Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9356 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3309/2009 proposto da:

M.G., nella qualità di titolare della ditta

individuale denominata “(OMISSIS)”, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato

GIANSANTE ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato RANDO

Giambattista, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI

FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRAJOLO Raffaele,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 505/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

6/02/08, depositata l’01/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

uditi gli Avvocati Giansante Roberto e Pierro Roberto, (delega

avvocato Giambattista Rando), difensori della ricorrente che si

riportano agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 6 febbraio-1 aprile 2008 n. 505 la Corte di appello di Venezia – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Vicenza – ha dichiarato improponibile, per effetto di clausola compromissoria, la domanda proposta da S.M. T. contro M.G., diretta ad ottenere la restituzione dell’esercizio commerciale (OMISSIS), per intervenuta scadenza del contratto di affitto di azienda in corso, ed ha compensato fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

2.- La M. propone un motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di specificare i motivi per cui ha ritenuto di compensare interamente le spese processuali, sebbene essa ricorrente sia risultata completamente vittoriosa e la questione fosse di agevole soluzione, essendo la clausola compromissoria inequivoca e tale da non giustificare la resistenza opposta dalla controparte.

Resiste l’intimata con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale, per omessa sottoscrizione della procura, nella copia notificata del ricorso, e per mancanza dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., quanto alle censure di vizio di motivazione.

Nel merito chiede il rigetto del ricorso, assumendo che nella specie è applicabile il testo originario dell’art. 92 cod. proc. civ., che non richiedeva esplicita motivazione per la compensazione delle spese, essendo la causa di appello iniziata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 273 del 2005, il cui art. 39 quater ha modificato il testo dell’art. 92, imponendo l’obbligo di specificare i motivi della compensazione delle spese, in deroga al principio della soccombenza.

3.- Le eccezioni di inammissibilità debbono essere rigettate. La procura alle liti, apposta a margine del ricorso, menziona espressamente “il presente giudizio”, cioè quello di cui al ricorso per cassazione.

La mancanza di sottoscrizione della procura nella copia notificata alla controparte è irrilevante, ove la procura risulti regolarmente sottoscritta nell’originale del ricorso. Il quesito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente formulato, con riguardo alle censure di violazione di legge, sollevate dalla ricorrente.

4.- Nel merito il ricorso è fondato.

Vero è che il procedimento è iniziato prima del 1 marzo 2006 ed è soggetto al testo originario dell’art. 92 cod. proc. civ., che non richiedeva l’esplicita indicazione dei giusti motivi posti a base della compensazione delle spese. Tuttavia, da un lato neppure in precedenza la norma autorizzava il giudice a compensare le spese a suo arbitrio e senza alcuna motivazione, o ricorrendo a mere formule di stile.

Dall’altro alto la modificazione legislativa introdotta a decorrere dal 1 marzo 2 006 – se pur non ha carattere meramente interpretativo – sollecita un’interpretazione evolutiva del testo originario dell’art. 92, sì da rendere più rigoroso l’obbligo di motivazione anche dei provvedimenti di compensazione delle spese.

Pertanto, qualora le ragioni di tale provvedimento non si possano implicitamente desumere dall’oggettiva natura della controversia, dalle peculiari ragioni o posizioni delle parti, dai loro comportamenti o da altre circostanze, occorre che il giudice le espliciti anche succintamente, non essendogli mai consentito di omettere ogni motivazione delle sue decisioni.

Nella specie, la motivazione ridotta alla generica frase “in considerazione delle questioni trattate” risulta apodittica ed inidonea allo scopo, ove si consideri che tali questioni consistevano esclusivamente nello stabilire se la domanda di risoluzione del contratto rientrasse nella clausola compromissoria, che riguardava tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto medesimo.

5.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Non si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito.

La resistente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in Euro 3.450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 900,00 per diritti di procuratore ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato; alle spese del giudizio di appello, liquidate in ugual misura, ed al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari di avvocato. In tutti i casi con l’aggiunta del rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la resistente al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 900,00 per diritti di procuratore ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, quanto al giudizio di primo grado; liquidate in ugual misura quanto al giudizio di appello. Oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, come specificato in motivazione.

Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

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