Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9353 del 17/04/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 9353 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: BANDINI GIANFRANCO
SENTENZA
sul ricorso 5646-2011 proposto da:
VALENCIC PAVLI FRANCISKA, nella qualità di erede di
VALENCIC JOZE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI
GINA, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –
2013
979
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
Data pubblicazione: 17/04/2013
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
PULLI CLEMENTINA, DI MEGLIO ALESSANDRO, giusta delega
in atti;
– controri corrente –
di ROMA, depositata il 20/02/2010 r.g.n. 5993/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
19/03/2013
dal
Consigliere
Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
Udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCI
MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
avverso la sentenza n. 6634/2009 della CORTE D’APPELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pavli Franciska Valencic, quale erede di Valencic Joze, evocò in
giudizio l’Inps, lamentando la mancata corresponsione di interessi e
in ritardo al de cuius.
Il Giudice adito, ritenendo il diritto prescritto per il periodo anteriore,
accolse la domanda limitatamente al periodo 31.12.1985 11.7.1989.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24.9.2009 —
20.2.2010, per quanto ancora qui rileva, rigettò il gravame proposto
avverso la suddetta pronuncia, rilevando quanto segue:
–
la prestazione era stata liquidata 111.7.1989, con decorrenza
luglio 1980 e su domanda del 21.6.1985;
–
la ricorrente si era doluta che non fosse stato tenuto conto, ai fini
interruttivi della prescrizione, del pagamento della somma capitale in
data 11.7.1989 e dell’atto di messa in mora del 28.12.1995;
– al mero pagamento dei ratei arretrati non poteva attribuirsi
l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 cc;
–
il primo Giudice aveva correttamente valutato l’invocato atto di
messa in mora, datato 28.12.1995 e pervenuto all’Inps il 30.12
successivo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Pavli Franciska
Valencic ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
L’Inps ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3
rivalutazione monetaria sulla prestazione VOS n. 50431646 erogata
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione di plurime
disposizioni di legge, deducendo che la Corte territoriale non aveva
considerato ai fini interrottivi della prescrizione la domanda
fa inoltre riferimento la ricorrente ad una lettera del 1994
(pretesamente) interruttiva della prescrizione e ad un’attestazione
dell’Inps relativa alla presentazione della domanda amministrativa in
data 1987.
2. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente la sentenza
impugnata non fa alcun cenno alla ricordata domanda
amministrativa del “02/03/1987′; né risultano presi in considerazione
gli altri documenti richiamati dalla ricorrente (lettera del 1994 e
attestazione Inps relativa alla domanda amministrativa del 1987).
La ricorrente, inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, non ha riprodotto il contenuto degli atti
anzidetti; dal che discende l’inammissibilità del motivo e, quindi, del
ricorso che sul medesimo si fonda.
3. Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’applicabilità
ratione temporis dell’art. 152 disp. att. cpc nel testo previgente la
novella di cui al di 30.9.2003, n. 269, convertito in legge 24.11.2003,
n. 326, essendo stati i ricorsi introduttivi di primo grado, poi riuniti,
depositati anteriormente all’entrata in vigore della suddetta novella.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013.
amministrativa del “02/03/1987”, della cui esistenza aveva dato atto;