Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9351 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 04/04/2019), n.9351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R. G. n. 22204/2017 proposto da:

P.F.A., A. ed E. ed

A.I., elettivamente domiciliati in ROMA, in via Gramsci, n. 22,

presso l’AVVOCATO FRANCESCO PICONE che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato VITTORIO FERRERI per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

DoBank S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA degli Scipioni, n. 268/A,

presso l’AVVOCATO MARCO FILESI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO

SIMONELLO SAVASTA FIORE, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380 della CORTE di APPELLO di TORINO,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.F.A., A. ed E. ed A.I. hanno impugnato per cassazione, con tre motivi, la sentenza della Corte di appello di Torino, di rigetto dell’appello da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per obbligazione derivante da contratto autonomo di garanzia o, nella loro prospettazione, di fidejussione, da essi proposta nei confronti della DoBank S.p.a., in precedenza Unicredit Credit Management Bank s.p.a..

Resiste con controricorso DoBank S.p.a..

Nell’imminenza dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1936 e 1362,1363,1366 e 1370 c.c., per avere la pronuncia gravata ritenuto che i P. – A. avessero garantito la Ironweld S.r.l. nel contratto di leasing finanziario con la banca mediante un contratto autonomo di garanzia anzichè una fideiussione.

Il secondo motivo censura la sentenza, parimenti ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, ma in relazione agli artt. 1453,1458,1526,1384, e 1941 c.c., per non avere la Corte territoriale tenuto conto della circostanza che le ragioni di credito vantate dalla banca nei loro confronti erano state ritenute inesigibili da altra sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva confermato ordinanza emanata ai sensi dell’art. 702 ter, dal Tribunale della stessa sede.

La terza cesura è per violazione e falsa applicazione dell’art. 1247 c.c..

Per ragioni logiche deve essere esaminato per primo il secondo motivo di ricorso.

Esso è fondato.

Con sentenza n. 16050 del 2016, richiamata dalla difesa della parte ricorrente nell’esposizione del motivo, e comunque conoscibile d’ufficio da questa Corte di Cassazione trattandosi di pronuncia avente oramai forza di giudicato, questa Corte ha confermato la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 2194 del 2013, resa nella causa tra Ironweld S.r.l. e Unicredit Credit Management S.p.a., affermando che la concedente, ossia la Unicredit Credit Management S.p.a., aveva agito in giudizio al fine di ottenere esclusivamente il rilascio dell’immobile e rinunciando, quindi, alla facoltà previsto dal punto 3 dell’art. 20 del contratto di richiedere il pagamento dei canoni residui e del rateo finale, optando per la risoluzione del contratto, avvalendosi esclusivamente della facoltà di trattenere i canoni versati, di cui al punto 4) dell’art. 20 del contratto.

La stessa sentenza ha ritenuto correttamente qualificata, dalla Corte territoriale, la detta ultima clausola come penale ai sensi dell’art. 1526 c.c. e ha ritenuto pure adeguata la riduzione ad equità operata dalla Corte di appello di Torino con la pronuncia ivi impugnata, non riconoscendo alcun ulteriore importo in favore della Unicredit Credit Management S.p.a..

A tanto consegue che, come sostenuto nel secondo motivo di ricorso qui scrutinato, l’obbligazione di garanzia deve ritenersi inesigibile, per essere venute meno le ragioni creditorie, non potendosi estendere la causa del contratto autonomo di garanzia fino al limite dell’estinzione sopravvenuta dell’obbligazione garantita (si vedano in materia, più di recente: Cass. n. 31956 del 11/12/2018 e n. 16825 del 09/08/2016 ed ancora n. 16213 del 31/07/2015).

L’accoglimento del secondo motivo rende assorbiti i restanti.

Il ricorso è, pertanto, accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza di doBank S.p.a. e sono liquidate come in dispositivo, separatamente per ciascuna fase.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna doBank S.p.a. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 13.500 oltre CA ed IVA come per legge per la prima fase, in Euro 13.560,00 oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge oltre oneri generali al 15% oltre CA ed IVA per legge per il secondo grado ed Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge per questa fase di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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