Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9350 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 04/04/2019), n.9350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17428-2017 R.G. proposto da:

M.M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Italo

Fiorillo, con domicilio eletto in Roma, Piazza Camillo Finocchiaro

Aprile, n. 3, presso lo Studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

C.V., P.L., CH.FR.,

D.A., S.I., rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Cedi,

con domicilio eletto in Roma, via Luigi Rizzo n. 72, presso lo

Studio di quest’ultimo;

– controricorrenti –

e contro

MA.PI.;

– resistente –

e contro

CO.TO.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 122/17 della Corte d’Appello di Roma,

depositata il 10/01/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4086/2012, respingeva la richiesta risarcitoria formulata da M.M.G. nei confronti di C.V., Ch.Fr., Co.To., D.A., Ma.Pi., P.L. e S.I., resisi responsabili di averla fatta oggetto, insieme con il suo nucleo familiare, di esposti e dichiarazioni accusatorie, a seguito delle quali la procura di Roma aveva avviato un procedimento penale nei suoi confronti per i reati di truffa, appropriazione indebita, circonvenzione di incapace conclusosi con una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero, accolta dal Giudice delle indagini preliminari.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 122/17, depositata il 10/01/2017, rigettava l’appello, confermava la decisione di prime cure, e, in accoglimento del ricorso incidentale degli appellati, riconosceva loro il rimborso forfettario delle spese di lite, nonostante nè il difensore nè gli appellati avessero formulato la relativa domanda.

In particolare, la Corte territoriale riteneva che la sentenza istruttoria di proscioglimento e il decreto di archiviazione adottati in sede penale non avessero autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni e il danno da reato, trattandosi di provvedimenti non irrevocabili; che non vi fosse prova che a carico dell’appellante fosse stato attivato un procedimento di calunnia, procedibile d’ufficio, che la denuncia di un reato, anche quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non configura a carico del denunciante una responsabilità per danni; che la liquidazione delle spese forfettarie prescindesse da un esplicita richiesta.

I.M.G. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza formulando quattro motivi di ricorso.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, C.V., P.L., Ch.Fr., D.A. e S.I..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’esame dei singoli motivi deve essere preceduta dalla stigmatizzazione della tecnica utilizzata per il confezionamento del ricorso che, con una esposizione eccessivamente analitica e particolareggiate dei fatti di causa – non sempre giustificata dal collegamento con i motivi formulati – delle pretese delle parti e dei presupposti di fatto e di diritto che le giustificavano, ha reso difficoltosa l’individuazione dei fatti rilevanti.

In aggiunta, la ricorrente accompagna ogni motivo dalla formulazione di un quesito di diritto non richiesta dalla norma processuale applicata ratione temporis (l’art. 366 bis che prescriveva la formulazione del quesito di diritto è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, entrata in vigore il 4/07/2009).

I controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., atteso che i quesiti di diritto, siccome formulati, si risolverebbero in una mera richiesta di accoglimento del motivo di ricorso e risulterebbero non pertinenti nonchè assolutamente generici.

Tale eccezione di inammissibilità va respinta, dando continuità a quell’orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo al fatto che, quando l’atto risulti munito dei requisiti prescritti dalla normativa processuale, gli elementi sovrabbondanti che non abbiano riflessi negativi su quelli essenziali sono da considerarsi tamquam non essent (Cass. 21/09/2012, n. 16122)

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2059 e 2043 c.c..

La sua tesi è che il giudice a quo non abbia esaminato e dato risposta a tutti i motivi di gravame e denuncia il mancato accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi, ed anche la distorsione, con personalissime interpretazioni estensive di contenuto antigiuridico, dei reati di diffamazione contestati.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, i quali prevedono che:

– il decreto di impromovibilità dell’azione penale (art. 74 c.p.p. abr.; artt. 408 c.p.p. e segg. vigente) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, stante il principio dell’indipendenza delle azioni penale da quella civile introdotto con la riforma del rito penale, poichè, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicatati (Cass. 21/10/2005, n. 20355);

– il giudice civile ha il compito di stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi fossero ravvisabili gli estremi dei reati contestati, anche ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. (Cass. n. 20355/2005, cit.);

– la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso eziologico tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato;

– spetta all’attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza della sua innocenza;

– l’attore, proponendo una domanda di risarcimento del danno scaturente da una denuncia asseritamente calunniosa, dovrebbe dimostrare il dolo della controparte; l’irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell’ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l’autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore.

