Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9357 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 352/2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO

Carmine, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMATO

FULVIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE (OMISSIS), in persona dei

Rettore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28, presso

lo studio dell’avvocato BERNARDI Giuseppe, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4075/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/10/08, depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 dicembre 2009 G.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 4 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva revocato il decreto ingiuntivo notificato all’Università degli Studi Roma Tre per pretesi titoli di locazione.

L’Università intimata ha resistito con controricorso.

2 – L’unico, complesso motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 112 e 244 c.p.c.;

violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c, 112, 232, 420 e 421 c.p.c..

Il motivo tratta congiuntamente violazioni di legge e vizi di motivazione, peraltro relativi a questioni non omogenee, e già tale modus censurandi si pone in contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 4.

Inoltre la censura è strutturata in modo tale da non rendere comprensibile la riferibilità delle argomentazioni a ciascuna delle diverse ipotesi indicate nella rubrica.

Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, si ribadisce che il giudizio di cassazione, a differenza del giudizio di appello, è a critica vincolata, cioè limitata alle ipotesi specificamente previste dal precedente art. 360, per cui (confronta Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) esso richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Ancora, la censura contiene riferimenti alle risultanze processuali che implicano lettura degli atti e apprezzamenti di fatto, attività inibite al giudice di legittimità.

Infine, mancano sia il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare i lamentati vizi di motivazione, sia il quesito di diritto fondato sulle numerose norme indicate.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La resistente ha presentato memoria adesiva alla relazione; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria.

5.-Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese poichè la costituzione della controricorrente Università è inammissibile per carenza del necessario jus postulandi, dal momento che la difesa non è stata espletata dall’Avvocatura Generale dello Stato (come è principio generale), ma da un avvocato del libero foro in forza di delibera rettorale che non risulta essere stata approvata dal Consiglio di Amministrazione;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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