Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9358 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 634/2010 proposto da:

D.L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO INDOLFI, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SATRICO 29, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO

GIANLUCA, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

e contro

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SATRICO 29, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO

GIANLUCA, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

e contro

BA.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SATRICO 29, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO GIANLUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLUZZO DOMENICO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3858/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6/10/08, depositata l’11/11/2008 ;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 22 dicembre 2009 D.L.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da diffamazione e calunnia, mentre aveva posto a suo carico anche le spese di primo grado.

I legali Ba.Ma. e B.M. e G.D., controparti del ricorrente nei giudizi civili cui si riferiscono i fatti all’origine della controversia, resistevano con separati controricorsi.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 598 e 368 c.p., nel senso che le espressioni diffamatorie debbono riguardare in modo diretto e immediato l’oggetto della causa e avere un rapporto con la materia controversa; ovvero che la detta norma è applicabile nel caso di affermazioni offensive, che sostanziano accuse calunniose; pertanto, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

La censura è inammissibile per violazione sia dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sia del successivo art. 366 bis. Sotto il primo profilo si osserva che è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Tale onere processuale non è stato assolto nei confronti degli atti cui la censura si riferisce.

Sotto il secondo profilo, il quesito finale si rileva astratto, poichè non postula l’enunciazione di un principio di diritto basato sulla pluralità di norme indicate che sia decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata e, inoltre, manca dei necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo rappresenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost., art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo; abnormità, più che contraddittorietà della motivazione contro una parte processuale con considerazioni riguardante il coniuge, introdotto nel giudizio solo in quanto tale, per presunto coinvolgimento nell’utile economico da ricavare e al solo scopo di denigrarlo nella sua sede di lavoro (Pretura di Napoli); mancato esame della richiesta di interrogatorio e prova testimoniale articolata in udienza.

La rubrica del motivo in esame, come quella del precedente, è redatta in modo inusuale e non conforme alla previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Manca totalmente il momento di sintesi necessario con riferimento al vizio di motivazione. Il quesito di diritto, intrinsecamente inidoneo, non è congruo in relazione alle norme di cui è stata ipotizzata violazione e falsa applicazione.

Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 598 e 368 c.p., in relazione all’art. 2043 c.c.; omesso esame della domanda relativa all’accusa di furto di mobili.

Sussiste la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per le stesse ragioni addotte con riferimento al primo motivo. Manca totalmente il momento di sintesi relativo al vizio di motivazione, il quesito di diritto è del tutto avulso dai necessari riferimenti al caso concreto e, in particolare, alla motivazione della sentenza impugnata.

Il quarto motivo lamenta omesso esame della domanda sul punto dell’accusa fatta ai ricorrenti di essere stato espulso dalla magistratura. La censura è stata formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non anche al precedente n. 4, non è autosufficiente e risulta priva del momento di sintesi.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria dal ricorrente non scalfiscono i rilievi contenuti nella relazione;

5.-Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, a favore di ciascuno dei tre controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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