Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9351 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21859-2014 proposto da:

ARCA PUGLIA CENTRALE AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE, in

persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t.

Avv. SABINO LUPELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARIA ROMITO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BARI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IANNELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MILANO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIA ROMITO;

udito l’Avvocato ANTONIO IANNELLA per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bari con sentenza del 21/5/2014 confermava la sentenza di primo grado che, in un giudizio avente ad oggetto i canoni percetti o percepibili da parte del Comune di Bari in relazione a 10 immobili, di proprietà del Comune e successivamente trasferiti a IACP, dati in locazione a vari nuclei familiari, aveva parzialmente accolto la domanda dell’Istituto di condanna del Comune di Bari al pagamento della somma di Euro 2.783 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, corrispondente ad un canone percepito dal sig. R., ed aveva rigettato la domanda di condanna ex art. 2041 c.c. per i canoni che il Comune avrebbe dovuto percepire.

La Corte d’Appello è partita dall’assunto che, nell’intervallo temporale tra il trasferimento degli immobili all’Istituto (5/10/1993) e l’ottobre 1997, momento in cui il medesimo iniziò a riscuotere direttamente i canoni, detti canoni, ad eccezione di uno, non furono riscossi, nè da IACP nè dal Comune.

Nel merito la domanda di riconoscimento di una negotiorum gestio da parte del Comune e dell’absentia domini di IACP è stata rigettata in quanto, a partire dalla data di trasferimento della proprietà, solo l’Istituto era legittimato a tutelare i propri interessi nei confronti degli assegnatari; nè la propria inerzia o negligenza poteva produrre effetti risarcitori a carico del Comune.

L’Arca Puglia Centrale – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, illustrati da memoria. Resiste il Comune di Bari con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente osservare che gli otto motivi di ricorso sono tutti volti ad un riesame del merito inaccessibile in questa sede e sono tutti volti a rappresentare, in sostanza, che la Corte d’Appello avrebbe errato nel non ravvisare l’indebito arricchimento o la negotiorum gestio del Comune.

Pur volendo prescindere da questa preliminare ragione di inammissibilità tutti i motivi sono comunque infondati.

In parte si tratta di vizi di omessa pronuncia sulla domanda restitutoria o risarcitoria o di vizi della motivazione (motivi primo, terzo, quarto, sesto e ottavo); in parte di vizi di violazione di legge (secondo, quinto e settimo).

Con il primo motivo si censura l’omessa pronuncia sul periodo antecedente la data del trasferimento quando il Comune fu sottoposto a pignoramento da parte della Cariplo per mutui ipotecari insoluti. Ad avviso della ricorrente la sentenza avrebbe omesso di dare conto che, a seguito del pignoramento della banca, il proprio ruolo nei confronti della procedura esecutiva era quello di creditore ipotecario subentrato alla banca.

La Corte d’Appello ha valutato la domanda dell’Istituto e l’ha rigettata ponendo quale dies a quo, non quello del pignoramento, ma quello del trasferimento della proprietà del bene: non vi è alcuna omessa pronuncia.

Con il terzo e il quarto motivo si denunciano vizi di motivazione sulla domanda restitutoria e con il sesto vizi di motivazione sulla domanda risarcitoria.

Sono inammissibili e comunque infondati.

Per quanto riguarda la domanda restitutoria la sentenza ha accertato che, prima del trasferimento della proprietà a IACP, i crediti fossero del Comune e da esso correttamente imputati a titoli pregressi, sicchè non c’è alcun vizio di motivazione.

Per quanto riguarda la domanda risarcitoria la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto di fatti decisivi che, ove tenuti nella debita considerazione, avrebbero certamente condotto ad accogliere la domanda. I fatti sarebbero le funzioni di custode giudiziario del Comune con le conseguenze in termini di oneri e responsabilità e il fatto che lo IACP, a seguito dell’accollo, sarebbe subentrato alla Cariplo nelle prerogative del creditore pignoratizio.

