Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9353 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GAETA MICHELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE/(OMISSIS) SALERNO, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/01/2007 r.g.n. 410/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato GAETA MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22.11.2006/15.1.2007 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 90/2005 che aveva rigettato la domanda proposta da L. A., direttore amministrativo della ASL Salerno (OMISSIS), per far accertare l’illegittimita’ del recesso dalla stessa intimatogli con comunicazione del 30.9.2002.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, sebbene in quest’ultima, l’Azienda dichiarasse di “recedere dal contratto stipulato il 13.3.2002…”, in realta’ non era configurabile un vero e proprio atto di recesso, quanto la volonta’ di esonerare l’interessato dal prestare servizio, quale direttore amministrativo, nel periodo di preavviso, per come dimostrava il riconoscimento sino al 31 gennaio 2003 delle relative competenze economiche, che diversamente sarebbero state erogate sine titulo. Sicche’ doveva ritenersi che anche il rapporto di lavoro si fosse protratto sino al febbraio 2003, in linea con quanto previsto dallo stesso ricorrente nella lettera di dimissioni del 26 giugno 2002, ove si fissava analoga decorrenza. Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.A. con otto motivi. Resiste con controricorso L’ASL Salerno (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente, prospettando violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. osserva come la corte territoriale avesse erroneamente qualificato la comunicazione del 26 giugno 2002, non considerando il tenore letterale del tutto chiaro del provvedimento adottato, il rilievo che veniva ad assumere la nomina di altro dirigente contestualmente alla cessazione del rapporto gia’ instaurato col L., ed infine, le difese stesse svolte dall’Azienda, che, lungi dall’escludere di aver voluto recedere dal contratto, aveva sostenuto che il recesso era stato accettato con effetti risolutivi consensuali, merce’ la richiesta di collocamento a riposo e la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 nonche’ all’art. 2222 c.c., il ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva erroneamente supposto la permanenza del rapporto contrattuale con il riconoscimento delle relative competenze economiche, sebbene queste ultime, in difetto di attivita’ lavorativa, dovessero ritenersi prive di causa.

Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione di legge, rileva che i giudici di appello, assumendo che solo la corresponsione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso contemporaneamente all’esonero delle funzioni di direttore amministrativo consentiva di configurare un recesso con effetto immediato, avevano, in realta’, assimilato il contratto d’opera intellettuale del direttore amministrativo al rapporto di lavoro subordinato.

Con il quarto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1362 c.c., la sentenza impugnata viene censurata per aver escluso che, in caso di recesso del lavoratore, il rapporto non viene meno, ne’ il datore di lavoro puo’ farlo cessare prima della scadenza del periodo di preavviso, mediante l’esonero del lavoratore medesimo dall’esecuzione della prestazione dovuta e neppure mediante l’offerta del relativo equivalente economico.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non aver considerato la corte di merito che, ove pure la vicenda controversa fosse riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, l’indennita’ sostitutiva del preavviso risulterebbe, comunque, corrispondente all’ammontare delle retribuzioni cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel relativo periodo e, quindi, eguali alle competenze economiche riconosciute dall’Azienda.

Col sesto motivo, lamentando violazione degli artt. 1206 e 1207 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 osserva che la corte di merito aveva mancato di considerare che l’esonero dalle funzioni di direttore amministrativo in pendenza del termine di preavviso delle dimissioni, determinava, comunque, la mora del creditore della prestazione , obbligandolo al risarcimento dei danni.

Col settimo motivo, denunciando ulteriore violazione dell’art. 1362 c.c. e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 nonche’ vizio di motivazione, rileva che dall’interpretazione cui era pervenuta la corte territoriale conseguiva la configurabilita’ della contestuale presenza, all’interno dell’azienda, di due direttori amministrativi, con palese violazione del canone di buon andamento e di efficienza fissato dall’art. 97 Cost..

Con l’ultimo mezzo, infine, si duole il ricorrente che si era ritenuta inidonea a ledere la sua dignita’ professionale l’asserita inadeguatezza “sotto il profilo etico, prima che giuridico” a concorrere alle scelte operative e finanziarie “che avrebbero impegnato anche gli esercizi finanziari posteriori” alle dimissioni, secondo come palesato dal direttore generale dell’Azienda.

2. Il primo motivo (che risulta conforme allo schema dell’art. 366 bis c.p.c. per consentire il relativo quesito di individuare l’errore addebitato alla decisione impugnata e la diversa soluzione che si prospetta come conforme al diritto) e’ fondato.

Giova, al riguardo, premettere come, in punto di interpretazione dei negozi unilaterali, quale, nella specie, il recesso operato dal direttore generale dell’Azienda il 30.9.2002, vanno applicate le norme sulla interpretazione dei contratti, nei limiti della compatibilita’ dei criteri stabiliti dall’art. 1362 c.c. e segg. con la particolare natura e struttura di tale categoria di negozi. Ne consegue che nei negozi unilaterali non puo’ aversi riguardo alla comune intenzione delle parti – che non esiste- ma si deve indagare solo l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (cfr. ad es., Cass. n. 1387/2009; Cass. n. 4251/2004). Piu’ in particolare, si e’ precisato che, nell’interpretazione dei negozi unilaterali tra vivi, non essendo utilizzabile il criterio della comune volonta’ delle parti ne’ quello del loro comportamento complessivo, i criteri ermeneutici principali sono quelli del senso letterale delle parole e dell’interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre (cfr. Cass. n. 2399/2009), fermo restando il rilevo che puo’ assumere il comportamento successivo dell’autore della dichiarazione. Tali criteri appaiono disattesi dalla sentenza impugnata.

