Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9352 del 21/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 21/05/2020), n.9352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34062-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GARDENIA 88 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2479/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Gardenia 88 s.r.l. contro l’avviso di accertamento emesso ai sensi della L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335. Rilevava la CTR che l’appello era inammissibile in quanto notificato l’ultimo giorno utile presso il difensore domiciliatario, risultato irreperibile per avere trasferito (senza comunicare la variazione di indirizzo) il proprio studio professionale.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 17, nonchè dell’art. 291 c.p.c., per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello, mentre avrebbe dovuto, vertendosi in tema di nullità e non di inesistenza, disporre la rinnovazione della notifica dell’appello.

Il ricorso è infondato.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ai sensi del cit. D.Lgs., ex art. 12, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass. n. 28712 del 2017; Cass. n. 13238 del 2016; Cass. n. 13366 del 2013).

Nel caso di specie, la notifica dell’appello, dunque, avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo studio del difensore, anche in assenza della notifica della variazione.

Nè poteva trovare applicazione nella specie, come sostenuto dalla difesa erariale, l’art. 291 c.p.c., trattandosi non di notifica nulla, ma di omessa notifica.

Va, al riguardo, ricordato che la notificazione dell’appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto (Cass. n. 26189 del 2016). Ed inoltre, qualora la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l’ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall’istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l’impugnazione; detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, nè soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicchè decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell’istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso (Cass. n. 14083 del 2017).

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2020

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