Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9353 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 04/04/2019), n.9353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10152/2017 proposto da:

R.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO PUCA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L., in qualità di

cessionaria del portafoglio assicurativo della DUOMO UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’ che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

G.P., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

nonchè da:

G.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati FAUSTA COLELLA, BRUNO SPAGNA MUSSO giusta procura speciale

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L. in qualità di

cessionaria del portafoglio assicurativo della DUOMO UNI ONE

ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 35

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’ che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

contro

R.M., UNIPOLSAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10877/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/10/2016 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. G.P. e in conseguente parziale riforma della pronunzia G. di P. Ischia n. 161/12, ha rigettato la domanda nel giudizio di primo grado spiegata dal sig. R.M. in via riconvenzionale nei confronti del predetto G. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS) tra lo “scooter tg. (OMISSIS) condotto dal R.” e la vespa Piaggio tg. (OMISSIS) condotta dal G..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società Cattolica di Assicurazione Cooperativa a r.l. e il G., il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 2052 c.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda laddove avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 2700 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia “ritenuto di decidere la causa prescindendo totalmente dalla prove documentali acquisite al giudizio”.

Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia omesso di decidere sulla propria “richiesta di riforma della sentenza di primo grado”.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda laddove avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2.

I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Nel valutare le emergenze probatorie (e in particolare le C.T.U., la “C.T.P. Ga.”, e la prova testimoniale), il giudice dell’appello è nell’impugnata sentenza pervenuto ad affermare che “contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall’analisi del materiale istruttorio in atti non risultano fornite di adeguata prova nè la domanda attorea nè la domanda riconvenzionale del R. in quanto il tenore delle dichiarazioni dei testi non consenta (rectius, consente) di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria di nessuna delle due parti in causa”.

Orbene, atteso che la riportata motivazione non consente invero di compiutamente intendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del gravame per pervenire alla raggiunta conclusione, risultando meramente apparente e rimanendo al di sotto del c.d. minimo costituzionale (v. Cass., Sez, Un., 7/472014, n. 8053), va osservato come faccia in ogni caso premio il rilievo che dalla ritenuta mancata prova -da parte di entrambe le parti coinvolte nel sinistro de quo- del “fatto costitutivo della pretesa risarcitoria”, tale giudice del tutto immotivatamente non trae invero il corollario della conseguente applicabilità nella specie del principio sussidiario della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, che trova applicazione proprio (e solo) allorquando come nella specie le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass., 12/6/2012, n. 9258; Cass., 5/12/2011, n. 26004; Cass., 19/5/2006, n. 11762; Cass., 9/3/2004, n. 4755).

Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e differente profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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