Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9347 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 9347 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 10937-2009 proposto da:
SCELZA

FRANCESCO

SCLFNC32A25C231C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio
dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e difeso
dall’avvocato BARBATO MICHELE ANTONIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
contro

388

INVERSO FILOMENA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 17/04/2013

4-

di SALERNO, depositata il 12/02/2009 R.G.N. 237/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Vallo della Lucania,
Filomena Inverso deduceva di aver lavorato, come
bracciante agricola, in favore dell’azienda agricola di
Francesco Scelza, dal settembre 1998 al dicembre
1999, per complessive 445 giornate e dodici ore al
800.000.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al
pagamento delle maggiori somme per differenze
retributive, retribuzioni e t.f.r. non corrisposti.
Si costituiva il convenuto deducendo che la ricorrente
aveva lavorato per lui solo saltuariamente, percependo
la somma complessiva di L. 3.850.000.
Il Tribunale, espletata attività istruttoria e nominato
c.t.u. contabile, condannava lo Scelza al pagamento
della somma di €.1.575,15, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi.
Proponeva appello la Inverso. Resisteva lo Scelza,
proponendo appello incidentale.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata
il 12 febbraio 2009, in parziale accoglimento
dell’appello principale e dichiarato inammissibile quello
incidentale, condannava lo Scelza, a titolo di differenze
retributive e t.f.r., al pagamento della somma di
€.8.875,00, in luogo di quella minore stabilita dal
Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo
Scelza, affidato a quattro motivi.
La Inverso è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata
della presente sentenza.
3

giorno, ricevendo unicamente un compenso di L.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione, “ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c.”, dell’art. 112 c.p.c., oltre ad
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c.
Lamenta che la Corte di merito, pur avendo il Tribunale

continuativo, affermò che esso era di natura
subordinata.
Il motivo è infondato.
Sebbene la continuità della prestazione rappresenti
uno degli elementi indicativi sussidiari (ma non
necessari) della subordinazione, questa, per pacifica e
consolidata giurisprudenza, consiste nello
assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di
lavoro

(ex plurimis,

Cass. n.1536 \ 09; Cass. n.

20669 \ 04), mentre la mancanza di continuatività non
ne esclude la sussistenza. In tal senso questa Corte ha
affermato che il vincolo della subordinazione non ha
tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza
nel tempo dell’obbligo del lavoratore di tenersi a
disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la
scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un
lavoratore, non costituiscono elementi idonei a
qualificare come autonomo il rapporto di lavoro
intercorso tra le parti (Cass. n. 58 \ 09).
Alla luce di tali principi, il ricorrente, peraltro, in
contrasto col principio dell’autosufficienza, non
chiarisce adeguatamente perché dall’istruttoria
espletata dovesse escludersi la sussistenza della
subordinazione.

4

accertato che il rapporto lavorativo de quo non era

Nella specie il Tribunale ha solo ritenuto che la
prestazione fornita non fosse continuativa, ma ne ha
accertato la subordinazione, tanto da condannare
l’attuale ricorrente al pagamento delle differenze
retributive ex art. 2099 c.c. e 36 Cost., sicché nessuna
violazione dell’art. 112 c.p.c. può ritenersi sussistente.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la

comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c.,
oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa “fatti decisivi” della controversia, ex
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Lamenta che la Corte di merito valutò erroneamente le
risultanze istruttorie e le altre circostanze emerse in
corso di causa.
Il motivo è in larga parte inammissibile, sottoponendo a
questa Corte un riesame delle risultanze di causa, e
per il resto infondato.
Questa Corte ha infatti più volte osservato che il
controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non
equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”,
ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito
ad una determinata soluzione della questione
esaminata, posto che una simile revisione, in realtà,
non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si
risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue
che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di
motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione
di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso
l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli
atti di causa. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25
5

violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,

maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n.
19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27
febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
Il motivo è parimenti inammissibile poiché il ricorrente,
neppure nel quesito di diritto, chiarisce quale sarebbe
stata la frequenza delle prestazioni a suo avviso rese
dalla Inverso.

sub 1), sicché il ricorso deve in definitiva rigettarsi.
4. Nulla per le spese, essendo la Inverso rimasta
intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5
febbraio 2013

Nel merito deve farsi riferimento alle osservazioni svolte

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