Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9355 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32238-2018 proposto da:

P.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GINO

FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1893/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe pubblicata il 26.3.2016, nel dare atto che la contribuente P.F.M., ricorrente contro alcune cartelle emesse per il pagamento di Tarsu relativa agli anni 2006, 2007 e 2008, aveva dato atto dell’annullamento delle cartelle con altra sentenza chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio.

La P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo al quale non ha resistito l’Agenzia delle entrate che non si è costituita.

Con l’unico motivo di ricorso proposto il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione alla compensazione delle spese.

La censura è fondata.

Premesso che nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), nn. 1 e 2 – in vigore dall’1.1.2016 – questa Corte ha chiarito che in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. Cass. 09/03/2017, n. 6059; 26/09/2018, n. 23059) – cfr. Cass. n. 26978/2018 -.

Si è ancora in modo fermo affermato che in tema di spese processuali, dovendo trovare un adeguato supporto motivazionale il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” ex art. 92 c.p.c., pur nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L. n. 263 del 2005, la compensazione delle spese giustificata dall’esiguo valore della causa si traduce, allorquando l’importo delle stesse sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare agendo in giudizio, in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa ed in una lesione del diritto di agire in giudizio, con conseguente violazione di legge per l’illogicità e l’erroneità delle motivazioni addotte – cfr. Cass. n. 8346 del 04/04/2018, Cass. n. 12893/2011, Cass. n. 25594 del 12/10/2018 -.

Orbene, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, omettendo totalmente di precisare le ragioni poste a base della disposta compensazione delle spese processuali in esito alla cessazione della materia del contendere.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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