Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9349 del 26/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 26/04/2011), n.9349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S., M.L., gia’ elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato IARIA

GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato BUBANI MARCO, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliati presso LA CANCELLERIA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/01/2007 R.G.N. 1440/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 13-10-2004 il Giudice del Tribunale di Firenze rigettava la domanda avanzata da M.L. e S.S. contro il Ministero dell’Interno, sul presupposto del loro esatto inquadramento in Area C. pos. ec. C1, CCNL comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato. Entrambi i ricorrenti avevano dedotto di aver diritto ad essere inquadrati nella posizione economica C2 sulla base delle indicazioni di cui al CCNL 1998/2000, che all’all. A dichiarazione congiunta n. 3, aveva previsto per il loro profilo professionale (diplomati settore operativo) che il “sistema classificatorio (dovesse) far riferimento alla revisione di analoghi profili professionali del comparto ministeri 98/2001”.

Avendo svolto e svolgendo mansioni di rilevanza esterna, segnalavano come il CCNL ministeri assegnasse a queste la posizione economica C2, mentre il CCNLI, intervenuto nell’aprile del 2002 per il settore di appartenenza, non aveva fatto attuazione della indicazione di cui sopra, prevedendo altresi’ una illegittima progressione interna per saltum e ricollegata alla mera anzianita’ di servizio.

Il giudice, dato atto dell’autonomo contenuto del CCNL del comparto aziende pubbliche rispetto a quello del comparto ministeri e ritenuto che la clausola di raccordo non avesse valore cogente, rigettava pertanto la domanda.

La sentenza veniva appellata dai lavoratori e il Ministero dell’Interno si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 23-1-2007 rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che la “dichiarazione congiunta n. 3” dell’all. A del CCNL comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 2000, fissando soltanto una “mera linea di tendenza”, non imponeva affatto una esatta e immediata equiparazione con le previsioni del CCNL comparto ministeri, e che il CCNLI del 2002 non era un contratto integrativo di secondo livello ma si aggiungeva a quello del 2000 completandone la regolamentazione a livello nazionale, per cui alle sue clausole non si applicava la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 potendo ognuna di esse disporre in difformita’ rispetto alle precedenti.

Circa, poi, l’asserita nullita’ del CCNLI del 2002, in ragione delle previsioni che hanno disciplinato la progressione di carriera valorizzando l’anzianita’ di servizio tout court ed autorizzando il passaggio di qualifica per saltum, la Corte d’appello rilevava il difetto di interesse degli appellanti all’eventuale dichiarazione di nullita’ delle clausole contrattuali censurate, non essendo stata indicata una fonte residua che attribuisse loro il bene reclamato dell’inquadramento superiore.

Per la cassazione di tale sentenza il M. e il S. hanno proposto ricorso con sette motivi, corredati dai relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Infine il S. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza in quanto a suo dire la Corte territoriale avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda ex art. 112 c.p.c., modificando parte della sentenza di primo grado in determinate statuizioni di accertamento non impugnate dai ricorrenti, ne’ oggetto di appello incidentale (in particolare riguardanti la forza normativa della dichiarazione congiunta n. 3 citata, la natura di “contratto integrativo” del CCNLI 2002, nonche’ la applicabilita’ delle disposizioni del CCNL comparto ministeri 98/01, in virtu’ del richiamo della detta dichiarazione congiunta per quanto attiene la riclassificazione del personale).

