Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9354 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 26/04/2011), n.9354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

Pietra Papa n. 185, presso lo studio dell’avv. DONATI Simona

rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURO Francesco e Ferri Gilda

come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOME ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliat in Roma, via Po’ 25/b, presso lo

studio dell’avv. PESSI Roberto che lo rappresenta e difende,

unitamente e disgiuntamente, con l’avv. RIGI LUPERTI Marco come da

procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1443/03 della Corte di Appello di

Napoli del 4.03.2009/23.04.2009 nella causa iscritta al n. 9706 R.G.

dell’anno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 7.04.1993, conveniva in giudizio la SIP (ora TELECOM ITALIA S.p.A.) per sentirsi riconoscere dal 1.07.1992 il diritto all’inquadramento al quarto livello retributivo con la qualifica di “capo ufficio”, in luogo del quinto livello rivestito, con la condanna della convenuta alle differenze retributive e alla reintegrazione nella mansioni di preposto alla segreteria della Filiale di (OMISSIS), o, comunque in mansioni equivalenti.

Il Pretore di Napoli con sentenza n. 2328 del 1996 rigettava il ricorso e tale decisione veniva riformata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 9.05.1997/11.08.1997, che ribadiva il rigetto della domanda si inquadramento al quarto livello, ma accoglieva la domanda di reintegra dell’appellante S. nelle mansioni di direzione equivalenti a quelle svolte fino al settembre 1992.

2. La Corte di Cassazione, investita con ricorso principale del S. e ricorso incidentale della societa’, con sentenza n. 2708 del 2001 cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

3. Quest’ultima con sentenza n. 1637 del 2003, preso atto dei principi fissati dalla sentenza rescindente con riguardo all’interpretazione della fonte collettiva alla luce dei criteri dell’art. 1362 c.c. e segg., in parziale accoglimento dell’appello contro la sentenza n. 2328/1996 del Pretore di Napoli, ordinava alla Telecom il reintegro del S. in mansioni di direzione equivalenti a quelle svolte fino al settembre 1992.

Tale ultima decisione, impugnata da parte del S., veniva cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9331 del 2007 in relazione alla dedotta violazione dell’art. 276 c.p.c. per discordanza – relativa alla composizione del collegio – tra il verbale di udienza del 20.10.1998 e l’intestazione della sentenza.

4. La causa veniva riassunta dinanzi al giudice di rinvio, indicato nella Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che con sentenza n. 1443 del 2009 in parziale accoglimento dell’appello contro la sentenza n. 2328/1996 del Pretore di Napoli, ordinava alla Telecom il reintegro del S. in mansioni di direzione equivalenti a quelle svolte fino al settembre 1992, confermava nel resto.

Il S. ricorre per cassazione con un motivo.

La Telecom Italia resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 158, 161 e 383 c.p.c..

Al riguardo sostiene che l’impugnata sentenza viola il precetto di alterita’ del giudice, come fissato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita’, atteso che uno dei componenti del collegio (Dott.ssa. M.C.), che ha pronunciato tale decisione, aveva fatto parte della medesima Corte territoriale, che aveva emesso la sentenza n. 1637 del 2003, gia’ cassata dalla Corte di Cassazione.

Il motivo e’ fondato, risultando manifesta la dedotta violazione del richiamato art. 383 c.p.c., e cio’ in relazione alla composizione della Corte di Appello di rinvio, di cui un componente aveva fatto parte del collegio, che aveva emesso la richiamata sentenza del 2003.

Ne’ ad escludere la nullita’ dell’impugnata sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. rileva la circostanza del difetto di tempestiva proposizione di istanza di ricusazione del giudice. Sul punto si richiama sentenza n. 5087 del 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte, che, nel comporre contrasto insorto, ha affermato che nell’ipotesi di giudizio di rinvio- svoltosi davanti a giudice collegiale, del quale uno dei componenti partecipi alla pronuncia del provvedimento cassato, sussiste violazione del principio di alterita’ e quindi nullita’ attinente alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione ex art. 52 c.p.c..

2. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto la sentenza impugnata n. 1443/2009 della Corte di Appello di Napoli va cassata con rinvio per il riesame del merito della causa alla Corte di Appello di Salerno.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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