Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9349 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 04/04/2019), n.9349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15234-2017 R.G. proposto da:

O.V., R.I., O.G.,

rappresentati e difesi dall’Avv. Simone Rinaldi, con domicilio

eletto in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, n. 3, presso lo Studio

dell’Avv. Valentina Antonetti;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, (già LA NUOVA TIRRENA SPA), in persona

del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Mara Mandrè, con domicilio eletto in Roma presso lo

Studio di quest’ultimo, via Antonio Dionisi, n. 73;

– controricorrente –

e contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo rappresentante legale pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fernando Ciavardini, con

domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, via

Tacito, n. 23;

– controricorrente –

e contro

C.L.;

e contro

– resistente –

N.D.G.T. e N.D.G.M.;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2156/17 della Corte d’Appello di Roma,

depositata il 29/03/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che la responsabilità esclusiva del sinistro avvenuto il (OMISSIS), nel quale perdeva la vita il neonato O.A. e la madre, R.I., ed il fratello, G., riportavano gravi lesioni, dovesse ascriversi in via esclusiva ad N.D.G.A., deceduto, a sua volta, a seguito del sinistro, i coniugi O.V. e R.I., in proprio ed in quanto responsabili del figlio minore O.G. e tutti in quanto eredi di O.A., citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, la moglie di N.D.G.A., C.L., e i figli, M. e T., in quanto eredi legittimi, nonchè La Nuova Tirrena SPA (ora Groupama SPA) per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.

Si costituiva in giudizio solo La Nuova Tirrena SPA, la quale proponeva domanda riconvenzionale nonchè chiamata in garanzia nei confronti degli attori, ascrivendo loro la responsabilità di aver consentito che il neonato viaggiasse in braccio alla madre sul sedile anteriore destro, e, inoltre, sollevava eccezione di carenza di rappresentanza del figlio G. per contrasto di interessi con i genitori.

Costituitosi in giudizio, O.V. chiedeva di chiamare in giudizio la Sara Assicurazioni, la quale contestava la fondatezza della propria chiamata e domandava il rigetto della riconvenzionale.

Il Tribunale, con sentenza n. 155/2001, riconosceva la responsabilità esclusiva di N.D.G.A. nella causazione del sinistro e condannava i suoi eredi e La Nuova Tirrena, in solido, al pagamento di Euro 100,000,00 per danno tanatologico iure hereditario, essendo il neonato sopravvissuto in vita dopo il sinistro, di Euro 300.000,00 per ciascun genitore per la perdita del figlio, di Euro 100.000,00 per il danno risentito da O.G. per la perdita del fratello, di Euro 940,73 per spese, di Euro 44.000,00 per il danno biologico riportato da O.G. e di Euro 19.000,00 per il danno biologico subito da R.I..

La domanda riconvenzionale veniva rigettata e i convenuti venivano condannati in solido a rifondere gli attori delle spese legali e di quelle della CTU, La Nuova Tirrena veniva condannata a rifondere SARA Assicurazioni delle spese processuali; per il resto le spese di lite venivano compensate.

Groupama SPA proponeva appello, eccependo la nullità della sentenza per mancata nomina di un curatore speciale del neonato deceduto nell’incidente e chiedendo, nel merito: a) di rigettare la domanda risarcitoria per la perdita del rapporto parentale con O.A., dovendosi la sua morte rapportare alle modalità del trasporto; b) di rigettare la domanda avente ad oggetto il danno tanatologico, essendo il neonato sopravvissuto per un sol giorno in stato di totale incoscienza o, in subordine, di rapportare equitativamente il risarcimento alla vita effettiva; c) di ridurre il risarcimento del danno per le lesioni patite dagli attori e per la perdita del rapporto parentale, in ragione della loro condotta concausale nella produzione del danno.

I coniugi O. eccepivano la nullità della procura ad litem nel precedente grado di giudizio, conferita dal procuratore speciale della CST, mandataria della Groupama, in ragione del mancato collegamento tra la CST e l’assicurazione, e chiedevano la rideterminazione delle somme liquidate a titolo di danno tanatologico e di quanto concesso loro per perdita del rapporto parentale.

