Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9357 del 28/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9357 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 25759-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
2014

atti;
– ricorrente –

573

contro

LIGALUPO MAURIZIO C.F. LGLMRZ75P18D969Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

Data pubblicazione: 28/04/2014

studio dell’avvocato COSSU BRUNO,( rappresenta iW e
tOkLAAX

difeso Dall’avvo ato GIUSEPPE SAVERIO, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1089/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TOSI PAOLO;
udito l’Avvocato COSSU BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 31/10/2007 r.g.n. 1230/2006;

RG 25759/2008 Poste Italiane /Ligatupo Maurizio
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 31/10/2007 la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del
Tribunale con la quale il primo giudice ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
intercorso tra Poste Italiane e Ligalupo Maurizio stipulato ai sensi dell’art 1 del dlgs n 368/2001
per “ragioni di carattere sostitutivo correlate all’esigenza di provvedere alla sostituzione di
personale addetto al servizio di smistamento presso il polo corrispondenza Liguria , assente con

riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 16/1 /04.
La Corte territoriale ha osservato che il contratto deve rispondere ad un’oggettiva esigenza tecnica,
produttiva, organizzativa o sostitutiva di temporaneità del rapporto e non ad una scelta di politica
aziendale delle assunzioni . Ha affermato che l’area indicata , Polo di corrispondenza della Liguria,
troppo ampia per consentire un effettivo controllo di corrispondenza tra la sussistenza di quelle
esigenze e l’utilizzo del lavoratore a termine per sopperire ad esse . Ha osservato, inoltre, che pur
non essendo necessaria l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito , in caso di contestazione,
il datore di lavoro sarebbe onerato di dimostrare l’effettiva sostituzione, diretta o per scorrimento, di
personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Ha affermato, altresì, che la nullità del termine non determinava la nullità dell’intero contratto ma il
contratto era da considerarsi a tempo indeterminato fin dall’inizio.
Avverso la sentenza ricorrein (Tassazione Poste Italiane formulando 3 motivi. Resiste il Ligalupo
con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevato che non si prospettano i profili di inammissibilità denunciati essendo
delineati con chiarezza e proprietà sia il contenuto della censura , sia il conseguente quesito di
diritto .
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art I del dlgs n 368/2001, dell’art
1362 e seg cc .
Censura la sentenza che ha ritenuto nullo il termine per mancanza di specificità della causale
.Rileva che la Corte aveva ritenuto troppo ampia l’area di riferimento ma non aveva valutato che nel
contratto era chiaramente indicata la sede di lavoro dell’ Li DR Genova Orsini nonché le mansioni
che avrebbe svolto il lavoratore di addetto al recapito.
Osserva che aveva prodotto un prospetto con l’indicazione del numero delle giornate dei lavoratori
a tempo indeterminato impiegati presso l’ufficio del ricorrente ed adibito alle medesime mansioni
ed il numero nettamente inferiore delle giornate di lavoro prestate dal personale assunto per ragioni

diritto alla conservazione del posto nel periodo 16/1/2004 al 13/3/2004 – , con conseguente

sostitutive reiterando anche l’offerta di prova testimoniale. La Corte , pertanto, aveva erroneamente
interpretato il contratto

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione nonché violazione dell’art 12 preleggi,
1410 cc, art I dlus n 368/2001 e art 115 cpc
Censura la sentenza che ha previsto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato pur
non essendo prevista nel dlgs n 368/2001 una norma analoga a quella dell’art I della legge n

Con il terzo motivo Poste ,in ulteriore subordine, denuncia violazione dell’art I dlgs
368/2001, dell’art 4 bis dlgs 368/2001 introdotto dalla L. n 133/2008 lamentando la misura del
risarcimento del danno
Il primo motivo va accolto restando assorbiti gli altri .
Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile
2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere
pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368, art. I a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al
datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al line di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conffirme alle
esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a
tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea
della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e
la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed
in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se
correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la
sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a
dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai tini dell’assunzione a termine,
ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo
del rapporto. In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che
dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la
durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia
chiamata a realizzare.
È stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010

230/1962 .

n. 1576) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere
sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola
persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del
termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata
dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della
prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla

sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità
della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi essendosi basata su
una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra
enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza del requisito della temporaneità.
In particolare la Corte territoriale ha richiamato un principio di temporaneità non coerente rispetto a
quello individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza
sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata solo
temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che l’assunzione è
finalizzata a risolvere.
La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, che non fosse sufficiente fare generico riferimento ad
esigenze sostitutive ” del personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza
Liguria ” essendo troppo ampia l’area di riferimento per consentire un effettivo controllo di
corrispondenza tra la sussistenza di quelle esigenze e 1″utilizzo del lavoratore a termine per
sopperire ad esse .
La Corte territoriale , tuttavia, non ha adeguatamente valutato – alla luce dei suddetti principi e, più
in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a
termine per ragioni sostitutive – l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale
del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da
sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere cassata in relazione al moti \ o
accolto con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame. Il
giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio.

conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da

Gli altri due motivi, attinenti alle conseguenze derivanti dall’accertamento della nullità del termine
restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo .
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla
censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.

Roma 13/2/2014

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