Anche il risarcimento dei danni derivanti dall’asserito reato di diffamazione è stato escluso dalla Corte d’Appello con una motivazione scevra da vizi logico-giuridici ed in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art. 2043 c.c., se non quando essa possa considerarsi calunniosa, atteso che l’iniziativa del privato assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all’infrazione di una norma penale. La minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa scoraggerebbe le denunce, privando l’istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della notitia criminis.

Ne consegue che non può ritenersi fonte di responsabilità aquiliana neanche la semplice proposizione di una denuncia sporta senza la minima diligenza, ovvero in maniera poco ponderata, salvo che sia ravvisabile un’ipotesi di diffamazione (Cass. 27/08/2015, n. 17200).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto non specificamente individuate (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non aver considerato che il danno è in re ipsa se il fatto criminoso è con certezza avvenuto, per aver invertito il percorso logico-giuridico, partendo dalla negazione del danno per addivenire alla conclusione che il fatto criminoso non si fosse verificato, per non aver individuato il nesso di causa tra i fatti criminosi denunziati e i danni, personali e professionali, prodotti.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

Per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche solo attraverso presunzioni semplici (Cass. 17/01/2019, n. 1046); infatti, il danno, che pure leda valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975); il danno, cioè le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento, va provato dal danneggiato, secondo la regola generale posta dall’art. 2697 c.c..

4. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto, anche in questo caso senza farsi carico di individuarle, e per violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il giudice fornito riscontro alle domande formulate in via gradata e subordinate.

Il motivo è assorbito.

5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la falsa interpretazione e/o violazione della giurisprudenza e di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo accolto il ricorso incidentale, avente ad oggetto il rimborso delle spese forfettarie, facendo leva su alcune pronunce di legittimità erroneamente applicate al caso di specie.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

La statuizione impugnata ha fatto buon governo del consolidato orientamento giurisprudenziale, il cui significato è stato travisato dalla ricorrente. La sentenza 27/08/2015, n. 17212, che sarebbe stata applicata erroneamente, si fonda su una distinzione – che la ricorrente omette di considerare – tra l’ipotesi della liquidazione delle spese giudiziali a carico della parte soccombente – relativamente alla quale “si prescinde totalmente da qualsiasi rilievo della formulazione di una domanda da parte sia del difensore della parte sia della parte stessa suo tramite, essendo la statuizione sulle spese secondo la tariffa professionale mero amminicolo del compiuto riconoscimento della tutela attribuita alla parte vittoriosa, se del caso disponibile solo attraverso il potere di compensazione” – e quella in cui, in autonomo giudizio, il difensore agisca nei confronti del proprio cliente, per l’accertamento del dovuto per le sue prestazioni e la conseguente condanna al pagamento di quanto liquidato in relazione ad esse – in questo caso, la deduzione di quanto richiesto a titolo di liquidazione delle spese giudiziali fa parte degli oneri di articolazione della domanda giudiziale, per cui il difensore ha l’onere di chiedere espressamente il riconoscimento del rimborso forfettario previsto dalla tariffa professionale -.

In linea con tale orientamento è anche la pronuncia richiamata nel ricorso – Cass. 26/11/2010, n. 24081 – dalla quale si evince che “il principio della spettanza automatica, senza bisogno di apposita richiesta, del rimborso forfetario delle spese generali (…) opera là dove il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell’altra parte”. Ciò che il Collegio non condivide e da cui intende discostarsi è l’applicazione del medesimo principio “nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile”, giacchè in tal caso “viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell’interessato (…) occorrendo l’apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c.”.

6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

8. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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