Sara Assicurazioni chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello riconosceva il contributo causale dei coniugi O. nel decesso del figlio A. per avere omesso di adottare le prescritte misure di protezione e di ritenzione; negava la debenza del danno tanatologico perchè la morte del neonato era avvenuta dopo un brevissimo arco di tempo e senza che mai fosse uscito dal coma nel quale era entrato immediatamente; riconosceva l’illegittimità della condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore della Sara Assicurazioni, stante la parziale fondatezza della sua domanda riconvenzionale; confermava le restanti statuizioni della decisione di primo grado.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i coniugi O. e O.G., formulando cinque motivi.

Resistono con proprio controricorso Groupama e Sara Assicurazioni; quest’ultima presenta memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di procura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La tesi è la seguente: La Nuova Tirrena si era costituita mediante procura speciale conferita dal procuratore generale della Centro Servizi Toro, la società che gestiva i sinistri in nome e per conto de La Nuova Tirrena che, al momento della introduzione del giudizio era una società controllata dalla Toro Assicurazioni, poi incorporata da Generali Assicurazioni; la Centro Servizi Toro veniva successivamente incorporata da CGL, società controllata da Generali; nel 2008 Generali Assicurazioni vendeva La Nuova Tirrena che, a sua volta, incorporava la Groupama, dando vita ad un nuovo soggetto societario. CST rimaneva in Generali perdendo ogni legame con La Nuova Tirrena.

Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare, accogliendo la loro eccezione, l’invalida costituzione in giudizio de La Nuova Tirrena, dichiararne la contumacia e dichiarare tamquam non essent tutti gli atti processuali eseguiti.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

I ricorrenti non hanno fornito a questa Corte i dati di conoscenza necessari al fine di verificare la fondatezza del dedotto vizio processuale. E’ vero che la denuncia di un vizio,riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rende il Collegio di legittimità giudice del fatto, nondimeno, la questione dell’ammissibilità del motivo precede quello della sua fondatezza e ciò implica l’onere a carico del ricorrente di soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso, suffragando la validità dei propri assunti con precisi riferimenti di tipo testuale.

Va inoltre rilevato che la questione, proprio perchè non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, avrebbe richiesto, al fine di scongiurare una pronuncia di inammissibilità per novità della questione, l’allegazione dell’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, indicando l’atto del giudizio precedente o del verbale di udienza nel quale la eccezione era stata formulata, trascrivendone il contenuto o le parti essenziali, al fine di mettere questo Collegio nella condizione di controllare ex actis la ritualità e la tempestività dell’eccezione nonchè la veridicità e la decisività dell’asserzione su cui essa si fonda, prima di esaminarla nel merito. I ricorrenti si sono limitati, invece, ad un generico richiamo alla loro costituzione nel giudizio di appello (p. 9 del ricorso), aggiungendo però, poi, non senza incorrere in una evidente contraddizione che “nel proporre appello, l’attore, se pur a conoscenza della presente eccezione perchè già sollevata in primo grado, nulla eccepiva accedendo di fatto alla stessa”.

Di qui il dubbio circa il momento in cui la eccezione fu effettivamente formulata. Se essa fosse stata sollevata già in primo grado, ritualmente e tempestivamente, la parte avrebbe dovuto immediatamente proporre la documentazione necessaria esente da vizi, giacchè sul rilievo di parte l’avversario era chiamato a contraddire, sanando il vizio denunciato (Cass. 04/10/2018, n. 24212).

Per di più tutte le vicende descritte relative alla CST risultano successive alla data in cui il giudizio è stato instaurato e, pertanto, non hanno il rilievo preteso dall’impugnante, in ragione del principio di ultrattività del mandato.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti imputano al giudice a quo di aver violato e falsamente applicato l’art. 2700 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo assunto le risultanze del verbale della polizia stradale come presupposto logico per ritenere che il neonato deceduto nell’incidente fosse in braccio alla madre sul sedile anteriore destro, anzichè assicurato, come imposto dalla legge.

In particolare, la tesi dei ricorrenti si basa sui seguenti fatti: le dichiarazioni dei testi riportate nel verbali non riportavano le generalitA’ dei testimoni, le dichiarazioni verbalizzate non provenivano da persone coinvolte nell’incidente, come affermato in sentenza, ma da persone presenti sul luogo dell’incidente, l’unica persona coinvolta nell’incidente, O.V., non aveva dato indicazioni circa la posizione dei trasportati.

