Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9351 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18718/2009 proposto da:

SOCIETA’ EDITRICE IL TEMPO SRL, (già Società Editrice il Tempo

Spa), in persona del suo a.d. e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato LIBERATI Maurizio, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., SALINI GIOIELLI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21570/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 16/10/08,

depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 16.10.2008 e depositata il 4.11.2008 in materia di opposizione a precetto.

Il ricorso contiene due motivi.

I motivi rispettano i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c..

La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 282 c.p.c.) e vizio di motivazione.

I quesiti posti alla Corte sono esposti alle pagg. 10 e 14 del ricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, perchè manifestamente fondato.

Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: A norma dell’art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, che ha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio, anche nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda (Cass. 10.11.2004 n. 21367; Cass. 3.8.2005 n. 16262; Cass. 3.8.2005 n. 16263; Cass. ord. 20.2.2008 n. 4306; Cass. 13.6.2008 n. 16003;

Cass. 3.11.2008 n. 26415).

Nella specie, il giudice del merito ha erroneamente accolto il ricorso in opposizione al precetto dichiarandolo nullo ed inefficace sul presupposto che la procedura esecutiva era stata promossa sulla base di un titolo non provvisoriamente esecutivo, ex art. 282 c.p.c., costituito dalla sentenza di accoglimento della domanda proposta dalla parte opposta in un giudizio civile, con condanna al pagamento delle spese processuali.

La provvisoria esecutività del provvedimento di condanna alle spese contenuto nella sentenza, pur impugnata, comporta l’erroneità della sentenza adottata dal giudice di merito”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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