Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9349 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7816-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE PICONE, ROSA DI NARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6979/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo all’appello di C.R. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, per l’anno 2011.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, la ricorrente denunzia violazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: a fronte dell’istanza di adesione alla rottamazione del carico impositivo controverso, la CTR aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, senza accertarsi della prova circa l’integrale pagamento delle somme ammesse al beneficio;

che, mediante la seconda censura, l’Agenzia lamenta omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla circostanza che la definizione dei carichi tramite “rottamazione” non copre quelli complessivamente dedotti in giudizio;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, in effetti, il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 4, testualmente recita: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lett. a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19”;

che le disposizioni in tema di condono fiscale, essendo derogatorie rispetto a quelle ordinarie, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, recessivi ad ogni forma di applicazione analogica; ne consegue che la definizione agevolata si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalle medesime disposizioni, insuscettibili di essere integrate in via ermeneutica sia dalle norme generali dell’ordinamento tributario sia da quelle dettate per altre forme di definizione agevolata (Sez. 5, n. 17796 del 06/07/2018; Sez. 5, n. 31133 del 29/12/2017);

che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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