Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9354 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.12/04/2017),  n. 9354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1837-2014 proposto da:

S.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURO GIULIO DARIO BILOTTA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.T., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 378/2013 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 20/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 S.G. convenne dinanzi al Tribunale di Sassari T.T. e C.M., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di infiltrazioni di acqua provenienti da una mansarda soprastante il proprio appartamento, di proprietà dei convenuti.

Questi ultimi si costituirono, ed eccepirono che le infiltrazioni causa del danno si erano verificate prima che essi divenissero proprietari dell’immobile.

2. Il Tribunale di Sassari con sentenza non definitiva affermò la responsabilità dei convenuti, rimettendo la causa in istruttoria per la determinazione del quantum.

3. La sentenza non definitiva venne appellata da T.T. e C.M. in via principale; da S.G. in via incidentale.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 20.9.2013 n. 378, accolse il gravame principale, ritenendo che:

-) T.T. e C.M. non potessero essere chiamati a rispondere dei danni causati da infiltrazioni avvenute prima che acquistassero l’immobile;

-) non vi era prova che, dopo l’acquisto, si fossero verificate ulteriori infiltrazioni.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.G., con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo.

1.1. Col primo motivo si lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura formulata dal ricorrente può così riassumersi:

(a) il Tribunale aveva accolto la sua domanda dopo avere accertato che le infiltrazioni dannose, provenienti dalla mansarda di proprietà T.- C., si erano verificate sia prima che dopo l’acquisto della mansarda stessa da parte dei convenuti;

(b) il Tribunale aveva dunque implicitamente ritenuto che la domanda attorea fosse stata formulata per ottenere il risarcimento dei danni causati anche dalle infiltrazioni successive alla data di acquisto;

(c) tale statuizione non era stata impugnata da alcuno;

(d) ergo, sulla circostanza che S.G. avesse domandato il risarcimento di tutti i danni patiti, che fossero avvenuti prima o che fossero avvenuti dopo l’acquisto della mansarda da parte dei sigg.ri T.- C., si era formato il giudicato.

Conclude il ricorrente sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto fondare la propria decisione sul presupposto che S.G. avesse chiesto la condanna di T.T. e C.M. al risarcimento dei soli danni causati dalle infiltrazioni avvenute prima dell’acquisto, da parte loro, della mansarda.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato, per tre ragioni.

La prima ragione è che S.G., nella propria memoria depositata nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, ha affermato chiaramente che:

(a) il suo appartamento era stato danneggiato da due serie di infiltrazioni (pag. 2);

(b) le prime erano state causate non dai convenuti, ma dal precedente possessore della mansarda (ibidem);

(c) le seconde non provenivano dalla mansarda, ma dalle facciate condominiali (pag. 3).

Fu dunque l’attore ad allegare in punto di fatto che dopo l’acquisto della mansarda non si verificarono altre infiltrazioni provenienti da essa.

1.3. La seconda ragione è che la Corte d’appello non ha mai affermato quel che l’odierno ricorrente sembra sostenere.

La sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta da S.G., ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni verificatisi dopo l’acquisto dalla mansarda da parte dei coniugi T.- C., sul presupposto che non fosse stata provata, e non sul presupposto che non fosse stata formulata una tale domanda.

Il passaggio di cui a pag. 6 della sentenza d’appello, in cui si afferma che “in nessuna parte dell’atto introduttivo (…) si dà atto del prodursi di infiltrazioni” successivamente all’acquisto della mansarda da parte dei coniugi T.- C., è chiaramente rafforzativo delle affermazioni che precedono, nelle quali si argomenta sulla mancanza di prova certa del fatto che si fossero verificate infiltrazioni provenienti dalla mansarda, dopo che questa fu acquistata da T.T. e C.M..

1.4. La terza ragione è che, anche a volere interpretare la sentenza d’appello come pretenderebbe il ricorrente, la censura da questi prospettata non ne comporterebbe la nullità, perchè l’affermato difetto di prova della pretesa attorea costituirebbe pur sempre una autonoma ratio decidendi, idonea di per sè a sorreggere la decisione.

2. Il secondo motivo.

2.1. Anche col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha erroneamente interpretato la domanda attorea, per le ragioni già esposte nel primo motivo di ricorso; e per di più l’ha fatto senza previamente sottoporre alle parti la questione dell’interpretazione della suddetta domanda, violando il precetto di cui all’art. 101 c.p.c..

2.2. Il motivo è manifestamente infondato: sia perchè, per quanto già detto al p. 1.2, la Corte d’appello non è affatto incorsa in alcun errore di qualificazione della domanda, nè in alcun vizio di extrapetizione; sia perchè, in ogni caso, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015).

3. Il terzo motivo.

3.1. Col terzo motivo si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (è denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c.); sia da “insufficiente motivazione sulla interpretazione della domanda giudiziale”.

Nella illustrazione del motivo, si torna a sostenere che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’attore avesse domandato ai convenuti il risarcimento dei soli danni causati dalle infiltrazioni avvenute prima dell’acquisto, da parte loro, dell’immobile.

In realtà l’attore aveva domandato il risarcimento sia dei danni avvenuti prima, sia di quelli avvenuti dopo.

3.2. Anche questo è infondato, per le ragioni già indicate supra, al p. 1.2..

4. Il quarto motivo.

4.1. Col quarto motivo si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2051 c.c..

La Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2051 c.c., perchè dalle prove raccolte emergeva la dimostrazione che le infiltrazioni causative dei danni da lui lamentati si erano verificate anche dopo l’acquisto dell’immobile da parte dei coniugi T.- C..

4.2. Il motivo è inammissibile.

Stabilire se delle infiltrazioni d’acqua si siano verificate, quando si siano verificate, e per quale causa si siano verificate, non è una valutazione in diritto, ma è un accertamento di fatto.

Il ricorrente pertanto, sotto le vesti della denuncia del vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella sostanza censura un tipico apprezzamento di merito, non sindacabile in questa sede.

5. Il quinto motivo.

5.1. Col quinto motivo il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul suo appello incidentale, col quale chiedeva la riforma della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno causato dalle infiltrazioni avvenute dopo l’acquisto della mansarda.

5.1. Il motivo è manifestamente infondato.

A prescindere dal rilievo che era stato lo stesso attore a dedurre che le infiltrazioni avvenute dopo l’acquisto della mansarda provenivano dalle facciate condominiali (così la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, depositata in primo grado), resta il fatto che l’esame dell’appello incidentale era rimasto ovviamente assorbito dalla statuizione con cui la Corte d’appello aveva escluso che le infiltrazioni in corso fossero da ascrivere ai convenuti.

6. Le spese.

6.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto gli intimati non si sono costituiti.

6.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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