I dlgs n 368/2001, degli artt
420,421 cpc, 1362 e seg cc in relazione agli accordi citati , nonché vizio di motivazione.
Censura la sentenza che ha escluso la sussistenza delle ragioni indicate nella causale anche con
riferimento all’ufficio di destinazione del ricorrente . La Corte non aveva valutato che l’assunzione
a termine era stata effettuata per la necessità di attingere allo strumento del contratto a termine per
sopperire a quella carenza di organico che l’azienda aveva deciso di soddisfare attraverso il
personale rinveniente dai processi di mobilità aziendale giacché solo alla conclusione del processo
e cioè una volta riallocate le risorse rinvenienti dalla mobilità , sarebbe stato possibile determinare
l’eventuale fabbisogno organico .
Con il quarto motivo in subordine denuncia vizio di motivazione e violazione art 12
preleggi, 1419 cc e art 1 dlgs n 368/2001 e art 115 cpc .
Censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la nullità della clausola del termine
determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato pur in mancanza della riproposizione
nel nuovo testo normativo di una disposizione analoga all’articolo I comma I della legge 230 del
1962.
Con il quinto motivo richiama l’ari 4 bis della L. n. 133/2008 e censura la sentenza che ha
condannato a pagare tutte le retribuzioni dovendo, in ■ ecc, trovare applicazione la norma citata.
I primi tre motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi sono fondati .
11 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, di “Attuazione della direttiva 1999/70/C’E relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UN10E, dal CEEP e dal CES”
stabilisce ai primi due commi:” I – E consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto

tutto il territorio ed il richiamo agli accordi collettivi costituiva ulteriore specificazione .

di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2 – L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto
scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma I”.
Questa Corte ha affermato ( cfr Cass n 2279/2010 ) che ” con l’espressione sopra riprodotta, di
chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha infatti inteso stabilire un vero e
proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di
assicurare la trasparenza e la veridicità dì tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel

Il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione
delle causali che consentono l’apposizione dì un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già
oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla
indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è
infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine
comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito. Cass. 21 maggio 2008 n.
12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.
Per evitare siffatto rischio di un .uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la
trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine.
già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione
dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale
nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”.
Si è , inoltre, affermato( cfr Cass n. 8286/2012, n 16303.’2010 , n 2279/2010) che la specificazione
delle ragioni giustificatrici ex art I del dIgs n 368 del 2001 può risultare dall’atto scritto non solo
per indicazione diretta ma anche per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti,richiamati
nel contratto di lavoro , in particolare nel caso in cui, data la complessità e l’ articolazione del fatto
organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo
risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole
eio concordata con i rappresentanti del personale. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto
che il contratto di lavoro della lavoratrice , dopo aver enunciato , nella prima parte, solo
genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, faceva riferimento, per precisarne in concreto
la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17. 18 e 23 ottobre, I l dicembre 2001
I l gennaio , 13 febbraio , 17 aprile 2002 . Da tali accordi, riprodotti dalla difesa della società nelle
parti rilevanti ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ( con
3

e

corso del rapporto (così Corte Costituzionale seni. 14 luglio 2009 n. 214).

indicazione della loro collocazione attuale nel fascicolo di cassazione

, si desumerebbe infatti

l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in
atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la
distribuzione su tutto il territorio nazionale, nonché quanto alle mansioni, da posizioni
sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale.
In tale contesto, secondo la ricorrente, l’accordo 17 ottobre 2001, sul punto implicitamente
richiamato anche nelle sede contrattuali successive, prevedrebbe che “La società potrà continuare a

Recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo”.
Attraverso il richiamo agli accordi collettivi citati risulta, dunque, secondo l’assunto della
ricorrente, che la causa dell’apposizione del termine consisteva nella necessità di coprire,
temporaneamente e tino al progressivo esaurimento del processo di mobilità interaziendale di cui
agli accordi medesimi, posizioni di lavoro scoperte, su tutto il territorio nazionale, presso il servizio
recapito della società , e quindi per mansioni e qualifiche ben individuate , al fine di assicurare il
regolare espletamento del servizio del recapito al quale i lavoratori erano stati effettivamente
assegnati , e ciò lino all’ultimazione del processo di mobilità interna promosso da Poste Italiane ex
art 4 e 2 4 della L. n 223/1991. L’Azienda ha dedotto di trovarsi nella necessità di dover far fronte
alla copertura di posti vacanti che non avrebbe potuto coprire con assunzioni a tempo indeterminato
se non dopo che fosse terminata la fase di mobilità.
Alla luce delle considerazioni che precedono la motivazione della Corte che ha escluso la specificità
della causale sebbene la società avesse dedotto che l’assunzione della lavoratrice rientrasse tra
quelle assunzioni a termine previste negli accordi sulla mobilità interna per far fronte alle esigenze
aziendali ,nel tempo necessario di volta in volta determinato nell’ambito delle trattative sindacali ,
risulta del tutto insufficiente, mancante di un esame adeguato degli accordi menzionati nel
contratto individuale . Entro tali limiti il ricorso deve essere accolto rimettendo alla Corte
d’Appello ,cui il giudizio viene rinviato , di accertare come sufficientemente specificata la causale
del ricorso al contratto a termine, nonché la sussistenza delle condizioni di cui all’ari I , cumula 2
dIgs n 368 ,’2001.
Gli ulteriori motivi, riguardando le conseguenze dell’affermata nullità del termine , restano assorbiti
dall’accoglimento dei primi tre motivi.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte
d’Appello di Genova in diversa composizione perché provveda anche le spese del presente
giudizio.
PQM

la Corte

4

ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio del

Accoglie i primi tre motivi del ricorso • cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del presente
giudizio .

Roma 13/2/2014

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