Il motivo e’ infondato giacche’ i ricorrenti, con l’atto di appello hanno impugnato in toto la pronuncia di primo grado, di rigetto della domanda, riproponendo – come ha chiaramente evidenziato la Corte di merito – tutti “gli argomenti svolti nel corso del primo giudizio formulati come specifici motivi”, con conseguente intera devoluzione al giudice di appello (senza che, ovviamente, fosse intervenuto alcun giudicato su singole affermazioni del primo giudice).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 e conseguente nullita’ della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non avrebbe pronunciato sulla domanda di accertamento e dichiarazione della illegittimita’ dell’attuale inquadramento dei ricorrenti nella pos. ec. C1 ed il diritto dei medesimi al re inquadramento nella pos. ec. C2, in virtu’ del potere del giudice di accertamento delle mansioni svolte e del raffronto con il profilo contrattuale di riferimento, indipendentemente “dalla eventuale dichiarazione di nullita’ della contrattazione integrativa (del 2002), quale motivo ulteriore di illegittimita’ dell’attuale inquadramento” (domanda quest’ultima asseritamente subordinata e non principale).

Con il terzo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c., lamentano che la Corte d’Appello ha omesso di considerare le declaratorie del ccnl 24-5-2000 (comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato 98/01), all. A, profilo professionale C2 diplomati, oltre che le declaratorie del CCNL comparto ministeri 98/01, non effettuando il confronto fra l’inquadramento in C1 dei ricorrenti e quello loro spettante secondo le dette declaratorie.

Il secondo e il terzo motivo, connessi fra loro, risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

La sentenza impugnata, seguendo anche l’ordine logico delle conclusioni formulate dagli appellanti (riportate integralmente nella decisione), ha dapprima verificato la validita’ della contrattazione “integrativa” del 2002 (che in sostanza non riconosceva la posizione economica rivendicata) e poi, negata la “equiparazione” invocata dagli appellanti in base al richiamo al ccnl comparto ministeri contenuto nella dichiarazione congiunta n. 3 citata, ha respinto l’appello confermando il rigetto della domanda.

Pertanto, la questione riguardante l’asserito carattere subordinato della domanda principalmente respinta dalla Corte di merito risulta in primo luogo inammissibile perche’ sollevata come vizio di omessa pronuncia laddove, invece, concerne principalmente la interpretazione della domanda introduttiva, “attivita’ questa che integra un accertamento di fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto” (v. fra le altre Cass. 24-7-2008 n. 20373, Cass. 7-7-2006 n. 15603).

Peraltro la censura risulta anche infondata in quanto la Corte di merito, nello stesso ordine formulato nelle conclusioni degli appellanti, ha – come sopra – deciso chiaramente sull’intera domanda, senza incorrere in alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. e in alcun vizio di omessa pronuncia.

Del resto, una volta ritenuta la piena validita’ della contrattazione “integrativa” applicata nella fattispecie e negata altresi’ la “equiparazione” (al ccnl comparto ministeri) rivendicata dagli appellanti, nessun ulteriore accertamento sulle mansioni effettive era necessario ai fini della decisione, con conseguente infondatezza anche del terzo motivo.

Con il quarto motivo i ricorrenti, al di la’ del vizio formalmente denunciato (“nullita’ della sentenza per insufficiente motivazione con travisamento dei fatti e documenti di causa, basata su presupposti giuridici errati”) censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il CCNLI del 24-4-2002 non sia un contratto “integrativo” ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 e come tale non risulti subordinato al CCNL del 24-5-2000 e quindi nullo per violazione dello stesso (dichiarazione congiunta n. 3).

Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione, lamentano che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la “equiparazione” al contratto comparto ministeri costituisse un “mero impegno programmatico” e ribadiscono che, invece, la dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL 24-5-2000 avrebbe “forza normativa e obbligatoria prescrivendo che le parti contrattuali debbano, nel futuro contratto integrativo, procedere alla nuova classificazione del personale dei diplomati settore operativo C1 facendo riferimento alla classificazione posta in essere dal CCNL comparto ministeri…il quale per l’appunto qualifica in C2 il personale che svolge funzioni istituzionalmente proprie dei ricorrenti, facenti parte del profilo “diplomati settore operativo”.

