Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9358 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 23/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7136-2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PUSTERIA

22/15, presso lo studio dell’avvocato MERCEDES CORREALE,

rappresentato e difeso dagli avvocati FAUSTO MOSCATELLI, EUGENIO

ANTONIO CORREALE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P.L., FA.AN., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO

CICALA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA

FRANCESCO PEREGO, RICHARD MARTINI giuste procure a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3300/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato EUGENIO ANTONIO CORREALE;

udito l’Avvocato MAURO COLANTONI per delega non scritta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 11 novembre 2002 si sviluppò un incendio all’interno di un edificio sito a Lecco, dovuto alla cattiva manutenzione di una canna fumaria di una pizzeria ivi esistente. A seguito di tale evento, venne imputato del delitto di incendio colposo, tra gli altri, anche G.G., amministratore del condominio, ritenuto responsabile a titolo di omissione.

Il processo penale, nel quale si costituirono parti civili F.P.L. ed Fa.An., si svolse davanti al Tribunale di Lecco, che condannò il G. alla pena di un anno di reclusione ed al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Milano, ma la Corte di cassazione cassò la sentenza e rinviò ad altra Sezione della medesima Corte d’appello. Quest’ultima confermò la condanna del G., riducendo la pena. Impugnata per cassazione anche la seconda sentenza di condanna, la Corte Suprema, con sentenza del 13 gennaio 2012, cassò senza rinvio la pronuncia milanese, per essere nel frattempo il reato estinto per decorso della prescrizione; annullò la sentenza quanto alle statuizioni civili e rinviò al giudice civile in grado di appello per la definizione delle domande risarcitorie delle parti civili.

2. Il processo è quindi ripartito davanti alla Corte d’appello di Milano, in sede civile, per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili; e la Corte milanese, con sentenza del 26 agosto 2013, ha ribadito la condanna pronunciata a suo tempo dal Tribunale di Lecco a titolo di provvisionale (Euro 15.000 per ciascuna parte civile), condannando il G. al pagamento delle spese del giudizio di appello, di quello di cassazione e di quello civile in grado di appello.

2.1. La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha ripercorso sinteticamente le tappe più importanti della lunga vicenda giudiziaria ed ha premesso che suo compito era quello di stabilire, alla luce dell’art. 2043 cod. civ. e delle regole sulla responsabilità dell’amministratore di condominio, se sussistesse il reato colposo e se fosse ravvisabile o meno nel comportamento del G. una qualche ipotesi di colpa. Ribadito che tra i doveri fondamentali dell’amministratore c’è quello di dare esecuzione alle decisioni assunte dall’assemblea di condominio, la Corte d’appello ha preso in esame il verbale dell’assemblea del 10 dicembre 2001, nella quale fu discussa la questione della canna fumaria che ha poi dato luogo all’incendio. Dalla lettura di quel verbale contrariamente a quanto affermato dal Tribunale penale di Lecco nella prima sentenza di condanna a carico del G. – non risultava che vi fosse stato alcun conferimento, da parte dell’assemblea all’amministratore, del compito di intervenire per mettere in sicurezza le opere; sicchè il G. non avrebbe avuto alcun potere di agire giudiziariamente a tutela della sicurezza dei luoghi sulla base di quella delibera.

Ciò premesso, la Corte milanese è passata ad accertare se, in base a quanto accaduto dopo quell’assemblea e fino alla data del sinistro, vi potesse essere un qualche elemento dal quale dedurre una responsabilità omissiva dell’amministratore. Ribadite, quindi, le successive principali tappe della vicenda – in particolare l’ordinanza del Comune di Lecco indirizzata al proprietario dell’immobile ed al conduttore dello stesso, in data sicuramente successiva al 29 gennaio 2002, con cui si ordinava di disattivare la canna fumaria del forno a legna, di impiegare canne fumarie regolari e di non utilizzare quella canna sino all’esecuzione dei lavori di messa a norma – la Corte milanese ha verificato che tale ordinanza comunale non era stata adempiuta. Considerato che dalla data di emissione fino al giorno dell’incendio era trascorso un tempo rilevante, la Corte di merito ha ritenuto che il G., in presenza di una ben nota situazione di pericolo ed avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1130 c.c., comma 4, avrebbe potuto e dovuto vigilare sul rispetto di quel provvedimento, comunicando alla ASL di controllare ed ai Vigili del fuoco di verificare la messa in sicurezza della canna fumaria. Il compimento di almeno una di tali attività avrebbe potuto far sì che si ottenesse la chiusura dell’attività commerciale e la conseguente cessazione del pericolo. Pertanto, richiamati i principi della giurisprudenza penale sul nesso di causalità nei reati omissivi, la Corte d’appello ha concluso nel senso che la condotta omissiva del G. aveva concorso a determinare l’evento dannoso.

