Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9355 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29167/2008 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CEREATE 6,

presso lo studio dell’avvocato RAOUL PATRIGNANI, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona del suo rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3,

presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO Antonio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LAROCCA FEDERICO, giusta procura

speciale in calce alla copia del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

10.10.07, depositata il 18/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Fabrizio Cipollaro (per

delega avv. Antonio Rappazzo) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che si

riporta alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 26 gennaio 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1 – B.O. propone quattro motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza 10-18 ottobre 2007 n. 1083 della Corte di appello di Genova che – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Genova – ha respinto la domanda di pagamento dell’indennizzo di L. 3 6.526.787, da lui proposta contro la s.p.a.

Carige Assicurazioni, sulla base di polizza sanitaria stipulata per sè e per i suoi familiari.

La somma richiesta riguardava il rimborso delle spese di un’operazione chirurgica a cui era stato sottoposto il padre del ricorrente, rimborso che la compagnia assicuratrice aveva rifiutato, per il fatto che la polizza delimitava i suoi effetti al superamento dei settantacinque anni di età dell’assicurato, età che risultava superata alla data del sinistro.

Resiste Carige con controricorso.

2. – Con i quattro motivi il ricorrente lamenta la violazione di varie norme in tema di interpretazione dei contratti, con riferimento ai contratti conclusi tramite moduli o formulari ed alla clausola n. 13 del contratto di assicurazione, sul rilievo che – disponendo la clausola che l’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni – la Corte di appello l’ha interpretata come se avesse detto che l’assicurazione vale per le persone che non abbiano compiuto i 75 anni, ritenendo così non coperto da assicurazione il suo congiunto, sebbene egli avesse compiuto i settantacinque anni alla data del sinistro, ma non li avesse superati, in quanto ancora non aveva compiuto i 76 anni.

3.- Il ricorso è in primo luogo inammissibile, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè il ricorrente ha omesso di provvedere alla specifica indicazione del documento su cui il ricorso si fonda.

Non risulta dal ricorso se la polizza sanitaria di cui si contesta l’interpretazione sia stata prodotta in giudizio; da quale delle parti sia stata prodotta; come sia contrassegnata e dove sia reperibile fra gli atti e i documenti di causa: indicazioni tutte prescritte a pena di inammissibilità del ricorso (cfr. per tutte Cass. Civ. 12 dicembre 2008 n. 29279).

4.- Il ricorso è comunque manifestamente infondato.

L’interpretazione delle clausole contrattuali ad opera della Corte di appello risulta conforme alle norme di legge in materia ed è assistita da congrua e logica motivazione.

In primo luogo i termini compiere e superare hanno nella quasi totalità dei casi la stessa valenza e lo stesso significato, ove si consideri che un minuto, un giorno, un mese, ecc. dopo avere compiuto una certa una certa età la si è superata (di quel minuto, di quel giorno, di quel mese, ecc.), salvo che le parti contraenti ricolleghino espressamente peculiari effetti al fatto che l’età sia stata superata di un determinato tempo.

La Corte di appello ha per l’appunto motivato il rigetto della domanda di indennizzo sulla base di altra disposizione contenuta nella clausola 13 della polizza, secondo cui – premessa l’applicabilità della copertura assicurativa alle persone che non abbiano superato i 75 anni – Per le persone che raggiungano tale età durante il periodo di assicurazione questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

La Corte di appello ne ha dedotto che il superamento dei 75 anni, tollerato a termini di polizza, era quello compreso fra il compimento della suddetta età e la scadenza del periodo annuale a cui era commisurato il premio; non necessariamente tutto il periodo occorrente al compimento del 76mo anno, come preteso dal ricorrente.

Correttamente, quindi, la clausola ha usato l’espressione superato, anzichè compiuto i 75 anni, essendo stata prevista la possibilità che la copertura assicurativa si protraesse oltre il compimento della suddetta età; e correttamente la Corte di appello ha escluso che la copertura potesse protrarsi anche oltre la scadenza del periodo annuale di assicurazione in corso, ove il sinistro si fosse verificato dopo tale data, come è avvenuto nel caso di specie (il contratto di assicurazione era stato concluso in data 8.3.1993; il padre del ricorrente ha compiuto i 75 anni nel dicembre 1993; il periodo assicurativo veniva a scadere in data 8.3.1994 ed il sinistro si è verificato nel luglio 1994).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, od in subordine rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La resistente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, in ordine all’inammissibilità del ricorso.

2. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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