Ha ritenuto la corte territoriale, nell’interpretare la deliberazione del 30.9.2002 e la comunicazione in pari data (con la quale l’Azienda testualmente dichiarava di “recedere dal contratto stipulato il 13.3.2002 con il dr. L.A. a seguito della sua nomina di Direttore Amministrativo Aziendale della ASL SAI….e per conseguenza esonerarlo dal relativo incarico e funzioni con decorrenza 7 ottobre 2002. Riconoscere al Dr. L.A. sino al 31 gennaio 2003 tutte le competenze economiche previste dal contratto da cui si recede. Conferire con decorrenza 7 ottobre 2002 le funzioni ed il ruolo di Direttore Amministrativo Aziendale al Dr. S.R., gia’ nominato Direttore Amministrativo della ASL SAI con decorrenza dal 1 febbraio 2002 con l’atto deliberativo DG n. 1085 del 27.6.2002, attribuendogli da tale epoca, previa stipula del previsto contratto, le relative competenze economiche…”), che, in realta’, tale dichiarazione, “ancorche’ venisse impropriamente adoperato….il termine “recesso” “, non costituiva un “recesso in senso proprio”.

Ha soggiunto la corte che con tale provvedimento “si volle semplicemente esonerare l’interessato dal prestare servizio quale direttore amministrativo” e che, dunque, “in base al provvedimento del 30 settembre 2002, anche il contratto di lavoro a tempo determinato (al pari del sottostante rapporto di dipendenza, in relazione al quale il L. risultava collocato in aspettativa) sul piano giuridico ed economico resta(va) ancora in vita fino al febbraio 2003…”.

Non si puo’ , tuttavia, non considerare come non risulti, innanzi tutto, affatto chiarito, sulla base del senso letterale delle parole utilizzate, e del riferimento che le stesse esprimono ad un atto negoziale, quale il recesso, avente una ben precisa tipicita’ normativa e sociale, che si impernia sullo scioglimento per atto unilaterale da una situazione negoziale vincolante per le parti stipulanti, per quale ragione il riferimento a tale fattispecie dovesse, nel caso, ritenersi “improprio”, o determinasse, a fronte della univoca volonta’ manifestata dall’Azienda di “recedere” ante tempus dal contratto di prestazione d’opera, una diversa, e non meglio precisata, configurazione giuridica.

E cio’ senza neppure indagare se tale qualificazione dell’atto negoziale trovasse riferimento e riscontro nel contratto di prestazione d’opera intellettuale intervenuto fra le parti (in conformita’ alle prescrizioni del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis), che, al contrario, a tale fattispecie (cosi’ come a quella parallela delle dimissioni del dirigente) fa riferimento, precisandone contenuti e limiti. Ma, in realta’, l’interpretazione offerta dalla decisione impugnata, non solo non appare adeguata alla luce del senso letterale delle parole utilizzate, ma anche con riferimento all’interpretazione complessiva della dichiarazione negoziale, nella quale, per come si e’ gia’ evidenziato, veniva precisato che, con pari decorrenza, era immesso nel ruolo e nelle funzioni di direttore amministrativo altro dipendente; situazione che imponeva di giustificare l’affermazione, che con la stessa appare incompatibile, che, nonostante il provvedimento di recesso, continuava a sopravvivere, sia sul piano giuridico, che funzionale, l’incarico del precedente dirigente.

Cosi’ come doveva essere valutato, quale comportamento sintomatico dell’intento perseguito dall’Azienda con la dichiarazione di recesso, che la stessa, in sede di collocamento del dipendente in quiescenza, aveva considerato cessato l’incarico di direttore amministrativo sin dall’ottobre del 2002, con contestuale rientro del L., in pari data, dal periodo di aspettativa.

Il fatto e’, in definitiva, che la corte di merito ha interpretato la dichiarazione negoziale di recesso alla luce delle dimissioni in precedenza presentate dal dipendente , e, quindi, instaurando un collegamento che non risulta dal testo (e non appare qualificativo) della dichiarazione unilaterale adottata dall’Azienda, ed ha dato determinante rilievo al mantenimento delle “competenze economiche”, sebbene tale elemento costituisse un posterius dell’operazione ermeneutica, e, quindi, fosse valutabile solo per effetto della preliminare corretta qualificazione della dichiarazione negoziale.

Che imponeva, per come va ribadito, una ponderata valutazione di tutti elementi significativi ai fini della comprensione della volonta’ negoziale, in relazione ai criteri ermeneutici legali nel caso rilevanti.

Il primo motivo va, pertanto, accolto, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.

3. La sentenza va per l’effetto cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado, il quale la decidera’ sulla base dei rilievi svolti, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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