Il motivo è inammissibile.

Dopo aver preliminarmente rilevato che non risulta affatto che il giudice a quo abbia attribuito al verbale della polizia stradale efficacia di piena prova, si osserva che la richiesta dei ricorrenti si sostanzia in una valutazione delle emergenze probatorie in totale distonia rispetto all’accertamento giudiziale, veicolata surrettiziamente attraverso la denuncia di un error in iudicando, la quale, tuttavia, non si rivela idonea a giustificare lo scrutinio della questione evidenziata, difettando del presupposto per inferire che il vaglio probatorio sia stato effettuato nel senso descritto dai ricorrenti.

Per di più, dalla prospettazione del motivo si evince che, a dispetto del vizio siccome epigrafato, le critiche rivolte alla sentenza riguardano le deposizioni testimoniali rese in corso di causa dagli agenti di polizia stradale che avevano redatto il verbale, riportate per stralci nel ricorso allo scopo di confutare il ragionamento logico del giudice del merito.

Oltre ad avere omesso taluni passaggi che si rivelano significativi in senso speculare rispetto a quanto divisato dai ricorrenti (nel controricorso di Groupama Assicurazioni SPA, precisamente alle pp. 20-21, vengono trascritte per intero le deposizioni e da esse si evince che, benchè in assenza di riferimenti precisi circa le persone che avevano fornito loro le informazioni, entrambi gli agenti concordano sul fatto che fosse emerso che il neonato viaggiava in auto seduto sulla madre; ove la posizione del neonato non fosse emersa dalle informazioni raccolte sarebbe stata sbarrata nel verbale la casella non constatato), va precisato che la Corte d’Appello ha fondato la propria conclusione (non solo) sul verbale della polizia, dando atto che esso era sì incompleto, poichè non forniva le generalità delle persone da cui erano state acquisite le informazioni – presumibilmente le persone coinvolte – ma inequivoco quanto ai dati riportati, (ma anche) sul comportamento dei ricorrenti, i quali non avevano mai confutato le risultanze del verbale e non avevano precisato l’esatta collocazione dei trasportati all’interno dell’auto nonchè sul fatto che nell’auto non fossero stati rinvenuti sistemi di ritenuta adeguati al trasporto dei due minori (sarebbe stato necessario dotare il mezzo di due sistemi di protezione, uno per il neonato e l’altro per il fratellino di quattro anni e mezzo).

Ribadito che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, è sufficiente rilevare che, con tipico accertamento in fatto, la Corte territoriale ha descritto adeguatamente il percorso logico che l’ha indotta a ritenere che il neonato fosse seduto in braccio alla madre e che la completezza e la correttezza dell’iter argomentativo non è stato scalfitct, dalle censure dei ricorrenti.

Con il terzo motivo i ricorrenti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentano l’omesso esame di fatti decisivi e controversi costituiti dall’impossibilità per gli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente di individuare con certezza la posizione di O.A. all’interno dell’abitacolo e del fatto che tanto la CTU cinematica quanto quella medico-legale, deducendo la posizione del neonato, rispettivamente, dai danni riportati dal veicolo e dalle lesioni riscontrate, escludessero che il neonato si trovasse in braccio alla madre e presumessero, dal fatto che non avesse riportato altre lesioni oltre al trauma cranico, che fosse allocato sul sedile posteriore in un contenitore tipo seggiolino portatile ancorato tramite le cinture di sicurezza.

Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata per avere omesso l’esame del fatto che entrambe le consulenze avevano escluso che i sistemi di ritenzione all’epoca vigenti fossero in grado di evitare con certezza, visto il violentissimo urto tra i veicoli, le gravissime conseguenze verificatesi. Di qui la dedotta inesistenza di un nesso di causa tra il presunto comportamento colposo dei genitori ed il decesso del neonato.

I motivi, suscettibili di esame congiunto, in ragione della loro evidente connessione logica, risultano inammissibili, sostanzialmente per due ragioni: perchè difetta il presupposto dell’omesso esame, come inteso dalla giurisprudenza di legittimità – in tale ambito sarebbe stato necessario che i ricorrenti indicassero circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass. 26 luglio 2017, n. 18391) – e perchè può chiedersi a questa Corte non già di riesaminare il merito della controversia, ma solo di controllare che le valutazioni compiute dal giudice di appello siano sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto.

