Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9353 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18818/2009 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POLLIO 30,

presso lo studio dell’avvocato RISPOLI Gregorio, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato

LORIZIO Maria Athena, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PERUZZI SERGIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3339/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE del

19/09/08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Firenze il 19.9.2008 e depositata in data 22.9.2008 in materia di opposizione all’esecuzione.

La questione posta dal ricorso è la seguente: Se una sentenza in materia di opposizione all’esecuzione emessa dal giudice di pace in materia esecutiva e depositata dopo il 1 marzo 2006 sia appellabile o ricorribile per cassazione.

Al quesito la Corte di cassazione ritiene di dare risposta come segue: la sentenza impugnata con l’appello ha come oggetto una opposizione all’esecuzione ed è stata depositata in data 5.12.2006, successivamente quindi al 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52).

Ad essa è, pertanto, applicabile l’art. 616 c.p.c., nel nuovo testo introdotto dall’art. 14 della richiamata legge, in base al quale il precedente regime dell’appellabilità risulta sostituito da quello della non impugnabilità della sentenza, sicchè avverso la medesima è proponibile ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (arg. da Cass., 20.9.2006, n. 20414; Cass. 5.3.2009 n. 5342).

Nessuna rilevanza riveste la circostanza che trattasi di sentenza emessa dal giudice di pace, posto che l’art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1), nella parte in cui stabilisce l’inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all’esecuzione (tanto se introdotti prima dell’inizio dell’esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a precetto, quanto se introdotti dopo), è norma speciale (e, perciò, derogativa) rispetto all’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, che sancisce, invece, in via generale, l’appellabilità limitata delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.

Ne consegue che la sentenza pronunciata dal giudice di pace in tema di opposizione all’esecuzione sfugge alla regola di cui al cit. art. 339 cod. proc. civ., ed è, di conseguenza, sempre inappellabile, anche se pronunciata secondo equità (v. anche Cass. ord. 29.5.2008 n. 14179).

Il mezzo di impugnazione era, pertanto, il ricorso per cassazione e non l’appello proposto.

Erroneamente quindi il giudice di appello si è pronunciato nel merito, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto.

Ne consegue che la sentenza impugnata in questa sede va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva essere proseguito (v. anche Cass. 24.1.2007 n. 1505)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, pur condividendo i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, rileva, in via preliminare ed assorbente, quanto segue.

L’interesse all’impugnazione – che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, di cui all’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (v. anche Cass. 10.11.2008 n. 26921; Cass. 23.5.2008 n. 13373).

Ora, nella specie, la ricorrente, con la proposizione del ricorso per cassazione, chiede la cassazione senza rinvio della sentenza pronunciata in sede di impugnazione – che aveva rigettato l’appello proposto dalla stessa attuale ricorrente -, perchè il giudice di appello non aveva rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto.

Ma l’esito eventualmente favorevole del ricorso per cassazione non apporterebbe alcuna utilità alla ricorrente, posto che l’eventuale dichiarazione di inammissibilità dell’appello comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione a precetto dalla stessa C. proposto.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di interesse.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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