Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9355 del 28/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9355 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 2217 – 2008 proposto da:
G.T.S. S.A.S. C.F. 02468760018,in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VII) COLA DI RIENZO 297, presso lo studio
dell’avvocato BOSCO NICOLA, rappresentato e difeso
dagli avvocati ANTONIELLI D’OULX LUIGI, BENINTENDI
2014

FABRIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

368

contro

KABASSI AHMED C.F. KBBHMD72P14Z330V, già elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

Data pubblicazione: 28/04/2014

dell’avvocato DI BACCO LORENZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato POZZA MASSIMO, giusta
delega in atti e da ultimo domiciliato presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controri corrente –

PINEROLO, depositata il 25/10/2007 R.G.N. 1714/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
,.~.4.4.à4t 1), •C sta—
per l rigetg del ricorso.

avverso la sentenza n. 614/2007 del TRIBUNALE di

Udienza 30.1.2014, causa n. 12
n.2217/08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La GTS s.a.s proponeva opposizione all’esecuzione promossa da Kabassi Ahmead in virtù di
precedente sentenza che aveva condannato la GTS s.a.s. al pagamento della somma indicata,
detratto il valore della rendita in relazione ad un infortunio sul lavoro; si costituiva l’oppsto
chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Pinerolo rigettava la proposta opposizione
con sentenza del 7.10.2007. Il Tribunale osservava che le somme richieste nel precetto
rappresentavano complessivamente il danno derivato al Kabassi, sottratto quanto percetto
dallo stesso da parte dell’INAL come stabilito dal Giudice di merito; circa la rivalutazione e gli
interessi il relativo importo doveva, invece, essere calcolato in sede di esecuzione.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la GTS s.a.s. con tre motivi; resiste
controparte con controricorso. La parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.;
veniva prodotto atto di transazione extra- giudiziaria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione di legge:la sentenza non era azionabile in sede
esecutiva. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 10 D.P.R. n. 1124/65 . Non era
dovuto il danno differenziale. Si doveva scorporare tutto quello che era stato
complessivamente ricevuto dal lavoratore da parte dell’INAIL. Con il terzo motivo si allega la
violazione dell’art. 112 c.p.c. Il Giudice avrebbe dovuto provvedere in ordine agli accessori
come richiesto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo
intervenuta conciliazione tra le parti come da atto prodotto di transazione extragiudiziale.
Stante l’avvenuta definizione della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio di legittimità. Le spese dei gradi di merito risultano definite nell’atto
di transazione.

P.Q.M.

R.G.

La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.1.2014

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