Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9352 del 08/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9352 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 21394-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

tempore, elettivamente domiciliato

del Direttore pro
in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
VIP COLOR DI PICCOLO FIORENZO E C. SNC in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA FABBRI 29, presso lo

studio dell’avvocato

MARA ARGENTA VURCHIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 08/05/2015

FRANCESCANTONIO BORELLO giusta delega a margine;
– controricorrente avverso la sentenza n. 26/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 01/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR Piemonte ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della CTP di Torino
che, in accoglimento del ricorso della società contribuente “Vip Color snc di Piccolo Fiorenzo e C”, aveva
annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRAP per l’anno 2001 fondato sul recupero a tassazione di
maggiori ricavi; in particolare la CTR ha ritenuto illegittimo l’accertamento perché effettuato sulla scorta
dell’applicazione di medie aritmetiche di ricarico che non potevano considerarsi sufficiente espressione della
merce complessivamente commerciata ed ha evidenziato che l’attività commerciale era in gran parte quella “al

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un solo motivo; ha
resistito la società.
Con ordinanza ex art. 380 bis, ultimo comma, cpc del 5-7-2011 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, assistito da idoneo quesito, denunziante “nullità della sentenza ex art. 360
n. 4 cpc per disapplicazione degli artt. 101 e 102 cpc nonché degli artt. 111, comma 2, Costituzione e 14 d.lgs
546/92, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs 546/92 e con l’art. 40, comma 2, dpr 600/73”,
l’Agenzia si duole dell’incompletezza del contradditorio, da instaurarsi necessariamente sia rispetto alla società
sia rispetto ai soci, essendo gli accertamenti che riguardano l’una e gli altri intimamente collegati tra loro per
effetto della disciplina prevista dall’art. 5 dpr 917/86.
Siffatto motivo è fondato.
Va, invero, rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello
stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92
(salva la possibilità di riunione ai s’ensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche
di ufficio”.

minuto”, sicchè lo studio di settore applicato non poteva ritenersi adatto.

Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, ove il giudizio, nel quale non vi è possibilità di riunione e
non sono state fatte valere questioni personali,si è svolto sin dall’inizio senza la partecipazione dei soci; tanto
anche se l’accertamento in questione ha ad oggetto maggiori IVA ed IRAP.
A tale ultimo riguardo va invero evidenziato che, come già precisato da questa Corte, “l’IRAP è imposta
assimilabile all’ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è
proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n.
446 del 1997” (Cass. 10145/2012); ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi
accertamento dell’IRAP dovuta dalla società
In ordine, poi, al profilo relativo all’IVA, va innanzitutto ribadito che, come già affermato da questa Corte, è vero
che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato non
determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l’assenza – in
mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – di un accertamento unitario e di una conseguente
automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa
comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci; ciò posto, va tuttavia precisato che,
ove (come nel caso di specie) l’Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette ed
IRAP a carico di una società di pérsone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato
concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso
specifici, non si sottrae al vincolo necessario di “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle due situazioni
(conf. Cass. 20094/2015; Cass. 12236/2010).
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per
nuovo esame a contradditorio integro alla CTP di Torino; in considerazione dell’intervento e del consolidamento
dei su esposti principi in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per
compensare interamente tra le parti le spese relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso; dichiara la nullità dell’intero giudizio,cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
esame alla CTP di Torino; dichiara compensate interamente tra le parti le spese relative all’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 26-3-2015.

ORPOSITATO IN CANCELLERR

dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di

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