Con il sesto motivo i ricorrenti, denunciando violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il CCNL comparto ministeri 98/01 non sia applicabile al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in sostanza ribadisce la nullita’ del CCNLI del 2002, “quale fonte sott’ordinata al CCNL comparto aziende 24-5-2000 e, per effetto del richiamo di quest’ultimo nella propria dichiarazione congiunta n. 3, al CCNL comparto ministeri 98/01, relativamente alle previsioni contrattuali (artt. 13, 16 etc. All.to A)”.

Il quarto, il quinto e il sesto motivo, strettamente connessi ed anche in parte ripetitivi, parimenti risultano infondati.

Innanzitutto, come e’ stato affermato piu’ volte da questa Corte e va qui nuovamente enunciato “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato e’ stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che puo’ intervenire senza incontrare il limite della inderogabilita’ delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo” (v. Cass. S.U. 7-7-2010 n. 16038, Cass. 2-9-2010 n. 19007).

Nel contempo, come pure e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte, va ricordato che “i contratti integrativi – attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono – non sono sottoscritti dall’ARAN ma dalle singole amministrazioni, sicche’ gli stessi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione sempre di carattere decentrato rispetto al comparto”, con la conseguenza “che a tali contratti non si applica ne’ la procedura di interpretazione consensuale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 – la quale puo’ essere promossa solo per i contratti di comparto (in quanto e’ solo per questi che l’ARAN svolge attivita’ negoziale) – ne’ la procedura ex art. 420 bis c.p.c., la quale, pur avendo portata generale, riguarda solo i contratti ed accordi collettivi rispetto ai quali il contratto integrativo si pone in posizione di alterita’ nazionali” (v. Cass. 21-2-2008 n. 4505, cfr. Cass. 17-8-2004 n. 16059).

Orbene nella fattispecie, premesso che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in base all’accordo-quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2-6-1998 (vedi anche successivo accordo – quadro del 18-12-2002) e’ inserito nel comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato, i ricorrenti, ai sensi del CCNL del detto comparto del 24-5-2000, legittimamente sono stati inquadrati nell’area C e nella posizione economica CI, in quanto provenienti dal settimo livello, cosi’ come previsto dall’art. 27 del detto CCNL e dalla tabella di corrispondenza ivi richiamata, con effetto automatico in sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione.

Nella specie, poi, non puo’ trovare applicazione il CCNL comparto ministeri invocato dai ricorrenti, neppure indirettamente attraverso la dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 2000 citato.

In particolare rileva il Collegio al riguardo che la dichiarazione congiunta n. 3 citata, per il suo inequivoco tenore letterale ( “in relazione allo sviluppo professionale dei profili diplomati…le parti si impegnano a rivedere l’attuale sistema classificatorio in relazione alle risultanze che emergeranno dalla revisione di analoghi profili del personale del comparto ministeri ai dell’art. 13, comma, 5 del ccnl di detto comparto sottoscritto il 16 febbraio 1999”) e per la chiara volonta’ delle parti collettive di obbligarsi a riesaminare la questione alla luce della futura evoluzione relativa agli analoghi profili del CCNL ministeri, ferme restando le specificita’ dei due comparti e la autonomia della disciplina del comparto aziende e amministrazioni autonome, deve essere interpretata come semplice impegno programmatico, svincolato nei contenuti, senza quindi alcun effetto di immediata equiparazione (al CCNL ministeri) e senza neppure obbligo alcuno per le parti collettive di procedere, con un successivo intervento negoziale, ad una siffatta equiparazione.

Del resto, neppure potrebbe comunque ritenersi invalido (per violazione del criterio di sovraordinazione tra fonti collettive di diverso livello D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 40) il contratto collettivo del 24-4-2002, che e’ si “integrativo” di quello del 2000, ma stipulato parimenti dall’Aran allo stesso livello di comparto per “completare”, “modificare ed integrare” (vedi in tal senso espressamente l’art. 1 del CCNL del 2002) la regolamentazione precedente. Trattasi quindi di contratto di pari livello e per nulla sotto ordinato al precedente.