Questi fatti sono stati considerati dalla sentenza impugnata che li ha correttamente ritenuti irrilevanti dal momento che, in base alle previsioni della L. n. 513 del 1977, art. 3, l’accollo di debiti e l’assunzione dei frutti sono avvenuti in capo allo IACP al momento del trasferimento del bene e che il Comune, in qualità di custode giudiziario, ha posto in essere tutte le attività volte alla conservazione dei crediti.

Con l’ottavo motivo si denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria: violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è infondato. La Corte ha espressamente rigettato, al pari del Tribunale, la domanda risarcitoria sicchè tale rigetto ha reso superflua ogni ulteriore considerazione sul preteso possesso di mala fede.

I motivi di violazione di legge afferiscono alla violazione delle norme sull’indebito arricchimento e a quelle sulla negotiorum gestio.

Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 1175 e 1218 c.c..

La violazione dell’art. 2041 c.c. consisterebbe nell’aver ritenuto che l’unica somma indebitamente percepita dal Comune fosse quella versata dall’unico assegnatario mentre vi sarebbero, invece, elementi di prova di ulteriori crediti riscossi dal Comune.

Il motivo è inammissibile perchè volto ad una revisione del merito, ed è, in ogni caso, infondato: dall’esame della documentazione riportata nel testo del ricorso si evince che tutti i pagamenti riscossi dal Comune fossero di sua esclusiva competenza, sicchè manca qualunque profilo di indebito arricchimento.

Quanto alla violazione dei canoni di diligenza e buona fede il motivo è infondato perchè la sentenza dà atto che il Comune si era attivato per riscuotere i canoni, anche nel periodo antecedente il trasferimento formale del bene ad IACP, sicchè non vi è stata alcuna violazione dei doveri di diligenza e buona fede.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 100, 509, 559, 560, 593 e 594 c.p.c. e art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il motivo non è autosufficiente, non si comprende in relazione a quali profili si evincerebbe la violazione delle norme indicate.

Il settimo e l’ottavo motivo hanno riguardo alla violazione delle norme sulla gestione d’affari: la Corte d’Appello avrebbe illegittimamente escluso il presupposto dell’absentia domini.

Il motivo è inammissibile perchè l’apprezzamento sull’esistenza dei singoli elementi costitutivi della negotiorum gestio implica accertamenti di fatto incensurabili in cassazione se congruamente motivati (Cass., 1, 27/10/1965 n. 2262 esclude che possa essere censurabile in cassazione il giudizio sulla prevalenza o meno dell’interesse altrui su quello proprio; Cass., 3, 3/08/1968 n. 2784 conferma tale esclusione in presenza di adeguata motivazione): il giudizio sull’esistenza di un interesse proprio o altrui è un giudizio di fatto non censurabile in cassazione se, come in questo caso, adeguatamente motivato.

La sentenza ha aderito alla pronuncia di primo grado affermando che il Comune non aveva alcun obbligo di corretta gestione del patrimonio dell’attore che, avrebbe dovuto, una volta divenuto proprietario dell’immobile, provvedere diligentemente alla tutela dei propri interessi nei confronti degli assegnatari e non poteva certo pretendere che la propria inerzia o negligenza producesse effetti risarcitori a carico del Comune. Risulta peraltro dimostrato, dalla documentazione in atti, che l’attore era stato tempestivamente informato dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria (il decreto di trasferimento del G. E.).

In ogni caso il motivo è infondato, e le statuizioni della sentenza impugnata sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte citata dalla ricorrente: non c’era, infatti, alcuna impossibilità del dominus di provvedere, ma anzi un dovere di farlo; gli elementi della gestione di affari non rappresentativa, pretesa dal ricorrente, non possono essere valutati per la prima volta in questa sede perchè implicherebbero un riesame dei fatti.

Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater del sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 10.200, di cui 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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