Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9352 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44,

presso lo studio dell’avvocato FERRI SUSANNA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BENEDETTO ANTONIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) SPEZZINO, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COCCHI

LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 198/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/02/2007 r.g.n. 5/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato SILVANA PEDRONI MENCONI per delega ANTONIO

BENEDETTO;

udito l’Avvocato IOPPOLI FRANCESCO per delega GABRIELE PAFUNDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7/23.2.2007 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza resa dal Tribunale della Spezia il 27.10.2005, condannava l’ASL n. (OMISSIS) “Spezzino” al pagamento in favore di M.M. della somma di Euro 10.785,60 a titolo di incentivo, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 18 quale responsabile per il procedimento relativo al completamento del nuovo ospedale di (OMISSIS).

Osservava in sintesi la corte territoriale che i compensi dovuti al M. erano stati riconosciuti dall’Azienda in conformita’ alle deliberazioni adottate il 13 febbraio 2003 (n. 159) e l’8 luglio 2004 (n. 783), rispettivamente per le opere progettate ed eseguite per il periodo successivo ed anteriore al 23 maggio 1999, in coerenza con i presupposti normativi che, in progressione di tempo, avevano disciplinato la concessione dell’incentivo previsto dalla L. n. 109 del 1994. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M. M. con quattro motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, l’ASL n. (OMISSIS) “Spezzino”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando travisamento dei fatti (art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente lamenta che i giudici di merito avevano erroneamente supposto che il diritto reclamato trovasse fondamento nella deliberazione n. 1220/1996, laddove, invece, tale atto era stato richiamato solo ai fini della determinazione della misura del compenso incentivante, dovuto in forza dell’atto di nomina (con deliberazione n. 832 del 1997) a responsabile del procedimento per la costruzione dell’ospedale di (OMISSIS).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 109 del 1994, artt. 7 e 18), osservando come, ai fini della concessione dell’incentivo, la qualita’ di responsabile del procedimento costituisse fattispecie autonoma rispetto alla circostanza che il progetto o l’atto di pianificazione fossero stati redatti o elaborati all’interno dell’Amministrazione appaltatrice.

Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione di legge (L. n. 109 del 1994, art. 18 e artt. 1366, 1372 e 1375 c.c.), il ricorrente prospetta, con riferimento al periodo anteriore al 22.5.1999, che l’Azienda aveva unilateralmente modificato la misura del compenso prevista con la deliberazione n. 1220 del 1996, sebbene nel regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante approvato con la deliberazione n. 159 del 13.2.2003 l’Azienda avesse assunto l’impegno di regolamentare le spettanze relative alle opere progettate ed eseguite prima del 23.5.1999 tramite il metodo della concertazione collettiva.

Con il quarto motivo, infine, prospetta travisamento dei fatti per contrasto fra le somme riconosciute come dovute nella motivazione della decisione impugnata e quelle, minori, oggetto di condanna.

2. I primi tre motivi, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Giova, al riguardo, preliminarmente chiarire il quadro normativo nel caso rilevante, avendo il testo base della L. n. 109 del 1994, art. 18, (“Legge quadro in materia di’ lavori pubblici”) formato oggetto di’ svariati interventi di modifica, che interferiscono con l’esame della questione controversa.

Prevedeva l’originario testo della norma (art. 18, comma 1) che “In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n 29 e successive modifiche, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, puo’ essere individuata una quota non superiore all’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale tecnico dell’ufficio tecnico dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto personalmente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro…”. Tale norma e’ stata, fra l’altro, successivamente modificata dalla L. n. 127 del 1997, art. 6, comma 13 (“Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”) nei seguenti termini: “1. L’1 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto personalmente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori. Ibis. 11 fondo di cui al comma 1 e’ ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione…”.

La L. n. 144 del 1999, art. 13, comma 4 (“Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”) ha, quindi, ulteriormente sostituito la disposizione come segue: “1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 7, e’ ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita’ e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche’ tra i loro collaboratori…”.

Emerge dal complesso di tali disposizioni, finalizzate a favorire, ai fini della pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche, l’apporto delle competenze interne all’amministrazione, con conseguente risparmio del costo degli interventi e valorizzazione delle professionalita’ proprie degli uffici, che il legislatore, che aveva originariamente preso in considerazione solo la posizione del personale dell’ufficio tecnico, che avesse redatto direttamente il progetto esecutivo e previsto come meramente facoltativa la costituzione del fondo, ha, quindi, esteso l’attribuzione del compenso incentivante ad altre figure professionali, ivi compreso il responsabile del procedimento, prevedendone l’obbligatorieta’; che ha tenuto, in ogni caso, ferma la devoluzione ad apposito regolamento, delle modalita’ e dei criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante; che ha variamente considerato l’intervento, allo stesso fine, della concertazione collettiva.

