Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9347 del 20/04/2010

Cassazione civile sez. III, 20/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 20/04/2010), n.9347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11708-2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 202/2008 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO del

22/04/08, depositata il 30/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – IL tribunale di Ariano Irpino, con sentenza del 30.4.2008, rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Mirabella Eclano, che aveva condannato l’Enel Distribuzione s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di P.R., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero del bar, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la parte convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa a lei non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale, ovvero non imputabile al terzo produttore, al cui adempimento essa Enel Distribuzione si era impegnata.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1218 c.c. (nonchè e correlativamente del D.L. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 3, 9 e 13), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con tali motivi, assume la ricorrente che, per effetto del D.Lgs. n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di trasmissione Nazionale; che, nella suddetta data, il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’Enel distribuzione s.p.a. per la zona in questione, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione.

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente fondati.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Infatti, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).

Pertanto la s.p.a. GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c. poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa, e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari, nei termini indicati dall’art. 1228 c.c..

Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).

Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerata ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

Neppure può ritenersi sussistere una responsabilità dell’Enel Distribuzione s.p.a. per fatto del terzo (individuato peraltro dal tribunale nel produttore dell’energia), a norma dell’art. 1381 c.c..

Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. n. 12118/1992) la promessa del fatto del terzo da vita ad un’obbligazione autonoma di facere (e non di garanzia, data la necessaria estraneità del terzo), nel senso di adoperarsi affinchè il terzo assuma l’obbligazione promessa, a fronte della quale il promittente risponde per il solo fatto che il terzo non si obblighi o non esegua il comportamento considerato.

Nella fattispecie la parte attrice non ha mai assunto che la convenuta Enel Distribuzione avesse contrattualmente convenuto che il produttore dell’energia elettrica si obbligasse direttamente nei confronti dell’utente a somministrare energia elettrica.

Per potersi affermare la responsabilità dell’Enel Distribuzione s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che, nel giorno (OMISSIS), il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel Distribuzione, nella zona in questione.

Se invece, secondo l’assunto della ricorrente, era pacifica tra le parti in primo grado l’esistenza di un black-out su gran parte della Rete nazionale e segnatamente sulla cabina primaria della zona in questione, ne conseguirebbe che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non sia imputabile alla convenuta, con conseguente rigetto della domanda”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al tribunale di Ariano Irpino, in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Ariano Irpino in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010

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