E’ vero che il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ma tale censura, nel caso di specie, risulta in tutta evidenza priva di supporti. Che i fatti denunciati siano stati esaminati emerge de plano dall’articolata motivazione della sentenza che dà conto delle ragioni per cui ha ritenuto che dalla CTU cinematica e da quella medico-legale emergessero ipotesi non suffragate da dati oggettivi piuttosto che un quadro di certezze.

La questione richiede che siano fissati alcuni punti fermi:

– il giudice di merito, in quanto peritus peritorum, può discostarsi dalla CTU, facendosi carico di uno specifico onere motivazionale che dia conto sia della valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali, cui ne abbia sottoposto le risultanze, sia della confutazione, supportata dai parametri della congruità e della logicità, degli argomenti sui quali il consulente si è basato, che lo hanno indotto ad addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU;

– solo tali condizioni permettono al giudice del merito di discostarsi dalle CTU che egli stesso aveva disposto, incidendo tanto sulla durata del processo quanto sul suo costo, di poterne obliterare gli esiti, assumendo posizioni, pure in materie fattuali caratterizzate da un intrinseco contenuto tecnico, diverse da quella indicata dal CTU e in assenza del contraddittorio con le parti;

– dopo la riforma del 2012 non è venuto meno l’obbligo motivazionale del giudice di merito, tuttavia, esso può essere sindacato dal giudice di legittimità esclusivamente secondo il canone del “minimo costituzionale” della motivazione.

Nel caso in esame questo minimo non è stato affatto violato, dato che il giudice ha spiegato con un’articolata motivazione, logicamente giustificata e congruamente supportata sulle risultanze istruttorie, perchè ha assunto una posizione diversa rispetto a quella dei suoi ausiliari tecnici.

Il ragionamento della Corte territoriale è stato il seguente:

– il quadro complessivamente emergente dalle relazioni peritali non offre certezze e non è in grado di confutare le risultanze del verbale dei poliziotti;

– pur essendo l’esito delle due CTU sostanzialmente lo stesso, gli argomenti utilizzati sono tra di loro discordanti; la CTU cinematica ha fondato la propria conclusione sull’assenza di danni al parabrezza; la CTU medico-legale ha, invece, rilevato che se il neonato si fosse trovato in braccio alla madre con la collisione sarebbe scivolato sotto il cruscotto e sarebbe stato schiacciato dal corpo della madre;

– la CTU telematica stride con la presenza di danni sul parabrezza che, tuttavia, potrebbero essere stati provocati dall’urto della madre del neonato;

– la CTU medico-legale collima con i risultati della consulenza della Groupama, secondo cui il neonato si trovava in braccio alla madre, e con l’urto era finito sotto il cruscotto restando schiacciato dal corpo della madre;

– la CTU medico-legale ha ritenuto le lesioni riportate dal neonato compatibili tanto con l’impatto del cranio contro le strutture del seggiolino quanto con l’impatto con l’autovettura;

– non sono stati rinvenuti nell’auto seggiolini di alcun genere per il trasporto dei minori;

– tanto la CTU cinematica quanto quella medico-legale ritengono verosimile che il neonato fosse collocato in un seggiolino del tipo a culla, dotato di cintura ventrale o addominale per il neonato, ma non deducono di avere rinvenuto tale tipo di presidio nell’auto.

Per quanto riguarda specificamente il motivo numero quattro, la tesi dei ricorrenti è che il giudice a quo non abbia tenuto conto della indifferenza causale della posizione del neonato rispetto al danno verificatosi emersa dalle relazioni peritali, incorrendo in un vizio logico per avere, pure in assenza di nesso eziologico tra la condotta (asseritamente) omessa e il danno, ridotto l’entità del risarcimento loro spettante per la morte del neonato. L’imputazione al giudice a quo di avere indebitamente introdotto nella sequenza di elementi causali un fatto ritenuto sprovvisto di rilievo eziologico si fonda sull’estrapolazione di alcuni passaggi delle relazioni tecniche, le quali avrebbero escluso, in verità non con certezza, come preteso dai ricorrenti, ma con un giudizio di probabilità, avvalendosi di un ragionamento controfattuale, che la ritenzione del neonato nei termini previsti dal Codice della strada non avrebbe impedito il danno.