3. Cio’ premesso, ritiene la Corte che, per come correttamente rilevato dai giudici di appello, l’Azienda ha determinato i compensi spettanti al ricorrente sulla base di atti deliberativi del tutto conformi ai presupposti normativi che nel tempo ne hanno regolato l’intervento.

In particolare, merita di essere confermata l’irrilevanza che, in proposito, e’ stata attribuita alla deliberazione del direttore generale dell’Azienda n. 1220 del 29.10.1996, in quanto estranea allo schema di procedimento (regolamentare) previsto dalla legge, e, peraltro, irriferibile alla posizione del responsabile del procedimento (in quanto non contemplata nell’originario testo della L. n. 109 del 1994, art. 18), cosi’ come l’ininfluenza che, ai fini della esatta determinazione del credito, manifesta la riserva di “ulteriore concertazione” contenuta nel regolamento approvato con la deliberazione n. 159 del 13.2.2003, tenuto conto che, per le opere progettate o eseguite anteriormente al 23.5.1999, e, quindi, non coperte dal suddetto regolamento, la disposizione dell’art. 18, nel testo temporalmente vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 127 del 1997 (c.d. Legge Bassanini), consentiva alle amministrazioni di adottare il compenso incentivante con atto unilaterale, a prescindere, cioe’, da alcuna concertazione sindacale.

Con la conseguenza che nessuna incompatibilita’ e’ ravvisabile rispetto ai principi di contrattualizzazione e di riconduzione del pubblico impiego al diritto comune del lavoro, che risultano operanti solo nei limiti stabiliti dalla legge, al fine di assicurare la peculiare posizione dei pubblici dipendenti, in conformita’ agli obiettivi di buon andamento ed imparzialita’ che, in ogni caso, devono caratterizzare l’azione del datore di lavoro pubblico.

Ne’ contrari criteri interpretativi sono desumibili da precedenti arresti di questa Suprema Corte, ed, in specie, dalla qualificazione del compenso incentivante quale diritto soggettivo del dipendente, insuscettibile di essere vanificato dal comportamento di inerzia manifestato dall’amministrazione rispetto all’adozione del prescritto regolamento (cfr. Cass. n. 13384/2004), non facendosi questione, nel caso in esame, del ritardo con cui l’Azienda ha assunto gli atti deliberativi strumentali alla costituzione del fondo (tant’e’ che alla deliberazione n. 783 del 2004 ha fatto riferimento gia’ il giudice di primo grado: v. sentenza impugnata), quanto dell’esatta individuazione delle fonti idonee, alla luce della normativa temporalmente vigente, a regolare la fattispecie. Fonti che, come si deve ribadire, non possono che essere individuate nelle deliberazioni adottate dall’Azienda, nell’esercizio e nei limiti del potere regolamentare ad essa attribuito dalla legge.

4. Inammissibile e’, invece, il quarto motivo, con il quale si prospetta travisamento dei fatti e vizio di motivazione.

Il motivo, infatti, che, peraltro, non contiene alcuna esplicita indicazione in ordine alle norme di legge che si assumono violate, non si conclude con la formulazione di un espresso quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Ed, invero, affinche’ si possano positivamente riscontrare i requisiti prescritti dalla fattispecie normativa, e’ necessario, per come ha reiteratamente precisato questa Suprema Corte (v. ad es. SU n. 3519/2008), che il quesito sia esplicito e collocato in una parte del ricorso a cio’ specificatamente deputata, e, quindi, che lo stesso si risolva in un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, rappresentando una sintesi logico giuridica della questione che ha determinato l’instaurazione del giudizio, con l’individuazione, immediatamente percepibile da parte del giudice di legittimita’, dell’errore di diritto che si assume compiuto e della diversa regola che si sarebbe dovuta applicare, cosi’ come del punto controverso rispetto al quale si assume una omessa ed inadeguata ricostruzione del materiale processuale, realizzandosi, attraverso la risposta al quesito, quel collegamento fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione di un principio giuridico generale, in assenza del quale l’investitura stessa del giudice di legittimita’ deve ritenersi inadeguata.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 32,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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