Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9358 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5463/2009 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI Giuseppe, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI DI STATO, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

19/10/07, depositata il 16/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Luca De Angelis, (delega avvocato Giuseppe

Gualtieri), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- V.F. propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza 19 ottobre 2007-16 gennaio 2008 n. 8 della Corte di appello di Cagliari, che – confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Cagliari – lo ha condannato a pagare l’indennità di occupazione di un alloggio di servizio dal 31.12.1995 al 13.3.2002, nell’importo di Euro 4.732,00, come da ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato.

Egli aveva resistito alla domanda assumendo che, nel periodo indicato, egli era stato nominato direttore della Manifattura Tabacco e la direzione generale aveva trasferito il suo alloggio ad altra sede, in appartamento riservato al direttore. Poichè il nuovo alloggio richiedeva radicali interventi di ristrutturazione, egli aveva chiesto ed ottenuto di rimanere nella precedente abitazione.

I giudici di merito hanno ritenuto non provato l’assunto, nè il consenso della pubblica amministrazione, ed hanno ritenuto senza titolo l’occupazione dell’alloggio, condannando il V. a pagarne il canone di mercato.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa o contraddittoria motivazione, su di un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di appello ritenuto illegittima l’occupazione dell’alloggio, omettendo di considerare che egli, in virtù della nuova carica di direttore, aveva diritto all’alloggio gratuito; che quello occupato gli era stato concesso in sostituzione di quello di servizio, che era risultato inabitabile ed era stato ristrutturato solo dopo alcuni anni; che il suo buon diritto risultava dal Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio e comunque dal fatto che non era stata stipulata con lui dalla manifattura alcuna nuova concessione di alloggio, dopo l’assunzione del nuovo incarico.

3.- L’intimato non ha depositato difese.

4.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.

4.1.- In primo luogo per il mancato rispetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., che, in relazione ai vizi di motivazione, richiede che le censure vengano riassunte in una proposizione chiara e sintetica, analoga al quesito di diritto, che riassuma il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2008 n. 8897; Cass. Civ. 25 febbraio 2009).

Nella specie manca il suddetto momento di sintesi.

4.2.- In secondo luogo il ricorso ripropone in questa sede di legittimità l’esame del merito della vertenza, censurando l’accertamento del giudice di appello circa gli accordi intercorsi fra le parti.

Trattasi di censure che – prospettando nella sostanza la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi ha la parte e l’erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio – attiene ad aspetti del giudizio medesimo interni all’ambito della discrezionalità di valutazione e di apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, in base al principio del suo libero convincimento.

Non prospetta invece vizi dell’iter formativo di tale convincimento, che sono i soli rilevanti ai fini dell’ammissibilità delle censure proposte ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (cfr. per tutte Cass. Civ. 23 maggio 2003 n. 12052).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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