Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9347 del 28/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9347 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 7671-2007 proposto da:
SCIURBA ATTARDO CARLO, SCIURBA ALIBERTO GIUSEPPE,
SCIURBA PAOLA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA • CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato
RANERI VITTORIO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2014
123

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C. F. 01585570581
(già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e
Servizi per Azioni), in persona del legale

Data pubblicazione: 28/04/2014

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

di PALERMO, depositata il 09/03/2006 R.G.N. 1141/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO

) che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 173/2006 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado,
rigettava la domanda proposta da Paola Sciurba, Carlo Attardo e Giuseppe

alla liquidazione delle competenze spettanti al personale, avevano chiesto,
relativamente al periodo maggio 1989-ottobre 1993, l’adeguamento del
compenso) per il lavoro prestato con il sistema del cottimo misto,alle variazioni
retributive intervenute per il lavoro straordinario.
Richiamato l’orientamento interpretativo di legittimità (Cass., Sezioni Unite,
sent. n. 4813 del 2005) secondo cui il diritto alla equiparazione retributiva tra
corrispettivo delle prestazioni eccedenti una determinata franchigia e
corrispettivo per il lavoro straordinario è subordinato allo svolgimento delle
prestazioni oltre l’orario normale di lavoro, la Corte territoriale osservava che la
prestazione eccedente il normale orario resa dagli appellanti non era stata
autorizzata dal datore di lavoro, né era emerso con quale frequenza e durata
fosse stata resa. Dall’istruttoria era, difatti, emerso che talvolta gli appellanti
entravano in ufficio prima dell’orario di servizio attraverso un ingresso
secondario, che utilizzavano anche in uscita quando si trattenevano oltre il
normale orario di lavoro; al contempo provvedevano a registrare la loro
presenza con le modalità ordinarie e secondo il normale orario di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori propongono ricorso, affidato a
tre motivi, cui resiste con controricorso la soc. R.F.I., che ha altresì depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

R.G. n. 7671/07
Udienza 14 gennaio 2014
Sciurba+2 c/R.F.1. s.p.a.

-I-

Aliberto che, in qualità di dipendenti della società Ferrovie dello Stato addetti

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) in
quanto la sentenza, dopo avere dato atto che i ricorrenti avevano reso una
prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro, aveva affermato che
ciò era avvenuto solo “talvolta”, contraddicendo quanto precisamente riferito

Osserva il Collegio che il motivo, oltre ad involgere un inammissibile riesame
delle risultanze istruttorie, che si ritengono non adeguatamente valutate, non
incide sulla seconda, autonoma ratio decidendi sulla quale la sentenza si fonda,
ossia che “si trattava di un lavoro non certamente autorizzato dal datore di
lavoro”. Tale argomento rimanda, con evidenza, alla circostanza riferita dai testi
nelle deposizioni riportate nel ricorso secondo cui esisteva un divieto di ingresso
dall’accesso secondario (accesso che tuttavia i custodi consentivano, ove
richiesto dai lavoratori). Tale ragione della decisione, non specificamente
impugnata, allude ad una prestazione lavorativa che, se resa oltre l’orario
documentato di presenza, era prestata invito domino e, come tale, inidonea ad
integrare i presupposti del diritto azionato.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 7931 del 29 marzo
2013), il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite
il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,
invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione
determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne
consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di
ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e
giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non

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dai testi.

formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes detidendi, neppure sotto il
profilo del vizio di motivazione.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione (art. 360 n 5 c.p.c.) per

omettendo di considerare che questi attestavano solo lo svolgimento di un
orario di lavoro di trentasei ore settimanali, ma non che tutti i record eccedenti la
franchigia fossero effettuati entro le sei ore giornaliere o che i ricorrenti non
potessero trovarsi oltre quegli orari di lavoro presso i locali dell’ente.
A prescindere dal carattere assorbente di quanto sopra osservato con
riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che con la seconda censura viene
prospettata in termini di vizio di motivazione una questione interpretativa di
diritto, in quanto la parte tenta di riproporre, attraverso una presunta erronea
valutazione delle risultanze istruttorie, la soluzione interpretativa disattesa dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 4813 del 2005, omettendo di formulare una
adeguata censura di diritto.
Il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ.,
n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della
decisione della controversia, non anche la interpretazione e la applicazione delle
norme giuridiche. In questo secondo caso – che ricade nella previsione dell’art.
360 cod. proc. civ., n. 3 – il vizio di motivazione in diritto non può avere rilievo
di per sé, in quanto nell’ipotesi che il giudice del merito non abbia affrontato
correttamente le questioni in diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua
decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza
dare alcuna motivazione, può dare luogo alla correzione della motivazione da
parte di questa Corte. Nel caso in esame, del tutto correttamente e con

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avere la sentenza ritenuto determinante l’orario risultante dai fogli di presenza

motivazione coerente e adeguata, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei
principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sent. n. 4813 del 7
marzo 2005. La censura è, dunque, inammissibile.

omesso esame di un motivo di appello vertente sulla mancata ammissione in
giudizio delle note FS del 14.12.81, 7.4.83 e 8.10.93, dalle quali la Corte di
appello avrebbe potuto evincere – ad avviso dei ricorrenti – che l’attività
espletata dai Nuclei Dati Contabili garantiva mensilmente il pagamento delle
competenze accessorie a tutto il personale di macchina e di scorta ai treni e che
il rendimento preteso dalla resistente, sotto pena di sanzioni disciplinari, era
finalizzato al rispetto di scadenze inderogabili; da tale circostanza era desumibile
che i lavoratori addetti al nucleo, quali erano i ricorrenti, erano tenuti a garantire
un alto rendimento qualitativo e quantitativo.
Anche tale motivo è inammissibile, poiché, oltre a prospettare come vizio di
motivazione il presunto mancato esame di un motivo di appello e quindi il
difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360 n. 4 c.p.c., in
relazione all’art. 112 c.p.c.), attiene ad un fatto ritenuto dalla Corte territoriale
non decisivo nel contesto dell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata.
Come questa Corte ha avuto modo di ribadire, anche recentemente,
costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art.360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con
certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368 del 31 luglio 2013); la nozione di
decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso,
bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne
una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di causalità fra il vizio

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Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) per

della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una
volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe
avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito
e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di

sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la
considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una
ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure
se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse
configurabile sol perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione
logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa
reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del
n. 5 dell’art. 360 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo
sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla
funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo
ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito
(v., in tal senso, Cass. n. 3668 del 14 febbraio 2013; cfr pure 22979 del 2004).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in
dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.

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motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014
Il Presidente

Il Consigliere est.

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