Va confermato che il giudice a quo ha tenuto conto della condotta omissiva dei genitori non al fine di determinare l’entità delle conseguenze risarcibili, dopo aver ritenuto responsabile tout court, sul piano della causalità materiale, il conducente dell’autoveicolo investitore, sì da non gravarlo dell’obbligo di risarcire le vittime del danno comprendente anche le conseguenze dannose determinate dalla condotta omissiva dei genitori del neonato (causalità giuridica), ma al fine di affermarne il concorso causale nella produzione dell’evento. La sentenza gravata, a p. 9, sottolinea, infatti, accogliendo il motivo di appello formulato dalla Groupama, che la questione posta era quella della incidenza della condotta degli appellati nella determinazione dell’esito mortale del sinistro in relazione al neonato O.A..

Si tratta di un accertamento di fatto che il giudice compie anche d’ufficio, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, del danneggiato (Cass. 19/07/2018, n. 19218), sottratto allo scrutinio di legittimità ove il giudice non sia venuto meno al suo obbligo motivazionale.

La sentenza gravata non ha attribuito al fatto che il minore non fosse assicurato ad un seggiolino omologato efficienza causale esclusiva nella produzione del danno, sì da attribuirgli l’idoneità ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente dell’auto investitrice e il danno, ma ha ritenuto che esso avesse contribuito a provocare l’esito mortale nella misura del 30%.

Tale risultato costituisce, rendendo pienamente comprensibile la ratio decidendi, l’esito di un esame delle due valutazioni tecniche, le quali, secondo il giudice, non sono state in grado di individuare con certezza la causa dell’evento, sono tra loro discordanti (oscillano tra la riconduzione del trauma cranico allo schiacciamento del neonato dal corpo della madre e il violento impatto del cranio del minore contro le strutture del seggiolino, di cui non vi era traccia nell’abitacolo) e “sembrano (…) mere ipotesi non suffragate da dati oggettivi”; anche quando affermano l’indifferenza causale della condotta omissiva al verificarsi dell’evento mortale formulano un giudizio probabilistico (“il neonato non poteva essere ritenuto completamente al riparo da eventuali lesioni anche mortali”, “l’uso del dispositivo omologato (…) non poteva garantire la ritenuta del passeggero”).

Con il quinto motivo i ricorrenti imputano al giudice a quo di aver violato e falsamente applicato l’art. 172 C.d.S., artt. 2043,2054,1227 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3). Oggetto di contestazione è la statuizione relativa al concorso di colpa di entrambi i genitori, essendo la responsabilità per la mancata ritenzione del minore imputabile unicamente al conducente dell’autoveicolo.

E’ opportuno riprodurre integralmente la motivazione della Corte d’Appello sul punto: “deve affermarsi il contributo causale della condotta dello stesso conducente O.V. ex art. 2054 c.c. e di entrambi O.V. e R.I. per la richiamata violazione dell’art. 172 C.d.S. ed ex art. 2043 c.c., all’evento che ha causato il decesso di O.A., contributo che la Corte ritiene di quantificare in misura di un terzo.

In tutta evidenza la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione delle regole di diritto e buon governo dei principi giurisprudenziali in materia, perciò il motivo è da considerarsi infondato.

Ferma la responsabilità del conducente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2054 c.c. e art. 172 C.d.S., il quale risponde del mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte del trasportato, esiste anche la responsabilità di coloro che erano tenuti alla sorveglianza del minore, integrando la circolazione del neonato in condizione di insicurezza, la violazione degli obblighi di custodia, diligente e prudente, direttamente gravanti sui genitori. Tale responsabilità poggia sull’art. 2043 c.c., essendo i genitori situati in una prospettiva di doverosità del comportamento in rapporto alla protezione e conservazione della sfera giuridica dei figli minori, sul modello del neminem laedere, essendo la- lesione di cui è causa del tutto indifferente alla preesistenza di una relazione familiare.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese sono compensate, ricorrendo giusti motivi.

Si dà atto che vi sono i presupposti per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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