Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9352 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20220/2014 proposto da:

N.N.G., in proprio e nella sua qualità di erede

legittimo della signora P.R.T., N.G.,

N.V., N.E., N.A.M., nella loro qualità di eredi

legittimi della signora P.R.T., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA S TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO CANTELLI, che li rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato T.M., difensore di sè medesimo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VEZIO

PAGLIARINI giusta procura speciale in cale al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G., G.P.,

G.I., G.L., TO.GI., CONDOMINIO VIA

(OMISSIS), EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), BANCA MONTE DEI PASCHI DI

SIENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 622/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato UMBERTO CANTELLI;

udito l’Avvocato MASSIMO PANZARANI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Con sentenza del 29 gennaio 2014 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da N.N.G., N.G., N.V., N.E., N.A.M., nella loro qualità di eredi legittimi di P.R.T., avverso la sentenza del 30 novembre 2011, con cui il Tribunale di Roma aveva provveduto su un’opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 946 del 2004.

2. L’opposizione all’esecuzione era stata introdotta dai qui ricorrenti davanti al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione contro G.G., G.P., G.I., G.L. e TO.GI., creditori procedenti, e contro il Condominio di via (OMISSIS), la s.p.a. Equitalia Gerit (succeduta nella posizione del Monte dei Paschi di Siena come concessionaria del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Roma) e T.M., tutti creditori intervenuti nella detta procedura esecutiva.

3. L’appello dei ricorrenti veniva proposto contro Equitalia Sud s.p.a., subentrata ad Equitalia Gerit s.p.a. per incorporazione, e contro T.M., che si costituivano, e contro i G. ed il To., il suddetto Condominio e il Monte dei Paschi nell’indicata qualità, i quali invece rimanevano contumaci.

4. Avverso la sentenza del 29 gennaio 2014 – che ha dichiarato inammissibile l’appello nel presupposto che riguardo al giudizio operasse l’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, in ragione della introduzione della fase a cognizione piena dell’opposizione all’esecuzione con citazione notificata il 19 settembre 2009 e dell’irrilevanza dell’introduzione della pregressa fase sommaria con ricorso depositato il 19 novembre 2008 – i N. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

5. Ha resistito con controricorso il solo T., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

6. La trattazione del ricorso veniva fissata per l’udienza dell’11 maggio 2016 e parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio, con ordinanza resa in udienza, rilevato che la notificazione del ricorso nei confronti dei creditori procedenti G.G., G.P., G.I., G.L. e TO.GI., creditori procedenti, nonchè quella nei confronti del il Condominio di via (OMISSIS), risultava effettuata in modo irrituale, cioè presso il difensore domiciliatario dei medesimi nel giudizio di primo grado, anzichè personalmente nei confronti di ciascuno, come avrebbe dovuto farsi in ragione della loro contumacia nel giudizio di appello, ordinava il rinnovo della notificazione del ricorso e rinviava la trattazione a nuovo ruolo.

7. Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata.

2. In via preliminare, a giustificazione dell’ordine di rinnovazione della notificazione, si rileva che, poichè l’opposizione all’esecuzione era stata proposta con contestazioni rivolte innanzi tutto verso i creditori procedenti e dirette a sostenere che il titolo esecutivo in forza del quale era insorta l’esecuzione era venuto meno e poichè tale circostanza era stata fatta valere anche contro gli intervenuti (in aggiunta a contestazioni specificamente rivolte contro la loro pretesa esecutiva), non si verte in tema di cumulo di opposizioni all’esecuzione distinte soggettivamente. Per tale ragione è stato necessario ordinare il rinnovo della notificazione nei confronti dei creditori procedenti, in quanto si configurava una situazione di inscindibilità della causa.

3. Con l’unico motivo di ricorso si è dedotta “violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 58, artt. 327, 615 e 616 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentandosi che erroneamente la corte capitolina abbia dichiarato tardiva la proposizione dell’appello sulla base dell’art. 327 c.p.c., comma 1, novellato dalla L. n. 69 del 2009, at. 46, assumendone l’applicabilità perchè il giudizio si sarebbe dovuto ritenere iniziato in primo grado con la citazione introduttiva della cognizione nel merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c., notificata il 19 settembre 2009 e, dunque, allorquando la nuova norma era entrata in vigore, anzichè con il deposito del ricorso introduttivo della fase sommaria, che era avvenuto il 19 novembre 2008.

3.1. Il motivo è fondato.

Il Collegio rileva che intende dare continuità al principio di diritto affermato da Cass. n. 9246 del 2015, in consapevole contrasto con Cass. n. 22838 del 2013 e con argomenti che qui si condividono, sebbene a proposito dell’individuazione del momento di instaurazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi agli effetti dell’applicazione delle modifiche apportata dalla L. n. 69 del 2009, all’art. 327 c.p.c., quanto al c.d. termine lungo per l’esercizio del diritto di impugnazione, nel senso che: “L’opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione”.

Tale principio, essendo anche il giudizio di opposizione all’esecuzione già iniziata,di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, a carattere bifasico, trova applicazione anche per esso.

Ai fini che qui interessano, la conseguenza che il giudizio di opposizione all’esecuzione già iniziata ex art. 615 c.p.c., deve considerarsi instaurato fin dalla proposizione del ricorso introduttivo della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, comporta che ai giudizi introdotti con tale ricorso prima del 4 luglio 2009, in applicazione dell’art. 58 citato, comma 1, non poteva trovare applicazione l’art. 327 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, ma trovava applicazione il vecchio testo della norma.

Ne deriva che, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata il 30 novembre 2011, l’appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo, in quanto – come dice la sentenza impugnata – “passato per la notifica” il 25 novembre 2012, cioè quando ancora non era decorso il termine c.d. lungo annuale, vigente in forza del testo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, anteriore alla novella della L. n. 69 del 2009.

3.2. Nella memoria parte resistente ha dedotto che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato esecutivo il piano di riparto in data 10 novembre 2014 e che successivamente si sarebbe estinta la procedura esecutiva, con la conseguenza che sarebbe venuto meno l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti.

L’assunto, oltre a non essere stato documentato nei fatti dedotti, è incomprensibile, atteso che equivarrebbe, in ogni caso in cui, a seguito di un’opposizione in materia esecutiva, l’esecuzione venga sospesa e, quindi, si concluda nelle more del relativo giudizio, a consumare il diritto di contestarla. Il principio giuridico che dovrebbe giustificare simile conseguenza è inesistente.

4. Il ricorso è accolto e la sentenza è cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, che esaminerà l’appello considerandolo tempestivo sulla base del seguente principio di diritto:

“L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che il giudice investito dell’appello contro la relativa sentenza di primo grado nel regime dell’impugnazione reintrodotto dalla L. n. 69 del 2009, con la modifica dell’art. 616 c.p.c., nel senso dell’appellabilità della sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione, erroneamente dichiara inammissibile l’appello, reputando operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla L. n. 52 del 2006, con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.”.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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