2.2. Passando, quindi, alla liquidazione dei danni, la Corte ha osservato che le parti civili si erano limitate a chiedere una generica condanna del G. al risarcimento dei danni e che un’eventuale c.t.u. sarebbe stata inutile in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso. In sede civile, peraltro, non era stata fornita dal F. e dal Fa. alcuna documentazione relativa ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti; pertanto, poichè la condanna del Tribunale di Lecco in via provvisionale non risultava contestata, la sentenza ha concluso nel senso di confermare quella condanna in via definitiva.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso G.G. con atto affidato a sette motivi.

Resistono con un unico controricorso F.P.L. ed Fa.An..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e con diversità di argomentazioni, violazione e falsa applicazione dell’art. 392 cod. proc. civ. in ordine all’obbligo per il giudice di rinvio di attenersi alle indicazioni della Corte di cassazione con le due successive sentenze di annullamento della condanna penale.

Osserva il ricorrente – dopo aver richiamato con ampiezza i passaggi salienti delle due sentenze di condanna emesse dalla Corte d’appello in sede penale e delle due pronunce di annullamento della Corte di cassazione – che il carattere chiuso del giudizio di rinvio imponeva alla Corte milanese di attenersi strettamente alle indicazioni della Corte Suprema. La sentenza in esame, dopo aver correttamente escluso che dalla decisione assembleare del 10 dicembre 2001 potesse essere insorto un qualche specifico dovere a carico dell’amministratore, ha poi ritenuto di ravvisare la fonte della responsabilità nel mancato esercizio di un potere di vigilanza e, specificamente, di un dovere di informazione della P.A., la quale peraltro era pienamente a conoscenza della situazione. In tal modo la sentenza avrebbe contraddetto il contenuto della decisione emessa dalla Corte di cassazione in sede penale, la quale ha affermato che era tutto da dimostrare che l’ulteriore segnalazione alle Pubbliche Autorità avrebbe effettivamente consentito di evitare il disastro (primo motivo). La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe errato nell’intendere il nesso di causalità, sostituendo il criterio della alta probabilità logica indicato dalla Cassazione con quello del nesso di causalità probabilistica, così accontentandosi di un minore grado di affidabilità (secondo motivo). La sentenza in esame, poi, avrebbe recepito in modo automatico il criterio seguito dal Tribunale di Lecco in sede penale (condanna alla provvisionale), trasformandolo in una definitiva condanna (terzo motivo).

2. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dei precetti impartiti dalla Corte di cassazione in tema di causalità, con falsa applicazione dell’art. 40 cod. pen. e dell’art. 2043 c.c..

Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe dovuto accertare, ai soli fini della responsabilità civile, l’esistenza del reato di incendio colposo. Trattandosi di reato omissivo, si doveva verificare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento, peraltro già esclusa in sede penale. Ricostruendo il contenuto delle decisioni assunte dall’assemblea di condominio del 10 dicembre 2001, emerge, secondo il ricorrente, che l’amministratore non sarebbe colpevole di alcuna omissione; ma lo stesso dovrebbe dirsi anche alla luce di quanto è avvenuto dopo, posto che la Pubblica Amministrazione era ben a conoscenza della situazione di rischio.

L’errore, quindi, consisterebbe nella violazione dell’art. 40 cod. pen., poichè il G. aveva informato gli uffici competenti ed era in diritto di ritenere, ragionevolmente, che la mancata adozione di provvedimenti inibitori o sanzionatori fosse indice sicuro del fatto che il pericolo era venuto meno.

3. I primi quattro motivi di ricorso, i quali pongono un insieme articolato e complesso di censure, benchè differenti devono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

3.1. I motivi primo e secondo, aventi ad oggetto in particolare la presunta violazione dei limiti fissati dalla legge al giudizio di rinvio, sono privi di fondamento.

Le doglianze ivi contenute non colgono, infatti, un dato essenziale della questione, e cioè che le due sentenze di questa Corte che hanno cassato le pronunce di condanna emesse in sede di merito hanno concluso nel senso della declaratoria della intervenuta prescrizione del reato contestato. La sentenza 13 gennaio 2012, n. 886, emessa dalla Terza Sezione Penale di questa Corte, nel cassare anche la seconda sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Milano per le medesime ragioni per le quali la sentenza 13 ottobre 2009, n. 39959, aveva cassato la prima, ha constatato che era ormai decorso il termine di prescrizione del reato, per cui era preclusa la possibilità di un nuovo annullamento con rinvio. Accertato, poi, che la sentenza conteneva anche statuizioni civili, la sentenza n. 886 del 2012 ha disposto il rinvio al giudice civile in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p..

Ciò comporta che, riassunto il processo nella sede civile, il giudice di rinvio non era affatto vincolato, nella ricostruzione del fatto, a quanto accertato dal giudice penale.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato nella sentenza 26 gennaio 2011, n. 1768, risolvendo un contrasto giurisprudenziale esistente, la disposizione di cui all’art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.p., costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

Quest’orientamento, già confermato dalla successiva sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299, deve essere ribadito nella pronuncia odierna. Con l’ulteriore precisazione, ad abundantiam, che il fatto che il giudizio civile si svolga in sede di rinvio da quello penale (art. 622 cit.) e non come giudizio derivante da una pronuncia di questa Corte in sede civile non modifica in nulla i termini del problema. E’ vero che, tecnicamente, il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ., ma è altrettanto evidente che non è per questo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all’enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. da parte di questa Corte.

