Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9354 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29542-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO N. 212, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRASCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENO LATASSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 726/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. G.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia avverso l’intimazione di pagamento, notificato in data 10/12/2015, riferito a plurime cartelle di pagamento per tributi vari (Irpef, Iva e diritti camerali) non pagati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo i crediti fiscali prescritti ad eccezione di sei cartelle.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente di Riscossione e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Calabria, dopo aver dichiarato inammissibile la costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossioni estromettendola dal processo, accoglieva l’appello dell’Ente impositore ritenendo che i tributi erariali non erano prescritti dovendosi applicare la prescrizione decennale e non quella breve quinquennale riconosciuta dal giudice di primo grado.

5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni si sono costituite depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione il contribuente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per non aver applicato la CTR il regime di prescrizione quinquennale ai crediti erariali riportati nelle cartelle esattoriali così come ritenuto dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

1.1 Vanno preliminarmente rigettate le eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

1.2 Il testo del ricorso contiene, sia pur in modo estremamente sintetico, l’esposizione dei fatti di causa, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali sulle quali si fonda la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in giudizio, e sulle quali si chiede alla Corte di Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito.

2. Il motivo è infondato, con riferimento ai tributi erariali, in quanto frutto di una malintesa interpretazione dei principi nomofilattici enunciati dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso.

2.1 La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, alla quale si sono adeguate molte altre pronunce successive, ha affermato che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010). E’ di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

2.2 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l’allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest’ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

2.3 Per quanto concerne le imposte dirette, Irpef Iva e tributi camerali, le stesse, come insegna questa Corte (cfr. Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4) per “tutto ciò che periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

2.4 L’obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell’anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.

2.5 Deve invece applicarsi il termine di prescrizione breve quinquennale con riferimento alle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”e agli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4).

Il ricorso va quindi accolto, nei limiti sopra indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale

Tributaria della Regione della Calabria, in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso nei limiti di quanto precisato in motivazione, cassa l’impugnata sentenza, e rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Regione della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA