Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9350 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18152/2009 proposto da:

D.C.R., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE TRASTEVERE 301, presso lo studio dell’avvocato URSITTI

LOREDANA, rappresentati e difesi dall’avvocato LOSITO Riccardo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONACI 13,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MAZZELLA DI BOSCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RONCO Pasquale, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SCARL, ELIPSO FINANCE SRL;

– intimate –

avverso il provvedimento n. 101/00 del TRIBUNALE di TRANI, emesso il

20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione del decreto di estinzione della procedura esecutiva immobiliare emesso dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trani, contenuto nel verbale di udienza del 20.11.2008.

Il ricorso per cassazione è inammissibile sotto molteplici profili.

Assorbente è peraltro, il primo profilo.

Infatti, in materia di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; mentre, per la dichiarazione di estinzione tipica, lo strumento impugnatorio è quello del reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ. (v. anche Cass. ord. 23.12.2008 n. 30201).

Ad eguale conclusione deve pervenirsi anche se si ritenga che i ricorrenti, con il ricorso per cassazione, abbiano inteso impugnare il provvedimento sopra indicato nella parte in cui non ha disposto la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 601 c.p.c., posto che il mezzo di impugnazione non sarebbe potuto essere, in ogni caso, il ricorso per cassazione (v. anche Cass. 8.6.2001 n. 77859).

Da ultimo, deve anche sottolinearsi che i ricorrenti non hanno neppure indicato le norme che ritengono violate, nè hanno proposto il o i relativi quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il resistente è stato ascoltato in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del resistente, delle spese, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

 

 

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