Al riguardo, peraltro, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti nella memoria, non puo’ assumere alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio (in ragione dei limiti soggettivi del giudicato stesso) la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 341/04, che ha dichiarato il diritto di altri dipendenti ad essere inquadrati nella pos. ec. C2 dalla data di stipula del CCNL ministeri, previa dichiarazione di nullita’ del CCNLI del 24-4-2002, “integrativo” del ccnl del Comparto Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato del 24-5-2000, mentre deve, invece, riconoscersi l’autorita’ (“rafforzata” – cfr. Cass. 21-9-2007 n. 19560 relativa a procedimento ex art. 420 bis c.p.c. -) del precedente costituito dalla sentenza di questa Corte del 5-3-2008 n. 5950, emessa in sede di giudizio D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64 proprio in tema di analoga questione di invalidita’ dello stesso CCNLI. Questa Corte, infatti, rigettando il ricorso contro l’accertamento negativo effettuato dal giudice di merito in ordine alla prospettata invalidita’, in particolare ha confermato sia che il detto contratto integrativo 24-4-2002 in quanto di pari livello rispetto al contratto integrato, non incontra in quest’ultimo una fonte sovraordinata e come tale vincolante, essendo libere le stesse parti contrattuali di sostituire una nuova volonta’ a quella formata in precedenza sia che “a maggior ragione, poi, al medesimo (contratto) non possono derivare vincoli o imposizioni dal contratto collettivo nazionale di lavoro di altri comparti”.

Tanto basta per respingere anche i motivi dal quarto al sesto, nuovamente enunciandosi, negli stessi sensi, la piena validita’ del CCNLI del 24-4-2002.

Infine neppure puo’ essere accolto il settimo motivo, con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande subordinate di nullita’ del contratto del 2002 “per illegittimita’ dell’uso abnorme del criterio dell’anzianita’ e delle promozioni per saltum”.

Al riguardo i ricorrenti deducono che, diversamente da quanto si sostiene nel l’impugnata sentenza, essi avevano “spiegato ed altresi’ documentato il tipo di pregiudizio derivato loro dalla applicazione dei suddetti illegittimi criteri”, rappresentando in primo grado che l’uso di tali criteri precludeva loro “la promozione anche in virtu’ delle procedure suddette”, risultando essi “scavalcati e superati” da personale con un numero di anni di servizio superiore, “calcolato prendendo in considerazione anche gli anni di anzianita’ maturati come semplici vigili e capi squadra e non solo gli anni di esperienza qualificata maturati nella qualifica di funzionario”.

Il motivo in parte e’ privo di autosufficienza ed in parte non coglie nel segno la impugnata decisione.

In primo luogo, infatti, si invoca una “graduatoria dei passaggi orizzontali” allegata ad una nota depositata in primo grado, senza riportarne minimamente il contenuto e senza indicare se, con quale atto ed in quali termini la stessa sia stata invocata dinanzi ai giudici di appello.

In secondo luogo, considerato che la sentenza impugnata, sul punto, ha rilevato il difetto ad agire osservando che “l’eventuale dichiarazione di nullita’ delle clausole contrattuali censurate dagli appellanti, in difetto della indicazione di una fonte residua che attribuisca loro il bene della vita reclamato (id est, l’inquadramento nel livello superiore) non risulterebbe di alcuna utilita’ attuale e concreta, posto che esso si risolverebbe in una mera affermazione di illegittimita’ di norme pattizie senza alcun risvolto utile alla pretesa progressione di carriera di entrambi gli appellanti”, la censura non coglie nel segno la decisione impugnata, in quanto seppure afferma genericamente la sussistenza dell’interesse ad agire, non indica pero’ in alcun modo la “fonte residua” che attribuirebbe l’inquadramento superiore rivendicato ed in sostanza neppure censura specificamente il ragionamento dei giudici di merito.

Il ricorso va pertanto respinto ed i ricorrenti, in ragione della soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al Ministero dell’Interno le spese liquidate in Euro 23,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011

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