Da tanto consegue che nessuna violazione dell’art. 392 cod. proc. civ. è rinvenibile nella pronuncia qui impugnata, la quale ha doverosamente proceduto ad una propria ricostruzione dei fatti e delle relative valutazioni.

3.2. Fatta questa premessa, vanno affrontate le censure del terzo e del quarto motivo di ricorso, con cui si contestano in particolare i criteri utilizzati dalla Corte milanese nella ricostruzione del nesso di causalità.

Anche tali doglianze sono prive di fondamento, pur dovendosi compiere una correzione della motivazione della sentenza impugnata.

Una volta stabilito, per le ragioni sopra indicate, che il giudice civile era libero nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione, va da sè che non ha senso pretendere l’applicazione di un criterio di causalità che è tipico del processo penale (alta probabilità logica), dovendo viceversa trovare applicazione il criterio civilistico del più probabile che non. Ciò comporta che la valutazione del giudice penale in ordine all’insussistenza di una colpa dell’odierno ricorrente non poteva esplicare alcuna efficacia nel giudizio civile. La Corte milanese, ricostruendo le varie tappe della vicenda nei termini che si sono sopra rammentati, è pervenuta alla conclusione – frutto di una valutazione di merito e, come tale, non sindacabile in questa sede – per cui il G. avrebbe potuto e dovuto attivarsi dopo l’emanazione dell’ordinanza del Comune di Lecco con cui si era ordinato di disattivare la canna fumaria del forno a legna, di impiegare canne fumarie regolari e di non utilizzare quella canna sino all’esecuzione dei lavori di messa a norma; ed ha ritenuto che tale comportamento (omesso) avrebbe evitato (se osservato) quanto è poi realmente accaduto.

La sentenza impugnata, quindi, ha compiuto un richiamo non calzante alla nota sentenza Franzese delle Sezioni Unite Penali di questa Corte; ma, corretto questo punto, la pronuncia si sottrae alle censure, dal momento che ha valutato l’esistenza del nesso di causalità; nè il ricorrente può dolersi del fatto che tale accertamento sia avvenuto sulla base di un criterio probabilistico meno rigoroso di quello adottato dal giudice penale, stante la necessità di valutare i fatti alla luce del criterio causale applicabile in sede civile.

Ne consegue che anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono da rigettare.

4. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1226 e 1227 cod. civ., oltre a contraddittoria motivazione per l’assoluta mancanza di elementi idonei a fondare una congrua liquidazione del danno.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che non vi erano elementi sicuri per una valutazione anche in via equitativa del danno, ha poi accettato un riferimento qualunque, costituito dalla provvisionale liquidata dal Tribunale penale. La possibilità di una liquidazione equitativa, però, non può mai supplire la carenza probatoria della parte; a ciò va aggiunto che la cassazione della pronuncia di condanna emessa in sede penale ha determinato il venire meno anche delle relative statuizioni civili, per cui la Corte d’appello non poteva avere, in sede di giudizio di rinvio, alcun parametro orientativo su cui fondare la liquidazione.

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni, sono entrambi privi di fondamento.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il danno lamentato dagli originari attori sia un danno conseguenza e, come tale, debba essere provato. Ciò premesso, tuttavia, si deve osservare che la sentenza impugnata, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha affermato che non era stata fornita alcuna documentazione “relativa ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e ad una loro, pure ipotetica e parziale, quantificazione diversa o maggiore da quella già effettuata dal Tribunale in primo grado a titolo di provvisionale, peraltro non contestata”.

Da tanto consegue che non è esatto, come pretende oggi il ricorrente, sostenere che la Corte milanese abbia liquidato il danno in assenza di prova; la prova è stata ritenuta esistente nei limiti della provvisionale a suo tempo liquidata dal Tribunale di Lecco nella prima sentenza di condanna pronunciata in sede penale, e non oltre. Nessun danno ulteriore, quindi, ma neppure assenza di prova in relazione al danno in concreto ritenuto esistente.

5. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 392 cod. proc. civ. in ordine al termine per la riassunzione della causa in sede civile.

Rileva la parte ricorrente che, essendo stata depositata la seconda sentenza di condanna in data 24 febbraio 2010 e la seconda sentenza di cassazione in data 13 gennaio 2012, dovrebbe applicarsi nella specie il testo dell’art. 392 cit. così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. Tale disposizione prevede che il termine di riassunzione sia di tre mesi, mentre la riassunzione sarebbe avvenuta “ben oltre” il decorso di quel termine.

5.1. Osserva il Collegio che il motivo è inammissibile, in quanto redatto in maniera non conforme ai criteri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Il ricorrente, infatti, si limita genericamente ad affermare che il processo fu riassunto “ben oltre i tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza penale”, senza indicare quale sia stata l’effettiva data della riassunzione.

6. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a determinare i compensi professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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