Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9356 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. III, 26/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 336/2010 proposto da:

P.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

AGONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ACONE Modestino, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., D.C.A., DI.CA.AN., D.

C.V., quali eredi di D.C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO SMIRODDO, rappresentati e difesi dall’avvocato RASCIO

Nicola, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.G. (OMISSIS), in qualità di condomino dello

stabile sito in Napoli, Via Posillipo n. 14 B, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODJO 18, presso lo studio

dell’avvocato CAPASSO GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CIRILLO LUCA, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

CONDOMINIO DEL FABBRICATO (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato CIANFONI GIORGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SGOBBO RICCARDO, giusta Delib.

assembleare 19 febbraio 2010 e giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

G.F., D.C.A., DI.CA.AN., D.

C.V., quali eredi di D.C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ROCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO SMIROLDO, rappresentati e difesi dall’avvocato RASOIO

NICOLA, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

– ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 12898/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2011 dai Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Riccardo Szemere, (delega avvocato Nicola Rascio),

difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti insistendo

per la condanna alle spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva.

La Corte:

Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 dicembre 2009 P.A.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 dicembre 2008 dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti da D. C.D. e G.F..

La G. e gli eredi del D.C. hanno resistito con controricorso.

C.G. ha proposto ricorso incidentale tardivo (sentenza depositata il 22 dicembre 2008; ricorso incidentale notificato il 28 gennaio 2010; quindi oltre la scadenza del termine annuale, non essendo applicabile alle opposizioni all’esecuzione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), cui hanno resistito, con separati controricorsi, il Condominio di (OMISSIS), G.F. e i D.C..

I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I cinque motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso sì risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., e segg., artt. 1137 e 1218 c.c., art. 474 c.p.c., e segg., art. 612 c.p.c., e segg., art. 615 c.p.c..

Il quesito finale risulta inidoneo poichè non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate, ma si sostanzia nella richiesta di verifica della – negata – correttezza della sentenza impugnata, peraltro prescindendo dalla motivazione della medesima e con riferimenti a due documenti (delibere dell’assemblea condominiale), nei cui confronti non è stato ottemperato all’onere processuale imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008).

Il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura si rivela assolutamente generica e, a fronte delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, non spiega quali ulteriori circostanze il Tribunale avrebbe dovuto considerare e quale diverso esito avrebbe avuto la lite ove lo avesse fatto.

Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 117 c.c., e segg., artt. 99 e 102 c.p.c., art. 474 c.p.c., e segg., artt. 480, 612 e 615 c.p.c..

Il quesito finale presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate con riferimento al primo motivo e implica valutazioni di merito, non consentite in sede di legittimità.

Il quarto motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, come il secondo, pecca di genericità assoluta.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., e segg., art. 480 c.p.c. e art. 612 c.p.c., e segg..

Anche questo motivo presenta un quesito di diritto inidoneo per le già vedute ragioni.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie; i resistenti hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria dalla P. confliggono con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, mentre il C. non affronta il tema della natura tardiva del suo ricorso incidentale.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che, pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e l’incidentale tardivo inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2; le spese seguono la soccombenza e vengono poste a solidale carico dei ricorrenti (principale e incidentale);

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile, inefficace l’incidentale.

Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di G. e D.C., in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorali, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore del Condominio di (OMISSIS), in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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