Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9348 del 07/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 07/04/2021), n.9348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7591-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA ROMOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE RAFFAELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata l’01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che P.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ancona. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF relativo agli anni 2006 – 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la P. assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, del D.M. 10 settembre 1992, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, e art. 53 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento ai documenti contrassegnati come allegati 6 e 7 al ricorso di primo grado;

che il giudice di appello le avrebbe erroneamente attribuito elementi indicativi di capacità contributiva, che in realtà si sarebbero riferiti al coniuge ed alla suocera;

che, col secondo, la ricorrente invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe provveduto ad una sommatoria illegittima delle risultanze reddituali derivanti dall’accertamento sintetico “puro” e dall’accertamento sintetico “da redditometro”;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria in data 22 gennaio 2021;

che il primo motivo è infondato;

che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, (cosiddetti redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Sez. 5, n. 16637 del 04/08/2020; Sez. 5, n. 1510 del 20/01/2017);

che, nella specie, la CTR ha analizzato il reddito dell’intero nucleo familiare, rispetto ai beni indici considerati dall’Ufficio, giungendo alla conclusione che “il reddito…nel suo complesso è inferiore al reddito sintetico determinato prendendo a base i soli indici della signora P.S. e, dunque, escludendo i beni indicatori del marito e della suocera” e che, d’altronde, “affermare che le spese sono sostenute interamente dalla suocera senza fornire alcuna prova non è sostenibile dato il reddito esiguo della stessa”;

che, in tal modo, la CTR si è attenuta ai corretti principi in tema di onere probatorio, secondo i quali, in tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 5, n. 21142 del 19/10/2016);

che, in definitiva, non è stata fornita una sufficiente prova contraria e che la memoria depositata propone una diversa valutazione del materiale probatorio, evidentemente esclusa nel giudizio di legittimità;

che il secondo motivo è altrettanto infondato;

che in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, (nel testo vigente ratione temporis tra la L. n. 413 del 1991, ed il D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010), l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, come, ad esempio, le spese per incrementi patrimoniali (Sez. 5, n. 15289 del 21/07/2015);

che, nella specie, l’Ufficio ha utilizzato un unico strumento accertativo, in cui sono confluiti i beni indicatori di capacità contributiva, gli incrementi patrimoniali e le spese sostenute dalla ricorrente;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2021

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